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Attenti agli acquisti online: basta un 'clic' per derogare al foro competente

Per la Corte di Giustizia Ue, è sufficiente il clic che accetta le condizioni generali di vendita per l'approvazione della clausola vessatoria


di Marina Crisafi - D'ora inavanti è meglio prestare maggiore attenzione quando si effettua unacquisto online. Basterà un click,infatti, per accettare l'attribuzione di competenza a un giudice diverso daquello previsto per legge, purché la clausola sia accessibile e possa esseresalvata o stampata.

Il principio è stato sancito dalla recente sentenza del21 maggio 2015 della Corte digiustizia europea (causa C-322/14), chiamata a risolvere una controversiatra un acquirente tedesco che aveva comprato online un veicolo elettrico e lasocietà sussidiaria (sempre tedesca ma con casa madre in Belgio) che avevaannullato la vendita.

Il consumatore siera rivolto alla magistratura tedesca per richiedere il trasferimento dellaproprietà del veicolo contestando la validità della clausola che derogava alforo competente, affidando il tutto al giudice belga, in quanto, com'è noto,essendo la competenza fissata inderogabilmente, la c.d. “riserva di foro” richiede la forma scritta e la sottoscrizione specifica, cosa non avvenuta inquanto l'acquisto era stato perfezionato online.

Ma per la corte lussemburghese,con il clic della procedura diaccettazione delle condizioni generali di vendita online, si accetta anche l'inclusa clausola attributiva di competenza, sebbene la stessa non sia statasottoscritta e la finestra che la mostra non si apra automaticamente al momentodella registrazione sul sito o della transazione. Questo perché, ha osservatola Cgue, la clausola che attribuisce la giurisdizione ad altro giudice puòessere sia conclusa per iscritto, sia oralmente con conferma scritta ovvero inmodo conforme alla prassi stabilita tra i contraenti oppure propria delcommercio internazionale.

Inoltre, al fine di favorire la volontà delle partinella scelta del giudice, è daconsiderarsi ammessa qualsiasi comunicazione elettronica “che permetta unaregistrazione durevole della clausola”, anche laddove il testo relativoalle condizioni generali di vendita non sia registrato in modo durevole dall'acquirente“prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indical'accettazione delle suddette condizioni”.

Per la validità della clausola, in sostanza, basta l'accessibilitàdella stessa da parte dell'acquirente e la possibilità,per lo stesso, di salvarla e stamparla primadi concludere il contratto, mentre non assume alcun rilievo il fatto che lapagina web che la contiene non si apra automaticamente né quando il cliente siregistra sul sito né durante le operazioni di acquisto.

Data: 10/06/2015 15:00:00
Autore: Marina Crisafi