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Le grondaie? Sono parti comuni dell'edificio. Lo dice la Cassazione

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 27154 depositata il 22 dicembre 2014


Le grondaie, così come i doccioni e i canalidi scarico delle acque meteoriche del tetto di uno stabile condominiale,sono parti comuni dell'edificio ai sensidell'art. 1117 c.c. e pertanto le spese necessarie per la loro riparazione,manutenzione o sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini.

Lo ha stabilitola seconda sezione civile della Cassazione,con sentenza n. 27154 depositata il 22dicembre 2014, pronunciandosi sull'impugnativa da parte di alcuni condominidella delibera condominiale che aveva stabilito in ordine alla spesa per lamanutenzione delle gronde, la ripartizione secondo il criterio di cui all'art.1126 c.c., anziché in base a quello di cui all'art. 1125, 3° comma, c.c.

I giudici dimerito, secondo la Cassazione, assoggettando le grondaie al regime previsto peri lastrici solari e ritenendo, quindi, che i condomini opponenti, proprietaridel lastrico dell'edificio, fossero tenuti a contribuire per un terzo nellaspesa della riparazione, non hanno fatto buon governo dei principi stabilitidall'art. 1117 c.c., poichè le gronde, idoccioni e i canali di scarico “svolgendo una funzione necessaria all'usocomune (in quanto “servono all'uso e al godimento comune”), ricadono tra i beni che l'art. 1117 c.c.include tra le parti comuni dell'edificio”.

A prescindere dalfatto che la copertura del fabbricato sia costituita da tetto a falda o dalastrico solare di proprietà esclusiva, ha spiegato, infatti, la Corte, l'esistenza delle gronde “rimaneindispensabile per raccogliere e smaltire le acque piovane - poiché lestesse - convogliano le acque meteoriche dalla sommità dell'edificio fino aterra o a scarichi fognari e svolgono quindi funzione che prescinde dal regime proprietario del terrazzo dicopertura, salva anche la facoltà di un uso più intenso che, compatibilmentecon il disposto del'art. 1102 c.c., possa farne il proprietario del terrazzostesso per suoi usi”.

Pertanto, haconcluso la S.C. accogliendo il ricorso e cassando la sentenza della Corted'Appello di Napoli, “la proprietàesclusiva del lastrico o terrazzo dal quale provengano le acque che si immettononei canali non muta questo regime,giacché l'art. 1126 c.c. disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni dellastrico propriamente inteso e non di altre parti dell'immobile, la cuiesistenza è, per esso, indipendente da quella del lastrico, salvo chealtrimenti risulti espressamente dal titolo”.

Data: 27/12/2014 10:20:00
Autore: Marina Crisafi