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Costituzione di parte civile: è nulla se avvenuta tramite sostituto processuale non espressamente legittimato

Il sostituto processuale è legittimato alla difesa tecnica ma non alla costituzione di parte civile nel processo


“Il sostituto processuale è legittimatoalla difesa tecnica ma non alla costituzionedi parte civile nel processo, quandola procura speciale che ha attribuito al difensore, insieme con la nomina adifensore tecnico, pure i poteri dispositivi relativi al diritto in contesapropri della parte non lo prevedaespressamente”. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 2329 del 19 gennaio 2015,dichiarando fondato il ricorso di un uomo, imputato del reato di cui all'art.570 c.p. in danno della moglie, avverso la sentenza della Corte d'Appello diCampobasso che confermava la condanna concedendogli la sospensione condizionaledella pena.

L'uomo ricorrevaper Cassazione sostenendo le modalitàillegittime della costituzione della persona offesa, la quale purpienamente legittimata all'esercizio dell'azione civile si costituiva inconcreto per mezzo di sostituto del procuratore speciale, non espressamenteautorizzato, giacché la procura speciale a tal fine era stata conferita solo altitolare della difesa tecnica, e senza che l'interessata fosse fisicamentepresente. Si doleva, quindi, dell'erronea decisione della Corte d'Appello cheaveva affermato l'inammissibilitàdell'impugnazione, sovrapponendo due aspetti differenti: la legittimazioneprocessuale e le concrete modalità di esercizio del diritto.

La Cassazione gli dà ragione.

La Corted'Appello, infatti, secondo i giudici del Palazzaccio, ha errato nella valutazione della questione di diritto relativaall'impugnabilità dell'ordinanza con la quale veniva rigettata la richiesta diesclusione della parte civile, fondata non già sulla contestazione del dirittosostanziale a costituirsi ma sulle modalità concrete con cui la costituzione ingiudizio era di fatto avvenuta.

Richiamando iprecedenti giurisprudenziali in materia (cfr., ex multis, Cass.. SS.UU., n. 12/1999), la S.C. ha spiegato che “mentre l'ordinanza dibattimentale di(positiva) esclusione della parte civile è sempre e definitivamenteinoppugnabile, quella di inammissibilità o rigetto della richiesta diesclusione è impugnabile da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazionedella sentenza”. Questo perché, ha aggiunto la Corte “una volta esclusa nelgiudizio di primo grado, la personaoffesa che intendeva esercitare l'azione civile nel processo penale non èpiù parte dello stesso, che infatti si svolge regolarmente in sua assenza,sicché sarebbe sistematicamente del tutto anomala un'impugnazione tardiva. Néla scelta del legislatore di nonpermettere un'immediata impugnazione dell'ordinanza che abbia deliberatol'esclusione della parte civile si presta a censure di costituzionalità, attesoche la persona offesa può sempreesercitare la propria azione civile nella sede civile, il suo pregiudizio pertanto essendo sostanzialmente di mero fatto. Invece, l'imputato - che è parte fisiologica enecessaria del processo - ha un permanenteinteresse a contrastare decisioni in ipotesi erronee che hanno un'immediataincidenza sul capo della decisione afferente le questioni civili pertinenti alfatto di reato per cui si procede”.

Pertanto, mentrela stabilità decisoria dell'ordinanza dibattimentale ammissiva della partecivile “deve ritenersi in ogni casoprovvisoria”, poiché la ratio èquella di garantire l'ordinato e progressivo svolgimento del giudizio inpresenza di una parte eventuale, senza che si instaurino fasi incidentaliproduttive di stasi nel processo penale, èviceversa consentito, con la sentenza di merito, “il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimitàformale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processopenale - sia la legitimatio ad causam, sia la legítimatio ad processum, sial'osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a penad'inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del ‘diritto' dellaparte civile al risarcimento del danno”.

Su quest'assunto,quindi, la Cassazione ha ritenuto erroneala statuizione di inammissibilità dell'appello dell'imputato che chiedeval'esclusione della parte civile, atteso che il motivo attiene a questione dimero diritto e poggia su un assunto in fatto che va ritenuto acquisito alprocesso, ed ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo gradolimitatamente alle statuizioni civili.

Data: 22/01/2015 09:34:00
Autore: Marina Crisafi