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Un'altra riforma in arrivo: quella del processo penale

La Commissione giustizia del Senato ha adottato il testo base che unifica i due ddl di riforma del processo penale e della prescrizione


di Marina Crisafi - Prescrizione più lunga per i reati di corruzione, criteri direttivi sulle intercettazioni, 3 mesi di tempo al pm per archiviare o rinviare a giudizio. Sono alcuni dei punti chiave della nuova riforma in arrivo che ingloba i due ddl di riforma del processo penale e della prescrizione (nn. 2067 e 1844), il cui testo base "unificato" è stato adottato oggi dalla commissione giustizia del Senato.

Il provvedimento, presentato dai relatori dem Felice Casson e Giuseppe Cucca, ricalca sostanzialmente le misure già a suo tempo licenziate dalla Camera, scatenando le polemiche tra i senatori delle opposizioni che hanno lasciato l'aula per protesta.

Dopo un fermo di oltre 400 giorni, dunque, si fa più concreta la partenza dell'iter per l'approvazione dell'unica riforma sulla prescrizione e sul processo penale.

Ora il testo base, composto da 41 articoli, contenente la riforma del processo penale, della prescrizione, dell'ordinamento penitenziario e la delega al Governo per la riforma delle intercettazioni, sarà sottoposto agli emendamenti, il cui termine è stato fissato per il prossimo 25 maggio, per poi approdare all'esame dell'aula.

Ecco, in pillole, le principali novità:

Prescrizione più lunga per la corruzione

Sul versante della prescrizione, l'articolo 7 del testo dispone che "sono aumentati della metà" i termini di prescrizione per i reati previsti dagli articoli 318, 319 e 319-ter c.p., ovvero corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari.

Direttive per le intercettazioni

Sul fronte intercettazioni, il ddl individua principi e criteri direttivi nella cui cornice il governo dovrà esercitare la delega. Fra questi la previsione di disposizioni che "garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione" e che costituisca "delitto punibile con la reclusione non superiore a quattro anni la diffusione al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente" esclusa laddove "tale materiale – venga - utilizzato nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di cronaca".

Tre mesi per l'azione penale

Sul versante del processo penale, l'articolo 17 del testo dispone, in merito al procedimento di archiviazione, che il pm è tenuto "ad esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini o comunque dalla scadenza dei termini" previsto dall'art. 415-bis del codice di procedura penale.

Data: 04/05/2016 18:58:00
Autore: Marina Crisafi