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Destinazione commerciale del bene in comodato e termine di restituzione

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione prova, con la Sentenza n. 24.468 in data 18 Novembre 2014, a chiarire in concreto i contorni di una figura spesso foriera di problemi interpretativi


Avv. Gabriele Mercanti

La TerzaSezione Civile della Corte di Cassazione prova, con la Sentenza n. 24.468 in data 18 Novembre 2014, a chiarire inconcreto i contorni di una figura spesso foriera di problemi interpretativi:quella del comodato con termine non indicato espressamente, ma risultantedall'uso a cui la cosa deve essere destinata.(1).

Ilcaso trattato dagli Ermellini riguardava un contratto con il quale il maritoaveva concesso in comodato alla moglie un immobile senza che fosse statodeterminato il termine di restituzione (2)e che la moglie aveva adibito alla propria attività commerciale di estetista.

Ebbene,una volta deterioratisi i rapporti fra comodante e comodatario: il primorichiedeva alla seconda la restituzione immediata del bene adducendone apresupposto – appunto – la mancanza di termine espresso (con conseguentefacoltà di restituzione a semplice domanda ai sensi dell'art. 1810 c.c.); laseconda si opponeva sostenendo che, essendo il termine – seppur non espresso –comunque desumibile dalla destinazione del bene (nel caso di specie perl'esercizio dell'attività di estetista), la richiesta di restituzione dovesseessere subordinata all'esistenza di urgente ed impreveduto bisogno(evidentemente non addotto dal marito) come previsto dal secondo commadell'art. 1809 c.c..

IlTribunale di Avellino (3) rigettavala richiesta del marito e la Corte d'Appello di Napoli (4) confermava le risultanze di prime cure, ritenendo entrambi gliOrgani Giudicanti l'azione di restituzione immediata (cioè a semplicerichiesta) non esperibile fino alla cessazione dell'uso cui il bene era statoadibito: da cui il giudizio di Legittimità.

Percomprendere al meglio il ragionamento del Supremo Collegio, occorre preliminarmentericordare che dal dato normativo si evincono tre distinte figure di comodato:

a) quellocon previsione espressa del termine;

b) quellocon termine non espresso, ma implicitamente ricavabile dall'uso cui la cosa èdestinata;

c) quellosenza termine.(5)

Ladistinzione non è priva di implicazioni pratiche, in quanto solo nel caso delcomodato senza termine (precedente lettera c) la restituzione può esserechiesta in qualunque momento dal comodante ed a prescindere dalla sussistenzadi ragioni di sorta, mentre negli altri due casi la restituzione ante scadenza (espressa o implicita chesia) è consentita solo in ipotesi di urgente ed impreveduto bisogno delcomodante.

E'di palmare evidenza come il concetto di “uso cui la cosa è destinata” è unaformula alquanto vaga che l'operatore giuridico si vede costretto a dovermeglio circoscrivere caso per caso.

LaGiurisprudenza (6) è consolidata nelsostenere che l'uso cui deve essere destinata la cosa debba essere di per séinscindibilmente collegato ad una durata predeterminata ovvero che debbanosussistere elementi certi ed oggettivi atti a stabilire ab origine la sussistenza di una specifica funzione e, perl'effetto, di un implicito termine di scadenza (si pensi ad es. ad un alloggioconcesso ad un lavoratore per l'espletamento di uno specifico incarico ovveroad uno studente universitario per meglio affrontare gli studi: casi questi incui dalla specifica destinazione del bene si può stabilirne a priori o comunquein modo incontrovertibile la durata del godimento).

Nonè, quindi, sufficiente per escludere che il comodato sia senza durata (e cometale – lo si ribadisca – revocabile ad nutum)che sia indicata nel contratto o comunque desumibile una finalità di utilizzo sequesta non abbia le caratteristiche di cui sopra. (7)

In applicazionedei principi sopra enunciati, la Sentenza in commento ha aggiunto un utilissimotassello logico – interpretativo, statuendo che “la circostanza che nell'immobile dato in comodato sia svoltaun'attività commerciale non basta per ritenere quel comodato soggetto ad untermine implicito, ai sensi dell'art. 1810 c.c., e di conseguenza che ilcomodante non possa chiedere la restituzione dell'immobile sino a che non cessil'attività in esso svolta”.

Pienamentecondivisibile è, a parere di chi scrive, anche l'argomento “pratico” utilizzatodai Giudici del Palazzaccio per rafforzare il convincimento di cui sopra. Datoche una destinazione d'uso (financo voluttuaria) è sempre impressa al bene dalcomodatario, attribuire rilevanza a qualsiasi uso del bene renderebbe ognicomodato soggetto ad un termine implicito la cui scadenza – a sua volta -sarebbe rimessa alla mera volontà del comodatario stesso: basterebbe, allora,per il comodatario non cessare mai l'attività nel bene per paralizzare sine die il diritto di resittuzione delproprietario, paradosso che la Sentenza in commento ha voluto scongiurare.

Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com

(1) Tale fattispecie èindirettamente prevista dall'art. 1810 c.c., in base al quale “se non è stato convenuto un termine néquesto risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata …”: dal tenoreipotetico della norma, se ne deduce pacificamente a contrario o che iltermine possa essere stato convenuto oche possa essere desunto dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata.

(2) Valgano leconsiderazioni di cui alla precedente nota n. 1 circa la pacifica legittimitàdella figura.

(3) Cfr. Tribunale diAvellino n. 2.280/2008.

(4) Cfr. Corted'Appello di Napoli n. 106/2011.

(5) Spesso tale figuraviene definita come “precario” proprio per enfatizzare la soggezione delcomodatario alla mera decisione del comodante. Addirittura vi è chi, proprioper tale volatilità del vincolocontrattuale, la esclude concettualmente dall'alveo del comodato, cfr.Tamburrino ne “Comodato (dir. civ.) Enc. Dir. VII”, 1960, pg. 1002 ss.

(6) Cfr. su tutte Cass.n. 15.877/2013 con i richiami a sua volta ivi effettuati.

(7) Non si affronta inquesta sede il travagliato tema del rapporto tra “uso cui la cosa deve esseredestinata” e casa familiare, di recente risolto da Cass. Sez Unite n.20.448/2014.

Data: 02/02/2015 11:00:00
Autore: Avv. Gabriele Mercanti