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Notifiche fiscali: vale l'indirizzo inserito nella dichiarazione dei redditi anche se diverso dalla residenza

È quanto ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n. 6959/2015


di Marina Crisafi - D'ora in poi è il caso di prestare piùattenzione alla compilazione della dichiarazionedei redditi, perché è l'indirizzo in essa indicato a far fede per le notifiche fiscali. È quanto ha chiarito la sezionetributaria della Cassazione, consentenza n. 6959/2015,rigettando il ricorso di un contribuente che invocava la nullità di unacartella esattoriale per omessa notificazione, in quanto effettuata presso unvecchio recapito e non presso la propria residenza anagrafica.

Concordando con la Ctr Campania (sezione Salerno), la quale aveva disattesogli esiti della Commissione Tributaria Provinciale, la S.C. ha affermato,infatti, che l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (peraltro,nel caso di specie, per più anni consecutivi dal 2004 al 2009) costituisce “specificazione, nell'ambito del domiciliofiscale costituito dal comune di residenza, di uno dei luoghi in cui può essereeffettuata la notificazione di atti tributari secondo le regole e le prioritàdi ci all'art. 139 c.p.c.”.

Quindi, anche se tale indirizzo non corrisponde alla residenza anagrafica,la notifica effettuata mediante il servizio postale, per compiuta giacenza, è da considerarsi valida, trattandosi diun recapito riferibile al contribuente, poiché non solo indicato dallo stessonella dichiarazione dei redditi, ma anche perché l'agente postale ha comunqueriscontrato la presenza di una cassetta nominativa dove inserire l'avviso.

L'art. 45 del dm 9.4.2001, ricorda quindi la Corte dispone che per la distribuzionedegli invii semplici devono essere installate cassetteaccessibili ai portalettere recanti ben visibile il nome dell'intestatario e dichi le utilizza, mentre l'art. 32 del decreto prevede che “in caso di assenzaall'indirizzo indicato, il destinatario e le altre persone deputate a riceverel'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro itermini di giacenza previsti dall'art. 49”.

Sicché, in definitiva, è onere del contribuente dimostrare che nel luogo dove è effettuatala notifica postale in realtà non esistealcun recapito (domicilio, dimora, ecc.), impugnando eventualmente gliesiti della relazione dell'agente postale sulla presenza in tale luogo di unacassetta a suo nome e sull'irreperibilità in loco dello stesso.

In conclusione, ha dichiarato la Corterigettando il ricorso, il domicilio fiscale indicato dai contribuenti nelladichiarazione dei redditi “costituisceatto idoneo a rendere noto all'amministrazione il recapito sia ai finidelle notificazioni sia ai fini della legittimazione a procedere”, per cui illegittimo ius variandi deve essere esercitato “in buona fede e nel rispetto del principio dell'affidamento che deveinformare la condotta dei soggetti del rapporto tributario, senza che ilcontribuente possa sfruttare a suovantaggio anche un eventuale errore”.

Data: 10/04/2015 09:40:00
Autore: Marina Crisafi