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Legge di stabilita' – la fine (?) dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il nuovo DDL di stabilità ,all'articolo nr.44, 31° comma, elimina i commi 2 e 3 dell'art. 63 Legge 342/2000


di Marco Pitzolu
Il nuovo DDL di stabilità ,all'articolo nr.44, 31° comma, elimina i commi 2 e 3 dell'art. 63Legge 342/2000, ovvero le disposizioni, spesso criticate dagli appassionati, che consentonoai veicoli tra i 20 ed i 29 anni di accedere alle agevolazioni fiscali previste per i veicoli di cui alcomma 1 (bollo cd. forfetario per i mezzi ultratrentennali), esclusivamente se iscritti all'ASI oalla FMI.

Per comprendere meglio cosa potrebbe accadere se la questo articolo della legge di stabilitàvenisse approvato così com'è, occorre fare un po' di chiarezza.
Cominciamo cercando di districarci tra le denominazioni utilizzate dalle norme in vigore:I VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO sono definiti dall'art. 60 comma4 D. Lgs. 285/1992 (il Codice della Strada), la norma è semplice:
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico ecollezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI,Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (il regolamento diattuazione del CDS stabilisce poi, all'art. 215, le caratteristiche di tali veicoli e cioè che:comma 2, “La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella dirichiesta di riconoscimento nella categoria in questione. [..]”.
A quanto pare tutto molto semplice. Abbiamo definito i veicoli e le caratteristiche che devonoavere per essere qualificati di “interesse storico e collezionistico”.Certo, questo però va considerato esclusivamente ai fini della circolazione stradale, il CDSnon stabilisce agevolazioni fiscali ma inquadra i veicoli di interesse storico e collezionisticonella categoria dei “veicoli atipici”, permettendo loro di circolare con i dispositivi diequipaggiamento di cui erano dotati alla data di costruzione.
Ed allora da dove vengono le agevolazioni fiscali? Nell'anno 2000 fu varata una finanziaria, laL. 342/2000 appunto, che, all'art. 63, stabiliva particolari agevolazioni per talune categorie diveicoli, stabilendo un'ulteriore classificazione, valida solo ai fini fiscali, dei veicoli storici: laLegge definiva “veicoli d'epoca” quelli con almeno trent'anni dalla data di costruzione (o diimmatricolazione) mentre definiva di “particolare interesse storico”: il comma 2 “[..]
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione adesposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestanoun particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo,estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione,dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornataannualmente. [..]”
Ecco qui chiarito da dove vengono le agevolazioni e perché molti enti locali (regioni/province)per anni hanno accettato solo certificazioni rilasciate dall'ASI.
Con l'approvazione del cd. federalismo fiscale, (D. Lgs. 68/2011) viene stabilito che le tasseautomobilistiche diventino dei tributi di carattere locale con alcuni limiti: le Regioni, con propria Legge Regionale possono legiferare in materia nei limiti della normativa nazionalevigente nell'anno precedente all'emanazione della L.R. (Art. 24. D. Lgs 504/1992 - Poteri alle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo' determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali dicui all'articolo 23 [le tasse di circolazione n.d.r.], con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissiposteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente.)Nel frattempo anche varie Commissioni Tributarie, a tutti i livelli, si esprimono sulla carenzanormativa della L. 342/2000, in quanto l'ASI non ha mai proceduto ad individuare, conpropria determinazione, una lista di veicoli di particolare interesse storico (al contrario dicome ha fatto FMI, che la aggiorna annualmente).
Alcune Regioni, per definire direttamente e definitivamente la questione (visti anche inumerosi ricorsi pendenti presso le Commissioni Tributarie), inseriscono, nelle LeggiRegionali che trattano della Tassa Automobilistica Regionale, precise disposizioniriguardanti il “bollo auto per le storiche”. Stabilendo, in maniera autonoma, che alcuni veicolinon siano più sottoposti alla Tassa di Automobilistica Regionale, ma ad un regime cd.Forfetario, legato alla effettiva circolazione del veicolo. Questo beneficio, però, in quasi tuttigli impianti normativi regionali, viene concesso solo a seguito dell'iscrizione del veicolostesso in “appositi registri”, quasi sempre quelli previsti dal citato comma 4° dell'art. 60 CDS
Questo significa che, pur con le singolari interpretazioni del diritto che caratterizzano, negliultimi anni, i provvedimenti governativi, le Regioni che hanno già emesso proprie LeggiRegionali potrebbero mantenere il loro diritto di esentare talune categorie di veicoli o dicontribuenti, dal pagamento della Tassa Automobilistica Regionale, anche se taleesenzione non fosse più prevista da una normativa nazionale. Tutto ciò nonostante lasentenza della Corte Costituzionale nr. 288/2012 che ha censurato un provvedimentonormativo della Regione Marche ma perché riformativo in pejus della normativanazionale (nello specifico la Regione Marche disponeva l'esclusione della esenzionedell'obbligo del pagamento della TAR in caso di fermo amministrativo o giudiziario di benimobili registrati)
Caso diverso è per le Regioni che non hanno legiferato in materia. Ad esse continuerà adapplicarsi, senza alcun dubbio, la normativa Nazionale e quindi le eventuali abrogazionidisposte dal DDL Stabilità 2015, di fatto, reintrodurranno la Tassa di Proprietà anche per iveicoli costruiti tra i 20 ed i 29 anni.


A questo quadro, già sufficientemente confuso, si è aggiunta la recentissima pronuncia dellaCorte di Cassazione (sentenza nr. 3837 del 15 Febbraio 2014) che ha accolto, decidendoanche nel merito, il ricorso presentato da un contribuente nei confronti della Regione EmiliaRomagna (relativo ad un periodo di imposta durante il quale non era ancora stata promulgatala L.R. 15/2012 che, attualmente, all'art .7 stabilisce i requisiti per ottenere il beneficio della tassa forfetaria) secondo il quale era illegittimo richiedere, da parte della Regione, ilcertificato ASI per avere l'esenzione prevista dalla L. 342/2000, tesi accolta dalla SupremaCorte. Il Supremo Consesso ha, nelle motivazioni, ribadito la necessità, da parte delleRegioni, di stabilire con proprio provvedimento i requisiti precisi per applicare le eventualiesenzioni; mancando queste disposizioni, in pratica, il cittadino comune può anche certificarecon propria dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti per applicarel'esenzione prevista dall'art. 63 c. 2 L.342/2000..fin quando sarà in vigore.
Marco Pitzolu
Data: 09/12/2014 17:30:00
Autore: Marco Pitzolu