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Che succede se si fa testamento in favore di un solo figlio

Vediamo cosa sono e come funzionano le quote di riserva


Cos'è il testamento

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Il testamento (artt. 587-712 c.c.) è quell'atto mediante il quale ogni soggetto può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Nel fare ciò, tuttavia, egli non è completamente libero: la legge, infatti, riserva una quota del patrimonio di ogni soggetto ai suoi parenti più stretti.

Quota disponibile e quota riservata

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In sostanza, l'intero patrimonio di ogni soggetto, al momento della sua morte, si divide in due parti: una quota cd. disponibile e una quota cd. riservata.

Della prima si può liberamente disporre quando si è in vita mediante testamento, della seconda no.

La quota riservata, più in particolare, è una frazione aritmetica del patrimonio ereditario che spetta di diritto e comunque al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti del de cuius e che può coprire sino ai tre quarti del patrimonio ereditario.

Soggetti legittimari

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Nel dettaglio i soggetti legittimari, ovverosia quelli ai quali è riservata una quota del patrimonio del de cuius, sono il coniuge, i figli o i loro discendenti e, in mancanza dei figli, gli ascendenti.

Al coniuge, in particolare, è riservata la metà del patrimonio se non ci sono figli, un terzo se c'è un figlio, un quarto se ci sono più figli.

Ai figli o, in mancanza, ai loro discendenti è invece riservato un mezzo o due terzi del patrimonio, a seconda che essi siano uno o più. Se c'è anche il coniuge tali quote si modificano in un terzo e un mezzo.

Agli ascendenti, infine, spetta un terzo del patrimonio, ridotto a un quarto se concorrono con il coniuge.

Testamento a vantaggio di un solo figlio

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Ciò premesso in generale, veniamo a un aspetto particolare della questione: la possibilità di fare testamento in vantaggio di un solo figlio.

È possibile? Entro che limiti?

Come visto, la libertà testamentaria trova l'unico limite nella tutela dei congiunti. Garantita tale tutela, del proprio patrimonio è possibile disporre come si preferisce, anche destinandolo a un solo figlio.

Ovverosia: se comunque agli altri figli è garantita la quota di riserva, non importa che tutti gli altri beni del testatore siano destinati a uno solo di loro.

Facciamo un esempio: il genitore muore lasciando in vita il coniuge e due figli. Se comunque al coniuge è lasciato un quarto del patrimonio ereditario e a un figlio un altro quarto, non importa che per testamento il de cuius abbia deciso di destinare tutto il resto all'altro figlio: dato che la quota di riserva è stata rispettata, la libertà testamentaria può essere pienamente esercitata.

Azione di riduzione a tutela del legittimario

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Cosa fare però se la legittima viene lesa? L'ordinamento appresta in favore del legittimario l'azione di riduzione di cui all'art. 554 c.c. il quale dipone che: "Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota (537-548) di cui il defunto poteva disporre (556 c.c.) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima."

Azione sulla quale la Cassazione n. 25680/2022 ha fornito alcune e importanti precisazioni:

Donazioni

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Lo stesso accade nel caso in cui, quando era in vita, il testatore abbia donato agli altri legittimari (nella specie il coniuge e l'altro figlio) beni per il valore proporzionale della quota del suo patrimonio ad essi riservata. Le donazioni, infatti, vengono computate nel patrimonio ereditario al quale fare riferimento per determinare tale quota.

Anche per le donazioni infatti l'erede legittimo leso può agire con l'azione di riduzione, sulla quale la Cassazione n. 9261/2022 ha fornito i seguenti chiarimenti:

In merito alla domanda di riduzione delle donazioni, la Cassazione n. 20053/2022 ha invece ricordato che: "La domanda di riduzione delle donazioni per lesione di legittima si risolve in una richiesta di pronuncia della risoluzione, totale o parziale, dell’acquisto da parte del donatario ed ha pertanto il suo legittimato passivo esclusivamente in quest’ultimo. In giurisprudenza si sottolinea il carattere personale dell’azione, pur riconoscendo che essa ha finalità ed efficacia reale, in quanto volta a conseguire la restituzione della porzione donata dal de cuius oltre i limiti della disponibile anche nei confronti degli aventi causa del donatario o del beneficiario di una disposizione testamentaria, onde il diritto del legittimario rispetto al bene ereditario assume gli specifici caratteri di uno ius in rem (Cass. n. 1392 del 1970)".

Vai alla guida Eredità: tutto sulle successioni ereditarie

Data: 06/09/2022 07:00:00
Autore: Valeria Zeppilli