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Il rapporto tra vizi e mancanza di qualità nella compravendita e nell'appalto

Il problema dei rimedi esperibili in caso di mancata conformità del bene.


Dott.ssa Trotta Francesca - Il contratto secondo ladisposizione impressa nel nostro codice è l'accordo tra due o più parti percostituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici patrimoniali. Da taleaccordo e al fine di rendere idoneo lo stesso alla produzione di effettigiuridici, discendono obblighi per l'una e per l'altra parte.

Tali obblighigiuridici rappresentano il fulcro della corrispettività e dunque dellasinallagmaticità tra le prestazioni, consistente appunto in un legamefunzionale a determinare lo scambio tra le stesse. Sebbene ciò, molte volte la strutturacontrattuale non si dimostra idonea a produrre effetti oppure l'inidoneità investeuna fase successiva che tocca quindi il normale proseguimento della accordoprospettato a monte.

Nel primo caso si parla di vizi genetici del contratto.

Intal caso gli stessi andranno ad intaccare la fase di formazione dello stesso odella volontà contrattuale determinando una caducazione “patologica”dell'accordo.

Nel secondo caso invece i vizi inficeranno la fase funzionalerendendo impossibile il proseguirsi o rendendo l'eventuale prosecuzione pocofunzionale al raggiungimento del fine contrattuale della parte.

Al fine dievitare l'incombenza di situazioni di questo tipo e quindi l'inidoneità agarantire l'effettivo godimento della prestazione spettanti ad una delle parti,è necessario che l'altra parte garantisca la posizione contrattuale altruisalvaguardandola dai vizi.

È semplice comprendere come alle parti non vengachiesta una garanzia che copra la sostanza “aleatoria” di ogni contratto, masolo in virtù della regola di buona fede e diligenza da quel rischio chepotrebbe discendere da una prestazione in se viziata.

Quanto appena detto rappresenta la regola iurisdi qualsivoglia accordo.Tant'è che ai sensi dell'articolo 1470 c.c. in materia di compravendita che rappresenta senza dubbio ilpiù importante dei contratti tipici, si legge che la vendita è il contrattoavente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o iltrasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Il venditoreossia colui il quale trasferisce la proprietà della res ha l'obbligo principaledi consegnare la cosa al compratore, di fargli acquistare la proprietà dellacosa o il diritto se l'acquisto non è l'effetto immediato del contrattoprocurandosela eventualmente da terzi, di garantirlo dall'evizione ed in finedi garantirlo dai vizi della cosa.

La garanzia dei vizi della cosa rientra nelnovero delle c.d. garanzia edilizie le quali possono inficiare il godimentodella res o ancor di più impedirne l'effettivo acquisto, in quest'ultimo casoinoltre il soggetto perderà l'acquistodel diritto sulla cosa in virtù della relazione che un terzo già proprietarioesercita sul bene stesso.

Quanto invece ai vizi, gli stessi sono intesi comequelle imprecisioni o difetti materialiche rendono la cosa inidonea all'uso a cui è destinata.

Le garanzie dellavendita hanno un aspetto particolare in quanto sono conseguenze naturali delcontratto consistenti nella previsione di obblighi a carico del venditore lacui nascita è indipendente da un comportamento qualificabile comeinadempimento.

Quanto detto rappresenta il risultato di un onere più specificodi quello che generalmente si applica ai contratti.

Nel normale sistemacontrattuale il soggetto inadempiente fa sorgere in capo all'altro un dirittopotestativo a chiedere l'azione di esatto adempimento qualora la controparte sia ancora interessata ad ottenere quella res o ancor di più potrà ricorrere allarisoluzione per inadempimento ogni qualvolta per ragioni di non scarsaimportanza la parte sanzioni l'inadempimento altrui, sciogliendosi dal vincolocontrattuale.

Nel caso di garanzie per vizi,la controparte non per forza risulta essere inadempiente in quanto la stessa è bendisposta a trasferire il bene risultando però viziato.

Nel corso degli anni sonostate prospettate varie tesi quanto alle conseguenze derivanti dal venire menodella funzione garantista riservata alle parti.

Per una prima tesi verrebbe inquadrata nella categoria dell'errore, errore del compratore circa laeffettiva consistenza del bene.

Una seconda tesi rinveniva nel venir meno ditali garanzia la possibilità di risoluzione per inottemperanza ad una promessaquale quella insita nel contratto di vendita.

Per una terza tesi la venditasarebbe stata viziata per in attuazione degli obblighi e quindi idonea adeterminare responsabilità precontrattuale, mentre per un ultimo orientamento di autorevole dottrina dal venir meno degli obblighi discendeva una violazionedel contratto da collocarsi nell'areadella responsabilità del venditore in termini di inadempimentodell'obbligazione.

Questa tesi harappresentato e tuttora rappresenta l'effettivoproblema relativo alla natura di suddette garanzie in quanto aprirebbe la partead una discussione in termini di obbligazione delle stesse e quindi dieffettiva responsabilità.

Al fine di ricondurre le garanzie edilizie ad una nozionelata di responsabilità dottrina e giurisprudenza a più riprese hanno intravisto la presenza di caratteri dioggettività e di assolutezza, volendo giustificare la responsabilità delvenditore per vizi derivanti da causa a lui non imputabile al caso fortuito.

Ricondurreil venir meno delle garanzie al caso fortuito risulterebbe alquanto improprioin quanto si uscirebbe fuori dal concetto di responsabilità, poiché “l'obbligazionee quindi la responsabilità finisce là dove inizia il caso fortuito situazionedi per sé inprospettabile”.

Indottrina si è per lungo tempo avanzata la considerazione in virtù del quale laqualificazione di effetti la cui realizzazione è sottratta al dominio delsoggetto è assunta nel contenuto del regolamento contrattuale ma non in terminidi responsabilità quanto in termini di garanzia. Attualmente si può invecesostenere come la garanzia rientri a pieno titolo in una nozione lata diun'obbligazione idonea a ricomprendere quei rapporti nei quali l'aspettativadel creditore si può presumere né in un comportamento nei in un determinatorisultato.

Detto ciò, qualora la res fosse viziata il vizio potrebbe essereinidoneo ad ottenere il godimento sperato o in modo assoluto o in modorelativo.

In tal ultimo caso e diversamente rispetto al primo si assiste ad unadiminuzione del valore della cosa tale però da non renderla completamenteinutilizzabile.

Ai sensi dell'articolo 1492 c.c. il compratore potrà domandarea sua scelta la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo cheper determinati vizi gli usi escludono la risoluzione.

La risoluzione del contrattoin questi casi meglio nota come actio redibitoria si comporta diversamente daquella prevista ai sensi dell'articolo 1453 s.s. del codice in virtù della suapeculiare natura, in quanto sebbene intesa come rimedio ripristinatorio dellostatus quo ante ,comportando appunto lo scioglimento con effetti ex tunc delvincolo, risulta essere un rimediooggettivo che prescinde dalla colpa e dal inadempimento.

Essa presenta strettitermini di decadenza in quanto il compratore decade dal diritto se non denunciai vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta salvo il termine siadiversamente stabilito dalle parti. Al compratore appartiene un secondorimedio, oltre il risarcimento del danno che potrà essere richiesto come sidirà a prescindere da quale azione venga esperita, l'azione di riduzione delprezzo o actio quanti minoris.

L'actio quanti minoris è finalizzata a ristabilireil rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione e porre ilcompratore nella situazione in cui si sarebbe trovato se il bene fosse immuneda vizi. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratoreha diritto alla risoluzione del contratto, se invece è perita per caso fortuitoo per colpa del compratore o se questi ha alienato o trasformato egli non potrà che domandare la riduzione, non essendopossibile risolvere il contratto.

In ogni caso il venditore ètenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di averignorato senza colpa i vizi della cosa e dovrà altresì risarcire al compratorei danni derivanti dai vizi della cosa. Il rimedio risarcitorio è dunque aprescindere esperibile vista la diversa portata rispetto e rimedi reintegratori.

Può tuttavia accadere che sia lo stesso venditore ad offrirsi di eliminare ivizi della cosa surrogando la sua prestazione ricostitutiva alle azioniesperibili dal compratore.

A quanti ritenevano che detta alternativarappresentasse un'obbligazione novativa, nel 2005 la Corte di Cassazione aSezioni Unite ha chiaramente risposto escludendo l'intento novativo.

Lanovazione è un istituto che prevede due importanti caratteristiche l'animusnovandi e l'aliquid novi, la volontà di modificare l'oggetto dell'obbligazionesostituendo la vecchia con una nuova nonché la costituzione di un nuovo titolo.

Le caratteristiche suddette non sonopresenti nel caso in specie laddove l'offerta del venditore di eliminare i vizicon effetto modificativo estintivo non risulta essere un quid novi ma un quidpluris che serve ad ampliare la modalità di attuazione in termini diriconoscimento del debito, salvo il caso in cui le parti abbiano diversamentedisposto e quindi pattuito secondo quanto dispone lo stesso articolo 1490 c.c.

Tale articolo prevede che in caso divizi tali da rendere idoneo il godimento della res, il venditore può proporsi di sostituire con effettonovativo il bene viziato con uno libero da vizi. Quanto finora detto si applicanello stesso modo nel caso di mancanza della qualità promessa o differenza trail bene promesso è quello consegnato. Diversamente accade invece nella vendita c.d. aliud pro alio.

Nella vendita aliud pro alioil bene consegnato c.d. res tradita appartiene ad un genus diverso rispetto aquello convenuto presentando difetti tali da rendere impossibile l'assolvimentodella funzione a cui la res era preposta.

In relazione aquesta figura si applicano i normali rimedi previsti dagli articoli 1453 ss. delcodice, in quanto si tratta non più della consegna di una res viziata primadella consegna ma di una res viziata perché diversa e quindi imputabile a colpadel soggetto venditore. Ciò indurre a richiedere la risoluzione fruendo deitermini decadenziali previsti nellenormale ipotesi e non di quelli ridotti propri dell'actio redibitoria.

Quantoinvece alla vendita di beni di consumo, il venditore sarà responsabile neiconfronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente almomento della consegna del bene. Anche il codicedel consumo prevede la previsione propria della garanzia della conformità delbene pattuito rispetto a quello consegnato.

Al compratore spetterà l'azione dirisoluzione o la quanti minoris come previsto dalle disposizioni generali delcodice civile avendo in quest'ultimo caso diritto di ripristino del bene.

Nelcodice del consumo è inoltre chiaramente prevista la possibilitá di riparare ilbene o di sostituirlo, salvo il caso in cui sia oggettivamente impossibile,tutte quelle volte in cui al compratore interesserà ricevere l'oggettospecifico della pattuizione salvando gli effetti del contratto. Risultainteressante notare come la tematica della difformità non per forza devearrestarsi a meri difetti del bene sulbene, ma potrebbe accadere che il bene in quanto tale sia stato costruito inmaniera abusiva e quindi in mancanza o in difformità del titolo abilitativoossia del permesso di costruire.

La figura della lottizzazione abusiva è previstadal Testo Unico sull'edilizia DPR. 380 del 2001 da cui si desume che l'oggettodel contratto sarebbe nullo perché affetto da impossibilità giuridica a cagionedella sua in commerciabilità o irregolarità.

Sebbene ciò il testo unico permetteuna deroga a tale forma di nullità tramite il c.d. permessoin sanatoria in caso di interventirealizzati in assenza di permesso o in difformità con lo stesso. Ilresponsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, possonoottenere dunque il permesso in sanatoria circa il mantenimento del bene sel'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica edilizia vigente almomento della realizzazione dello stesso e al momento di presentazione delladomanda. Il rilasciodel permesso è subordinato al pagamento a titolo di oblazione del contributo dicostruzione in doppia misura o in caso di gratuita a norma dell'articolo 16 delDPR. 380 del 2001.

Quanto detto è funzionale allasalvezza degli effetti del contratto effetto considerevolmente valutato allastregua dei principi di autonomia contrattuale.

A questo punto è possibilerichiamare un'altra fattispecie contrattuale in cui è ugualmente prospettabilela problematica relativa al vizio.

L'articolo 1655 c.c. prevede che l'appalto èil contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzinecessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di unservizio verso un corrispettivo in denaro.

L'appaltatore tanto quanto ilcompratore come nel caso suddetto è tenuto alla garanzia per la difformità evizi dell'opera. Per vizio si intende la mancanza di qualità o modalità mentreper difformità si intende una discordanza dall'opera rispetto alle prescrizionipattuite. Ebbene nel caso in specie al fine di poter fruire della garanzia ilcommittente non deve aver accettato l'opera eccetto il caso in cui i vizi e ledifformità erano taciuti in mala fede dall'appaltatore, dovendo denunciarlientro 60 giorni.

La prescrizione prevista nel contratto d'appalto quantoall'accettazione è sintomatica dell'effettivo esperimento di attività diverifica sul bene a cui il committente è tenuto. Infatti al committente è datafacoltà non solo di accettare sia in maniera tacita espressa il bene maaddirittura con riserva. In quest'ultimo caso sarà concesso al committenteaccettare il bene riservandosi la facoltà di verificare l'eventuale presenza didifformità.

Il committente può chiedere che le difformità o i vizi sianoeliminati a spese dell'appaltatore o che il prezzo sia proporzionalmentediminuito.

Qualora il vizio o la difformità sia tale da rendere l'opera deltutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere larisoluzione del contratto. Anche in tal caso è prospettabile il risarcimentodel danno qualora si desume la colpa dell'appaltatore.

Interessante è laprescrizione contenuta all'interno dell' articolo 1669 c.c. il quale prevedeche quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loronatura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, pervizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovveropresenta pericolo di rovina o gravi difetti l'appaltatore è responsabile neiconfronti del committente o dei suoi aventi causa purché sia fatta denunciaentro un anno dalla scoperta.

In talecaso stupisce la considerazione della tipologia di responsabilità in quanto siprospetta una responsabilità extracontrattuale, si avrebbe così una lesionedell'interesse generale alla pubblica incolumità sebbene l'orientamento venganoconsiderevolmente criticato.

Anche nel caso del contratto di appalto siprospetta la risoluzione in quanto il committente ha diritto di controllare losvolgimento dei lavori e di verificarne lo stato.

Qualora si accerta che l'esecuzionedell'opera non proceda secondo le condizioni stabilite, il committente potràfissare un congruo termine affinché l'appaltatore si ravveda in conformità alleprescrizioni previste. Trascorso questo termine il contratto si assume risoltodi diritto.

Il committente può altresìrecedere dal contratto anche se iniziata l'esecuzione dell'opera o laprestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore dalle spesesostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Il recesso previsto nelcontratto di appalto è chiaramente differente da quanto generalmente dispostodall'articolo 1373 c.c. per due ordini di ragioni.

In primis tale rimedio èesperibile anche se iniziata l'esecuzione diversamente dal normale recesso, laratio è quella di tutelare l'interesse del committente a non vedere ultimatal'esecuzione dell'opera o del servizio qualora non ve ne siano i presupposti.

Inoltre le caratteristiche in termini di indennizzoprospettato dal ultima parte della norma relativa recesso è da intendersi intermini di risarcimento ampliando l'eccezione accezione di suddetto termine.

L'indennizzo di per sé è chiaramente distintodal risarcimento del danno, in quanto il danno inferto si presuppone comegiusto diversamente dall'ingiustizia prospettata nel risarcimento.

In tal caso non si provvederà al conferimentodel risarcimento per la sola perdita subita ma anche del mancato guadagno.

Sebbene ciò, è prevista la possibilità che venga concessa anche all'appaltatoreuna facoltà di recesso o ancor di più la previsione che quella del committentevenga esclusa nel caso in cui la pattuizione sia opera di entrambe le partiparitariamente a quanto accade nel contratto di compravendita ai sensi dell'art.1490 c.c. non costituendo detti patti limitazioni della responsabilità, bensìdel contenuto del contratto.

Al fine di concludere, quanto detto nel caso della compravendita per l'ipotesi diperimento del bene o deterioramento della cosa l'ipotesi è ugualmente estendibile l'appalto.

Ragion per cui qualora l'opera perisca o si deteriori per causa non imputabilead alcuna delle parti e prima che sia accettata o verificata dal committente,il deterioramento è a carico dell'appaltatore qualora ne abbia fornito lamateria.

Nel caso in cui la materia sarà fornita dal committente egli potrà dirsi invece responsabile adeccezione della parte spettante all'appaltatore in termini di danno.

Dott.ssa Trotta Francesca - Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Federico II"di Napoli, specializzata in Professioni Legali presso la stessa università - trottaf@live.it

Data: 10/08/2015 09:00:00
Autore: Francesca Trotta