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Jobs act. Come cambiano gli ammortizzatori sociali: Cassa integrazione, contratti di solidarietà, aspi

il Jobs Act - testo normativo in materia di lavoro delegato al Governo nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento - è diventato legge a tutti gli effetti


Nota del 16/12/2014. Per il Jobs Act Vedi ora:
» Jobs Act. I contenuti in breve e il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta
» Il Jobs act 2014. Raccolta di articoli
In seguito alla votazione della fiducia da parte del Senato, il Jobs Act - testo normativo in materia di lavoro delegato al Governo nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dal Parlamento - è diventato legge a tutti gli effetti. Nel caso in cui l'esecutivo riuscisse a deliberare i decreti legislativi e presentarli al Presidente della Repubblica per l'emanazione entro fine anno, quindi, la nuova disciplina sarebbe applicabile già a partire dal primo gennaio. Le principali innovazioni previste riguardano soprattutto gli ammortizzatori sociali:

- la cassa integrazione guadagni non potrà più essere autorizzata in caso di cessazione definitiva dell'azienda, saranno altresì rivisti i limiti di durata della cassa integrazione ordinaria e di quella straordinaria e, di conseguenza, scomparirà l'istituto della cassa integrazione in deroga. Le aziende che non ricorreranno alla prestazione integrativa o sostitutiva sconteranno una partecipazione contributiva inferiore. Al fine di assicurare un sistema di garanzie uniformi, si avrà riguardo alla storia contributiva del singolo lavoratore;

- i contratti di solidarietà potranno essere stipulati anche dalle aziende in precedenza escluse per insufficienza numerica dei lavoratori assunti. Anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro non saranno precluse nuove assunzioni. Con l'obiettivo di promuovere il ricorso a tale istituto, la semplificazione riguarderà sia i contratti difensivi che quelli espansivi;

- l'assicurazione sociale per l'impiego potrà essere adoperata anche per le forme di collaborazione coordinata e continuativa, fattispecie comunque ad esaurimento, sempre a patto che il beneficiario abbia lavorato per almeno tre mesi. In ogni caso, la corresponsione del sussidio di disoccupazione dovrà essere commisurata alla "pregressa storia contributiva" del lavoratore, con estensione della durata massima in caso degli apporti contributivi più rilevanti. I soggetti in situazione di forte disagio economico in base ai dati Isee potrebbero altresì godere di un ulteriore sussidio non gravato da contributi.
Laura R.
Per i contenuti del Job Act e il testo del disegno di legge si rimanda all'articolo: Riforma del lavoro: il Jobs Act - Le novità in breve e il testo del ddl segnalando che il Senato non ha apportato modifiche. Qui di seguito il dossier della camera:

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Ecco il dossier pubblicato dalla Camera sul Job Act:

Le deleghe legislative

Il disegno di legge contiene cinque deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro:

·     delega in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a razionalizzare le forme di tutela esistenti, differenziando l'impiego degli strumenti di intervento in costanza di rapporto di lavoro (Cassa Integrazione) da quelli previsti in caso di disoccupazione involontaria (ASpI). Lo scopo è quello di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, con tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, nonché di razionalizzare la normativa in materia d'integrazione salariale;

·     delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, avente lo scopo di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro, per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politiche attive del lavoro su tutto il territorio nazionale, razionalizzando gli incentivi all'assunzione e all'autoimpiego e istituendo una cornice giuridica nazionale che faccia da riferimento anche per le normative regionali e provinciali. La delega prevede, in particolare, con l'obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l'impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati; si prevedono, inoltre, la valorizzazione delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche attive per il lavoro e interventi di semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive;

·     delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti, per conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. In particolare, si vuole diminuire il numero di atti amministrativi inerenti il rapporto di lavoro, attraverso specifiche modalità (ad es. l'unificazione delle comunicazioni alle P.A. per gli stessi eventi, l'obbligo di trasmissione di dati tra le diverse amministrazioni, l'abolizione della tenuta di documenti cartacei e la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino);

·     delega in materia di riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva, finalizzata a rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e ai riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nonché a rendere più efficiente l'attività ispettiva. In particolare, si prevede la redazione di un testo organico di disciplina delle varie tipologie contrattuali (con possibilità di superamento di alcune di esse); la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio; l'introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo; la ridefinizione della disciplina vigente in materia di mansioni (con la possibilità di 'demansionamenti') e controllo a distanza dei lavoratori;

·      delega in materia di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, avente lo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. A tal fine si prevede, in particolare, l'estensione del diritto alla prestazione di maternità alle lavoratrici madri cd. “parasubordinate”; l'introduzione di un credito d'imposta per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o disabili non autosufficienti (al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo) e l'armonizzazione del regime delle detrazioni (dall'imposta sui redditi) per il coniuge a carico; la promozione del telelavoro; l'incentivazione di accordi collettivi volti a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e l'impiego di premi di produttività; la possibilità di cessione dei giorni di ferie tra lavoratori per attività di cura di di figli minori; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dagli enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona.

Per un quadro sintetico sulle deleghe contenute nel Jobs Act, vedi infografica

Le modifiche alla Camera dei deputati

 

Nel corso dell'esame alla Camera sono state apportatenumerose modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Le modifiche più significative hanno riguardato i criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, di forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di pari opportunità.

Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori sociali è stato previsto, in primo luogo, che le integrazioni salariali siano precluse solo nel caso in cui la cessazione dell'attività aziendale (o di un ramo di essa) sia definitiva; inoltre è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale.

Per quanto concerne la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimprenditorialità, è stato introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.

Con riferimento alle politiche attive, sono state in primo luogo modificate le procedure per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, stabilendo che essa non debba avvenire, necessariamente, ai sensi della normativa vigente in materia di agenzie governative (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.300/1999); inoltre, sono stati puntualizzati alcuni criteri di delega al fine di valorizzare l'integrazione tra politiche attive e passive, nonché le sinergie tra operatori pubblici e privati.

Per quanto concerne il riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata più puntualmente specificata l'esigenza di promuoverne l'inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali.

Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell'ambito del nuovocontratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. A tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a “specifiche fattispecie”.

Per quanto concerne le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell'ambito dell'attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.

E' stato introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l'alternanza tra scuola e lavoro.

Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre, è stata prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi adottati in attuazione della delega siano oggetto di unmonitoraggio permanente, da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto (e già attivato) dalla legge n.92/2012 (c.d. legge Fornero, di riforma del mercato del lavoro).

Al Senato non sono state apportate ulteriori modifiche.

Data: 05/12/2014 16:58:00
Autore: G.C.