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Incidente stradale: nessun indennizzo se l'assicurato è ubriaco

Esclusa dalla Cassazione la vessatorietà delle clausole che negano l'indennizzo in caso di dolo o colpa grave dell'assicurato in quanto conformi al dettato dell'art. 1900 c.c.


diMarina Crisafi - Nonc'è indennizzo per l'assicurato se il sinistro stradale è stato provocato dallasua condotta, dolosa o colposa, anche senon è stata la causa esclusiva dell'evento dannoso. Con questo principio,la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9448/2015 pubblicata oggi, harigettato il ricorso di un automobilista che impugnava la sentenza della Corted'appello di Milano per aver escluso l'indennizzo assicurativo in suo favore aseguito delle gravi lesioni personali riportate in seguito ad un incidentestradale.

In particolare per la corte territoriale,il fatto che l'uomo, dopo circa due ore dal sinistro, fosse risultato positivo all'alcoltest, con un tassorisultato ben 6 volte maggiore rispetto al limite consentito, e con tracce disostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) nel sangue, come rilevato dagliesami tossicologici, significava che lo stesso, con la sua condotta, era statola causa del sinistro.

Risultato:l'assicurazione non copre i danni riportati alla persona e, quindi, l'indennizzo è escluso tout court.

L'uomo portava la questione di fronte allaCassazione, tentando la strada della vessatorietàdelle clausole della polizza assicurativa nel punto in cui negavano l'indennizzo.

Ma latesi non regge.

L'assicurazione, infatti, ha sentenziato laS.C., non si estende, ex lege, airischi causati da dolo e colpa grave, per cui le clausole contrattuali che neganol'indennizzo in tali ipotesi non possonodirsi vessatorie.

L'inoperatività della coperturaassicurativa, hanno spiegato gli Ermellini, concordando con il giudice dimerito, non discende soltanto dalle clausole pattizie, asseritamente ritenutevessatorie, ma anche dal principio dicui all'art. 1900 c.c.secondo il quale l'assicurazione nonsi estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave delbeneficiario”, che trova applicazione anche laddove la condotta dolosao colposa dell'assicurato non sia statal'unica causa del verificarsi dell'evento dannoso.

Pertanto, haconcluso la sesta sezione della S.C. respingendo il ricorso, la clausolacontrattuale che esclude dall'obbligo dell'indennizzo anche i sinistri stradalifavoriti dalla condotta dolosa o colposa dell'assicurato, “riproduce un dettato di legge e non abbisogna di alcuna forma speciale”.

Data: 11/05/2015 19:30:00
Autore: Marina Crisafi