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Divorzi e separazioni assistiti: niente contributo unificato né sospensione feriale

Divorzi e separazioni assistiti: niente contributo unificato né sospensione feriale


di Marina Crisafi - Nessun contributo unificato né sospensioneferiale dei termini per gli accordi di separazionee divorzio conclusi attraverso la negoziazioneassistita.

Lo ha chiarito ilministero della Giustizia con unanota stampa (pubblicata oggi dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore),rispondendo ai quesiti posti dallaprocura di Milano sul pagamento dell'onere, in analogia a quanto previstoper le cause dinanzi al tribunale e sulla sottoposizione o meno della proceduraalla sospensione feriale dei termini.

In entrambi icasi, la risposta di via Arenula è statanegativa.

Quanto al primoquesito, secondo il ministero, l'istituto della negoziazione assistita introdottodall'art. 6 del d.l. 132/2014 (convertito nella l. n. 162/2014) consente aiconiugi di raggiungere una convenzione al fine di ottenere la separazionepersonale, il divorzio o la modifica delle statuizioni in precedenza fissate, senzal'intervento del giudice e con gli stessi effetti di un provvedimentogiudiziale. Il fatto che la legge preveda che tali accordi siano trasmessi al procuratore della Repubblica il quale,quando non ravvisa irregolarità negli accordi raggiunti, comunica agli avvocatiil nulla osta o la propria autorizzazione (ovvero in caso contrario, trasmettel'accordo entro cinque giorni al presidente del tribunale per l'apertura delrelativo procedimento), rappresenta “un'attivitàdi controllo e verifica con caratteri di natura amministrativa” che “in sintonia con lo spirito e la ratio dellalegge” che mira a degiurisdizionalizzare e semplificare la materia inoggetto, esclude “la debenza delcontributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9 dpr 30 mag2002 n. 115, dovuto ‘per ciascun grado di giudizio' su richiesta di attivitàgiurisdizionali delle parti”.

Quanto al secondoquesito, in coerenza con la natura delprocedimento delineato dal legislatore, “deve ritenersi non applicabile la sospensione dei termini processualinel periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742/1969 e successivemodificazioni”.

Data: 24/03/2015 18:30:00
Autore: Marina Crisafi