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Voluntary Disclosure e autoriciclaggio in vigore dall'1 gennaio 2015. In allegato il testo

le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale saranno pienamente operative dall'1 gennaio 2015


Con lapubblicazione in G.U. (n. 292 del 17 dicembre 2014) della l. n. 186/2014, le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale saranno pienamente operative dall'1 gennaio 2015.

A partire da questadata, infatti, potrà essere attivata la procedura della voluntary disclosure, da parte di coloro che hanno violato gliobblighi di dichiarazione fiscale ed entrerà in vigore nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio.

La collaborazione volontaria

Il nuovo art.5-quater, aggiunto dall'art. 1 della l. n. 186/2014, al d.l. n. 167/1990(convertito con modificazioni dalla l. n. 227/1990) dispone che coloro che hanno violato gli obblighi didichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, fino al 30 settembre 2014 (ovvero le persone fisiche, gli enti noncommerciali e i soggetti di cui all'art. 5 del T.U. delle imposte sui redditiresidenti in Italia che al termine del periodo di imposta non hanno indicatonella dichiarazione dei redditi gli investimenti detenuto all'estero o leattività estere di natura finanziaria), possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a fini diemersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenuti fuoridal territorio dello Stato, di accertamento e di definizione delle sanzioni perle eventuali violazioni commesse.

Per aderire alla procedura, i soggetti suddetti devono: - indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività di naturafinanziaria costituiti o detenuti all'esteroanche indirettamente o per interposta persona, fornendo tutti i documenti e le informazioninecessarie al fine di stabilire i redditi derivanti dalla loro dismissione outilizzazione e agli effetti della determinazione delle relative imposte; - versare, in unica soluzione o mediante unpagamento rateale trimestrale, le sommedovute (in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n.218/1997) non oltre quindici giorni dalla data fissata per la comparizione, ovvero non oltreventi giorni per gli importi dovuti sulla base dell'accertamento con adesione,oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento diirrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi fiscali, a pena delvenir meno degli effetti della procedura.

Entro trenta giorni dall'esecuzionedei versamenti, l'Agenzia delle Entrate comunica all'autorità giudiziariacompetente la conclusione della procedura.

La collaborazione volontaria è preclusa a coloro i quali la richiedonoessendo a conoscenza (anche tramitealtri soggetti obbligati o concorrenti nel reato) di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali per la violazionedi norme tributarie.

Terminie scadenze

La collaborazione volontaria da parte dicoloro che vogliono sanare le irregolarità con il fisco può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Entro la fine di gennaio (nel termine di 30giorni stabilito dall'art. 1 della l. n. 186/2014), l'Agenzia delle Entrate dovrà, con provvedimento direttoriale, disciplinare le modalità di presentazionedelle richieste di collaborazione e le istruzioni sui pagamenti dei debititributari, mentre entro il primo di marzo gli Stati esteri contenuti nella c.d. “black list” potranno stipularecon l'Italia accordi sullo scambio di informazioni, facilitando l'emersione e ilrientro dei capitali detenuti all'estero.

I “vantaggi”della collaborazione

Per chi aderisce allavoluntary disclosure è prevista una sorta di “scudo” per diversi reati tributari e la riduzione di variesanzioni penali e amministrative.

In ordine ai primi, lacollaborazione volontaria esclude la punibilitàper i reati di dichiarazione infedele e fraudolenta (ex artt. 2, 3 e 4 d.lgs.n. 74/2000), di omessa dichiarazione edi omesso versamento Iva.

È esclusa altresì la punibilitàper le condotte relative ai reati di riciclaggioe impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agliartt. 648-bis e 648-ter c.p. e, infine, con riferimento alle attività oggettodi collaborazione volontaria, è prevista la non punibilità per il nuovo reato di autoriciclaggio ex art.648-ter.1 c.p., introdotto proprio dalla l. n. 186/2014.

In merito alle riduzionidelle sanzioni penali e amministrative viene in rilievo innanzitutto l'applicazionedella misura ridotta del 3% per gliimporti non dichiarati nelle ipotesi di detenzione di investimenti o diattività estere di natura finanziari negli Statidella black list, a patto che gli stessi stipulino con l'Italia accordi checonsentano uno scambio effettivo di informazioni.

Ilreato di autoriciclaggio

Oltre a prevedere un aumento della multa da5.000 a 25.000 euro (in luogo della precedente da 1.032 a 15.493 euro) per idelitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienzaillecita, di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., la l. n. 186/2014 introduce nell'ordinamento la fattispecie delittuosadell'autoriciclaggio aggiungendodopo l'art. 648-ter, l'art. 648-ter.1 c.p.

La nuova disposizione prevedela pena della reclusione dadue a otto anni e la multa da euro 5.000 a 25.000 per chi “avendo commesso o concorso a commettere undelitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altreutilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolarel'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è ridotta della metà (reclusione da uno aquattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro) se il denaro, i beni o le altreutilità provengono dalla commissione di un delittonon colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo acinque anni e per chi si adoperi “efficacemente”per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o perassicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e dellealtre utilità provenienti dal delitto.

Non è prevista, invece, alcuna punibilità quando il denaro, i beni ole altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, mentre si applicano le penedi cui al primo comma se le dette utilità, i beni o il denaro provengono da undelitto connesso ad attività mafiose (art. 7 d.l. n. 152/1991, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 203/1991).

È prevista, infine,quale circostanza aggravante, lacommissione del delitto nell'eserciziodi un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Vai al testo della egge n. 186/2014

Data: 21/12/2014 08:15:00
Autore: Marina Crisafi