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Condominio: paga i danni il vicino che urla e mette la musica alta perché è sordo

Se il regolamento condominiale dispone restrittivamente in tema di rumori va applicato anche in deroga al codice civile


Avv. Laura Bazzan - Il recesso anticipato dal contratto di locazione, esercitato dal conduttore a causa della rumorosità dei vicini in condominio, obbliga questi ultimi a risarcire il locatore dei danni per la mancata percezione dei canoni e a rimborsare le spese sostenute per l'insonorizzazione.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5465 del 03.05.2016, nella quale il giudice di merito ha peraltro ritenuto prevalente la più restrittiva disposizione regolamentare, che prevedeva l'assoluto divieto di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, specialmente in orario notturno, sulla disposizione codicistica di cui all'art. 844 c.c., che richiede la dimostrazione del superamento della soglia della normale tollerabilità.


Tale decisione, invero, si pone in linea con il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "quando l'attività posta in essere da uno dei condomini di un edificio è idonea a determinare il turbamento del bene della tranquillità degli altri partecipi, tutelato espressamente da disposizioni contrattuali del regolamento condominiale, non occorre accertare, al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca o meno immissione vietata ex art. 844 c.c., in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche maggiori di quelle stabilite dall'indicata norma generale sulla proprietà fondiaria" (Cass. n. 1064/2011).

A fronte delle numerose richieste orali e scritte di cessazione del disturbo, indirizzate ai vicini anche per il tramite dell'amministratore del condominio, della realizzazione di opere di insonorizzazione dell'unità abitativa da parte del locatore, e dell'inevitabile recesso anticipato del conduttore motivato con il fatto che "la rumorosità dei vicini rende intollerabile la permanenza nell'abitazione. Urla, litigi, musica a volume altissimo provengono dall'abitazione vicina a qualsiasi ora del giorno e della notte, rendendo impossibile la tranquilla e normale permanenza nell'alloggio", a nulla sono valse le allegazioni dei convenuti secondo i quali i contestati rumori, lungi dall'essere intollerabili, "derivavano esclusivamente dalle condizioni di udito gravemente scemate" di un componente della famiglia "prossimo al compimento dei settantacinque anni".
Vedi anche: la guida legale sulle immissioni di rumore
Data: 03/06/2016 12:30:00
Autore: Laura Bazzan