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La tutela del credito. Gli atti di disposizione del patrimonio del debitore e le "contromisure" del creditore: l'azione revocatoria ordinaria. In allegato fac-simile di citazione per revocatoria

Tra gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione del creditore particolare rilievo assume l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e segg. del codice civile


Avv. Paolo Accoti

avv.paolo.accoti@gmail.com

Tragli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione del creditoreparticolare rilievo assume l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagliartt. 2901 e segg. del codice civile.

Lasua finalità è quella di “garantire” il creditore dagli atti di disposizionedel patrimonio (vendita, donazione, fondo patrimoniale, ecc.) posti in esseredal debitore.

Lasuddetta azione non ha propositi recuperatori, vale a dire di soddisfazione delcredito, bensì di garanzia dello stesso, tant'è vero che la domanda mira alla dichiarazione di inefficacia degliatti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechipregiudizio alle ragioni del creditore.

L'azionerevocatoria ordinaria, infatti, hafinalità di carattere cautelare e conservative, avendo la funzione diricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio deldebitore (Da ultimo: Trib. Modena,17/01/2013), essa, quindi, ha come effetto diretto l'inefficacia, nei confrontidel creditore procedente, dell'atto di disposizione che abbia reso più incertoo difficoltoso il soddisfacimento del credito, non travolgendo, per il resto, l'attoin sé (Da ultimo: Trib. Cassino,26/03/2010).

Soloall'esito della domanda di revocatoria, pertanto, ottenuta la declaratoria diinefficacia dell'atto di disposizione, il creditore potrà compiutamentesottoporre ad esecuzione coattiva il bene (o i beni) oggetto dell'atto didisposizione.

Ladomanda di revocatoria ordinaria presuppone due condizioni: 1) il pregiudizio per le ragioni creditorie insitonelle conseguenze dell'atto di disposizione compiuto che influiscenegativamente sul patrimonio del debitore (cd. eventus damni); 2) laconsapevolezza e la conoscenza del debitore circa il pregiudizio arrecato alleragioni del creditore (scientia damni), anche senza laspecifica intenzione di nuocere allo stesso (animus nocendi).

Conriferimento alla prima condizione è bene ricordare che, per la concretaesperibilità dell'azione in commento non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendosufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. In ogni caso,incombe sul convenuto in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza di talerischio, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali ed adducendo,quindi, la mancanza dell'eventus damni.(Cass. civ., 03/02/2015, n. 1902).

Invirtù della ratio ispiratrice dellanorma, è stata altresì ritenuta pregiudizievole anche una modificazione meramente qualitativa del patrimonio il cuivalore complessivo resti invariato, se idonea a rendere più difficile lasoddisfazione dei creditori (Cass. civ.,26/02/2002, n. 2792; Cass., sez. Unite, 20/10/1975, n. 3406).

Perquanto concerne la seconda condizione, vale a dire la consapevolezza circa ilpregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, occorre fare riferimento altempo di formazione dell'atto di disposizione, se anteriore ovvero successivoal sorgere del debito.

Nell'ipotesidi alienazione successiva alla nascitadel debito, deve ritenersi sufficiente, in punto di elemento soggettivo, lamera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senzache assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di lederela garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) ovvero la relativa conoscenza o partecipazioneda parte del terzo. Qualora, invece, l'atto risulti essere anteriore al credito, è sufficiente il dolo generico ad integrare l'animusnocendi, vale a dire la mera previsione, da parte del debitore, delpregiudizio dei creditori, e, pertanto, non si richiede il dolo specifico.

Percostante giurisprudenza, la consapevolezza, quale elemento soggettivo, è integrata dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilitànel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di siffattopregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cuitutela viene esperita l'azione in parola. Risultano al riguardo irrilevanti sial'intenzione del debitore di lederela garanzia patrimoniale generica del creditore che la partecipazione o laconoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta deldebitore. È, infine, sufficiente, ad integrare il pregiudizio alle ragioni delcreditore, che l'atto di disposizione del debitore renda anche solo più difficile la soddisfazionecoattiva del credito.

Inaltri termini, l'epoca di stipulazione dell'atto di disposizione riverbera ipropri effetti sul tipo di prova da fornire: se l'atto è successivo al sorgere del credito il pregiudizio si presumela prova, pertanto, è integrata da semplici presunzioni; se l'atto è antecedente,il creditore ha l'onere di dimostrare l'intenzionedel debitore di arrecare detrimento alle ragioni dello stesso, laconsapevolezza del debitore che in futuro sarebbe sorta l'obbligazionedebitoria e che, pertanto, l'atto di disposizione è stato confezionato alloscopo di eludere o, comunque, di rendere più difficile la soddisfazione delcredito.

Atal proposito: “In tema di revocatoriaordinaria, ai fini della configurabilità della "scientia damni" pergli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitoresuccessivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione dinuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte deldebitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia inconcreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova puòessere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. civ., 12/11/2013, n. 25413).

Edancora: “L'accoglimento dell'azionerevocatoria ordinaria presuppone, ex art. 2901 c.c., la esistenza di ragioni dicredito del soggetto che agisce in revocatoria; il compimento di un atto didisposizione patrimoniale da parte del debitore; il pregiudizio arrecato datale atto alle ragioni creditorie annullando o riducendo la garanziapatrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore e la consapevolezzada parte del debitore che l'atto dispositivo arrechi pregiudizio alle ragionidei creditorie, nonché, nell'ipotesi di atto anteriore all'insorgenza delcredito, che l'atto sia dolosamente preordinato a sottrarre le garanziepatrimoniali con pregiudizio dei diritti creditori. Nel caso di atto a titolooneroso è richiesta, altresì, la consapevolezza del pregiudizio che l'attoarreca alle ragioni creditorie da parte del terzo acquirente” (Trib. Vicenza, 18/06/2014).

Daricordare, infine, che nell'azione revocatoriala posizione del terzo acquirente è sostanzialmente analoga a quella deldebitore, essendo sufficiente, infatti, la consapevolezza dello stessodella diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenzapatrimoniale del debitore, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi,né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito percui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggettoun atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito.

L'istitutoin commento è vieppiù esperibile anche in caso di mancanza di un titoloesecutivo e anche quando tale credito non sia ancora definitivamente accertatoin sede giudiziaria non costituendo, dunque, ostacolo alla proponibilitàdell'azione revocatoria ordinaria.

Dettaazione, peraltro, ha la funzione specifica di ricostituire la garanzia genericaassicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'art. 2740c.c., e poiché detta azione presuppone solo l'esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendola stessa essere esperita anche per crediticondizionati o non scaduti o anche solo eventuali, tanto vale anche per laricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il fideiussore offre alcreditore, per l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale (Cass. civ., 22/03/2013, n. 7250).

Comeaccennato in precedenza, l'azione revocatoria ha come effetto diretto l'inefficacia,nei confronti del creditore procedente, dell'atto di disposizione, nontravolgendo, per il resto, l'atto in sé. L'articolo 2902 c.c., a tal proposito,dispone che: “Il creditore, ottenuta ladichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirentile azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'attoimpugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di creditodipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sulricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, senon dopo che il creditore è stato soddisfatto”.

Ciòpresuppone che solo dopo l'ottenimento della declaratoria giudiziale di inefficacia dell'atto di disposizione,il creditore potrà esperire tutte quelle azioni, esecutive o conservative, sulbene oggetto dell'atto di disposizione impugnato.

Sirammenta, infine, che ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria siprescrive in cinque anni dalla datadell'atto.

Sulpunto, se la giurisprudenza di merito ha inteso fornire un'interpretazionemeramente letterale della norma, giungendo ad affermare come: “In materia di revocatoria ordinaria, iltermine di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2903 c.c. decorre dalladata dell'atto restando irrilevante la data dell'eventuale trascrizione deldocumento” (Da ultimo: Trib. Pisa,04/06/2014), quella di legittimità ha ritenuto, in maniera più ragionevole,che la norma dell'art. 2903 c.c. va coordinata con quella prevista dall'art.2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui ildiritto può essere fatto valere. Ne consegue che la prescrizione inizia adecorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché iltrasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (Daultimo: Cass. civ., Ordinanza,27/05/2014, n. 11815).

Interessantenotare come l'azione revocatoria ha altresì l'effetto di interrompere la prescrizione del diritto sotteso: “La proposizione dell'azione revocatoria, alfine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito risarcitorioproduce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ., l'effettointerruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimosia azionato solo successivamente in autonomo giudizio, trattandosi di uncomportamento univocamente finalizzato a manifestare la volontà di esercitarespecificamente il diritto medesimo, benchè mediante l'attivazione preventiva diun altro giudizio, peraltro ad esso teleologicamente connesso in via esclusiva”.(Cass. civ., 18/01/2011, n. 1084).

Vai alla formula dell'atto di citazione per la revocatoria di un fondo patrimoniale

Avv. Paolo Accoti

TREBISACCE (CS)

Data: 09/02/2015 18:30:00
Autore: Avv. Paolo Accoti