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Suonano di notte al citofono e non risponde. Per la Cassazione è evasione

La parte parte sottoposta al regime di detenzione domiciliare deve porsi in condizione di garantire la possibilità di effettivo controllo


È inutile suonare qui non vi aprirà nessuno”cantava un vecchio refrain di Celentano e un uomo agli arresti domiciliari l'ha messo in pratica non rispondendo al citofono di notte, nonostante i ripetutitentativi della polizia. Ma la Cassazione confermala condanna per evasione.

A nulla valgonole doglianze dell'uomo, il quale sosteneva che per l'accertamento specificodella sua presenza casa non bastava certamente il tentativo di chiamata alcitofono, la cui mancata risposta poteva essere dovuta a varie ragioni, tra cuiil fatto che il tentativo era statoeffettuato in piena notte.

Per laCassazione, invece, la Corte d'Appello di Roma ha ragione e la verifica èsufficiente per acclarare l'assenza illegittima dell'uomo dal propriodomicilio.

Difatti, hannoaffermato i giudici del Palazzaccio, con sentenza n. 53550 del 23 dicembre 2014, “l'accertamentodell'evasione va effettuato secondo le normali regole in tema di liberoconvincimento senza alcuna previsione di prova legale”. Per cui laquestione relativa alla possibilità di un accertamento non diretto dell'assenzadel domicilio desunto, nel caso in esame, dalla condotta di mancata rispostaalla polizia da parte dell'imputato, va affrontata secondo i giudici “sotto il profilo dell'adeguatezza di unamotivazione fondata sulla modalità di accertamento sopra indicata”.

Tale adeguatezza– ha aggiunto la S.C. “va considerata in relazione all'onere che non può che fare carico alla parte sottoposta al regimedi detenzione domiciliare di porsi in condizione di garantire la possibilitàdi effettivo controllo della sua presenza in casa, in qualsiasi orario”.

In un siffattocontesto, ha concluso la Corte rigettando il ricorso, “l'aver dato atto che la polizia giudiziaria che svolgeva i controlli haproceduto alla ricerca della persona presso il domicilio mediante l'uso delleapposite suonerie e con azione ripetuta è motivazione adeguata ed esente davizi logici”.

Data: 26/12/2014 09:22:00
Autore: Marina Crisafi