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Terrazzo condominiale: il "diritto a prendere il sole" finisce in Cassazione

La sua previsione in testamento non comporta l'automatica attribuzione della comproprietà del lastrico solare


di Valeria Zeppilli – Tra le questioni bizzarre con le quali la giurisprudenza si deve confrontare quotidianamente vi è anche il "diritto a prendere il sole"!

Con la sentenza numero 5337/2017 (qui sotto allegata) la Corte di cassazione si è infatti confrontata con una controversia protrattasi per anni e anni tra due fratelli e tre sorelle per un motivo alquanto curioso: la decisione del padre di lasciare in eredità ai figli maschi il solo diritto di accedere al terrazzo della casa che fu di sua proprietà per prendere il sole e sciorinare i panni.

Nel caso di specie, nel testamento mancava un'attribuzione chiara e univoca del lastrico solare alle figlie del testatore, ma ci si limitava ad attribuire ai figli maschi il diritto di utilizzare la scala che conduce ad esso solo per le finalità predette. Per tale ragione, da un lato gli uomini rivendicavano la comproprietà del lastrico, dall'altra le donne la negavano.

La Cassazione, in proposito, ha in prima battuta ribadito che il lastrico solare, in forza di quanto previsto dall'articolo 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o delle porzioni di piano dell'edificio, a meno che dal titolo non risulti in maniera chiara e univoca il contrario. E il titolo idoneo a contenere le deroghe alla predetta presunzione può essere rappresentato anche da un testamento, nel caso in cui il frazionamento della proprietà dell'edificio si determina mediante istituzioni ereditarie o attribuzioni in legato aventi ad oggetto parti del fabbricato.

Nel caso in cui il titolo è costituito da un testamento poi, a parere dei giudici, l'esclusione della presunzione di proprietà comune può derivare anche solo dalla circostanza che da questo emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l'esistenza di un diritto di comunione. Alla luce del favor testamenti, infatti, se sono possibili più interpretazioni di una sua clausola deve preferirsi quella che consenta alla volontà del testatore di avere un'attuazione pratica e concreta.

A tal riguardo, nel caso di specie il giudice del merito aveva interpretato il testamento come "espressivo di elementi univoci in contrasto con l'esistenza di un diritto di condominio del terrazzo a livello" e per i giudici di legittimità tale apprezzamento di fatto non è passibile di sindacato: i figli maschi potranno limitarsi a usufruire del terrazzo per prendere il sole e sciorinare i panni.

Data: 04/03/2017 18:50:00
Autore: Valeria Zeppilli