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Assicurazioni: niente più clausole vessatorie sulle polizze vita

Con la sentenza n. 17024/2015 la Cassazione stila un vero e proprio elenco di condizioni inaccettabili


di Valeria Zeppilli - Confrontandosi con un contratto di assicurazione sulla vita concluso da un soggetto morto solo due settimane dopo la stipula, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17024/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), ha compilato una vera e propria lista di condizioni generali che le compagnie non possono “propinare” ai propri clienti, pena la loro nullità in quanto vessatorie.

Sette sono le condizioni, ciascuna delle quali già gravosa di per sé, che insieme sono state considerate come un “cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario”, peraltro neanche compensato da un reale vantaggio per l'assicuratore, diverso dalla semplice frapposizione di ostacoli al pagamento dell'indennizzo.

Nel dettaglio, la Cassazione ha ritenuto del tutto illegittime le clausole in base alle quali il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall'assicurazione, deve sottoscrivere la relativa richiesta presso l'Agenzia di competenza, deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio, deve presentare, a semplice richiesta, le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta, deve produrre un atto notorio riguardante lo stato successorio del deceduto e deve produrre l'originale della polizza.

Tali clausole, infatti, comportano eccessivi oneri, economici e non, per il cliente o la violazione della libertà delle forme delle obbligazioni, della libertà personale e di movimento, della riservatezza.

E a nulla importa che il fatto costitutivo dell'eccezione di nullità rappresentato dalla mancata trattativa sulla clausola incriminata fosse stato allegato dal cliente tardivamente: ai sensi dell'articolo 34 del Codice del consumo, infatti, laddove il contratto sia concluso attraverso la sottoscrizione di moduli o formulari, è onere del professionista provare che la clausola unilateralmente predisposta sia stata frutto di trattativa con il consumatore.

Data: 21/08/2015 19:30:00
Autore: Valeria Zeppilli