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Funzione e caratteristiche del patto di famiglia

Come funziona il patto di famiglia e cosa succede se dopo il contratto subentrano nuovi legittimari?


Domanda: Cosasuccede se dopo il “patto di famiglia” subentra un nuovo familiare? Ad es. se l'imprenditorenel frattempo si risposa?

Risposta (di Marina Crisafi): Rimanendo fermala nullità dei patti successori, il legislatore italiano ha introdotto nel 2006(l. n. 55/2006) l'istituto del patto difamiglia (artt. da 768-bis a 768-octies c.c.) per consentire la gestione del“passaggio generazionale” di un'impresaa carattere c.d. “familiare”.

Attraverso questaforma di contratto (che pur incidendo sulla successione testamentaria rientranella categoria dei negozi inter vivos),stipulato da un notaio per atto pubblicoa pena di nullità, l'imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, aduno o più discendenti, l'azienda o singole quote di partecipazione societaria, eliminandocosì ogni contestazione in sede di eredità.

Requisito divalidità del patto di famiglia è la partecipazionedi tutti coloro che sarebbero legittimari laddove (al momento delcontratto) si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Il contrattodeve prevedere altresì, a titolo di “compensazione”, che gli assegnatari dell'aziendao delle quote societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto (salvorinuncia totale o parziale degli stessi), con il pagamento di un importo parial valore delle quote (in denaro o in natura) agli stessi riservate comelegittimari.

Qualora all'apertura della successione del de cuius,siano presenti nuovi soggetti che possono assumere la qualifica di legittimaridopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio il nuovo coniuge dell'imprenditore o i figli sopravvenuti), in questocaso gli stessi potranno chiedere, ex art. 768-sexies c.c., ai beneficiari del contrattoil pagamento di una somma pari al valoredella quota di legittima che gli spetta per legge, aumentata degliinteressi legali.

In ogni caso, il contratto può essere sciolto o modificatodagli stessi soggetti che vi hanno partecipato: con un diverso contratto,stipulato sempre per atto notarile o mediante recesso (se previsto nel patto difamiglia) esercitato attraverso una dichiarazione agli altri contraenticertificata da un notaio.

Marina Crisafi

Data: 25/04/2015 08:30:00
Autore: Domande e Risposte