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Ghiaccio sulla carreggiata? Per il sinistro, non c'è responsabilità “automatica” della P.A.

Esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'oggettiva impossibilità del potere di custodia


di Marina Crisafi – In casodi sinistri stradali causati dallapresenza di ghiaccio sulla carreggiata, laresponsabilità non può essere addebitata “automaticamente” all'amministrazioneproprietaria della strada. A ribadire il principio è la sesta sezionecivile della Cassazione, nellarecente sentenza n. 12802/2015, inuna vicenda relativa a un sinistro stradale causato dalla presenza di unalastra di ghiaccio su una strada extraurbana provinciale.

L'automobilistatrascinava in giudizio la provincia di Avellino per ottenere il risarcimento deidanni subito dalla propria vettura e, perdendo di fronte al giudice di pace,vinceva in secondo grado. Il Tribunale di Avellino, infatti, in riforma dellasentenza del giudice delle prime cure, accoglievala domanda di risarcimento danni ex art. 2051 c.c., ritenendo dimostrata laresponsabilità dell'amministrazione provinciale per mancanza della prova del caso fortuito, posto che l'ente aveva l'obbligodi scongiurare situazioni di pericolo data la stagione invernale, ed escludendola negligenza del guidatore.

Ma la provincia non ci sta e adisce la Cassazione perviolazione e falsa applicazione degliartt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che non può configurarsi il rapporto dicustodia sulla base delle caratteristiche stesse della strada (provinciale, fuoridal centro abitato) priva di quelle caratteristiche e dotazioni tecnologichetali da poter utilizzare un concreto ed effettivo governo del bene da partedell'ente proprietario, né tanto meno la prova ex art. 2043 c.c., non essendosufficiente per l'insidia/trabocchetto la non visibilità occorrendo anche lanon prevedibilità (mentre la presenza di ghiaccio era prevedibile ed evitabilecon la normale diligenza).

Per il Palazzaccio il motivo è fondato.

È vero, haricordato, infatti, la S.C. che “la responsabilitàper i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescindedall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento delcustode e ha natura oggettiva,necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento”, potendo essere esclusa solo dalcaso fortuito, rappresentato anche dal fatto del danneggiato, ma è anche vero che il potere di custodianon può essere ritenuto sussistente “anche quando vi è l'oggettiva impossibilità di tale potere di controllo sulbene, che è presupposto necessario per la modifica della situazione di pericolo”.

E indici sintomatici di tale impossibilità di controllopossono essere: la notevole estensione dellastrada, l'uso generalizzato da parte degli utenti e anche le caratteristichedel bene stesso, come la posizione, le dotazioni,i sistemi di assistenza (ecc).

Per cui, hadedotto la S.C., se il potere di controlloè oggettivamente impossibile non vi è custodia e non vi è responsabilità dellaP.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Inoltre, tanto inipotesi di responsabilità oggettiva per custodia, quanto in quella ex art. 2043c.c., ha continuato la Corte, occorre tener conto del comportamento colposo del danneggiato che, se “idoneo ad interrompereil nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso”, vale adescludere la stessa responsabilità dell'amministrazione danneggiante.

In definitiva, ha sbagliato il giudice di merito a nonaver compiuto nessuna verifica in ordine all'effettivo potere di controllodella P.A., facendo discendere automaticamente il rapporto di custodiadalla proprietà della strada in capo alla provincia, né al non aver dato rilievo alla particolarità dell'agente dannosoinsorto (il ghiaccio) che ha reso la strada pericolosa, e alla possibilitàdel suo repentino formarsi anche in luoghi normalmente non soggetti a talifenomeni atmosferici. Né, altresì, nel nonaver tenuto in debito conto il comportamento del danneggiato, il quale peril principio di autoresponsabilità degli utenti era gravato “da un onere diparticolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario del bene demaniale - alfine di – salvaguardarela propria incolumità”. Cosa non avvenuta nel caso di specie, secondo la Corte,visto che dai danni riportati dal veicolo si desumeva una velocità non certomoderata. Per cui, in definitiva, ilricorso è accolto.

Data: 22/06/2015 12:00:00
Autore: Marina Crisafi