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Affitti in nero: contratto orale sempre nullo

I recenti orientamenti dei tribunali di Roma e di Milano


Avv. Michele D'Auria - I contratti nulli per mancanza di forma scritta non possono essere sanati nemmeno in seguito a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Il "conduttore" tale non è, bensì detentore senza titolo e come tale può essere condannato al rilascio dell'appartamento. Al proprietario spetta indennità per l'occupazione, da calcolarsi in base al danno figurativo.


Questo è ciò che emerge da due recenti sentenze dei Tribunali di Roma e Milano, ottenute in giudizi ove il sottoscritto ha difeso i proprietari degli immobili, e nei quali i medesimi chiedevano il rilascio dei propri appartamenti.

Le sentenze, emesse dai due più importanti Tribunali italiani, si pongono una nella scia dell'altra e inducono a delineare un orientamento ben preciso ed attuale in materia di rilascio dell'immobile detenuto senza titolo.

Il primo a pronunciarsi è stato il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2384/2016 (consultabile in forma integrale qui: SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA).


Il contratto di locazione orale era stato registrato dai conduttori in virtù del noto D.Lgs 23/2011, per cui al proprietario era stato imposto un canone pari al triplo della rendita catastale dell'immobile. Il Tribunale di Roma, però, ha ritenuto che la registrazione del contratto orale non sia valsa a sanarne la nullità derivante dalla mancanza di forma scritta, e conseguentemente, ha condannato i detentori senza titolo al rilascio dell'immobile:


Corollario di tale principio è che al proprietario viene riconosciuta la spettanza per indennità di occupazione senza titolo; tale indennità discende dalla perdita di disponibilità del bene ed è insita in tale perdita di disponibilità, quindi è da considerarsi "in re ipsa"

  • "I convenuti, inoltre, vanno condannati al pagamento in favore dell'attrice di una somma a titolo di indennità di occupazione abusiva dell'immobile in questione" (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).


  • "In caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui (come nella specie è quanto all'occupazione dell'immobile dell'attrice da parte dei convenuti che, comunque, non hanno provato l'esistenza di un titolo che la legittimi), sia essa usurpativa o non, il danno per il proprietario del cespite è in re ipsa" (Trib. di Roma, Sent. 2384/2016).

Ulteriore corollario è che, trattandosi di occupazione senza titolo e non di locazione, le norme che regolamentano i doveri del locatore non vanno applicate; così è stata rigettata la domanda riconvenzionale degli occupanti, che mirava ad una riduzione del "canone" in ragione del presunto stato di degrado dell'immobile dovuto al mancato intervento manutentivo da parte del proprietario:


Successivamente si è pronunciato il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13141/2016 (consultabile in forma integrale qui: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO)


Il Tribunale di Milano cita espressamente il precedente di sent. Trib. Roma n. 2384/2016 e sostanzialmente statuisce nel medesimo modo:


Il Tribunale di Milano, rifacendosi alla recente Cass. Sez. Unite n. 18214/20015, trova modo di precisare che la nullità del contratto di locazione orale è da considerarsi assoluta (invocabile perciò anche dal proprietario, nonchè d'ufficio dallo stesso giudice).


D'altra parte - sempre nella scia di Cass. S.U. - la domanda riconvenzionale volta a superare la nullità e a ricondurre il contratto di locazione nella previsione dell'art. 13 comma V L. 431/98 (canone risultante dagli accordi tra organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale) va provata dal "conduttore", che dovrà dimostrare come sia stato il proprietario a pretendere la forma orale, cosa non facile.



Dalla nullità del contratto di locazione discende, anche per il Tribunale di Milano, l'occupazione senza titolo e l'obbligo di riconsegna dell'immobile, nonchè il diritto del proprietario a percepire l'indennità per la detenzione sine causa dell'immobile medesimo.



Avv. Michele D'Auria

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Data: 03/03/2017 18:50:00
Autore: Michele D'Auria