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Parcheggi: aree a pagamento e gratuite devono essere equamente distribuite, altrimenti la multa è illegittima. Il punto della giurisprudenza

Le aree di parcheggio a pagamento devono essere alternate o immediatamente vicine ad altrettante adeguate aree gratuite


Dott.Cristian Montalbano Mediatore Civile e Commerciale

Le aree di parcheggio a pagamento,delimitate dalle c.d. “strisce blu”devono essere alternate o immediatamente vicine ad altrettante adeguate areedestinate a parcheggio “senza custodia osenza dispositivi di controllo di durata della sosta”.

Ciò significa chese gli enti locali non adempiono all'obbligo di garantire una distribuzione “equa” dei parcheggi gratis ea pagamento (fatta eccezione per le aree pedonali, le zone a trafficolimitato o dichiarate, con apposita delibera, di particolare rilevanzaurbanistica), qualsiasi contravvenzione,elevata per il mancato pagamento (e la relativa esposizione) del ticket attestanteil versamento delle somme dovute per la sosta, è illegittima.

Lo prevede lalegge, all'art. 7, comma VIII, delCodice della Strada e ne sono convinti da molto tempo anche i giudici.

Cosa dice la giurisprudenza - la rivoluzionaria sentenza delle Sezioni Unite

Sul punto, oltrealle diverse pronunce di legittimità (cfr. Cass. n. 16237/2006) e di merito (cfr.,ex multis, Trib. Roma n. 16885/2012),sono intervenute le Sezioni Unite dellaCorte di Cassazione, con la rivoluzionaria sentenza n. 116/2007.

Rilevandopreliminarmente l'infondatezza della questione di giurisdizione sollevatadall'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena avverso la sentenza delgiudice di pace di Cagliari, il quale, in accoglimento del ricorso di unutente, dichiarava la nullità e l'inefficacia dei verbali di accertamento econtestazione per sosta vietata impugnati, la S.C. ha affermato che “il giudice non ha esercitato uninammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del poterediscrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità deiprovvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento,consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggiolibero”.

Inmateria di controversie aventi ad oggetto il pagamento di sanzioniamministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicola, lagiurisdizione spetta infatti al giudice ordinario “essendo in contestazione ildiritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al difuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacareincidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti abase della pretesa sanzionatoria”.

Peri suddetti motivi, la Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'amministrazionecomunale, confermando la giurisdizione del giudice ordinario e sancendo in viadefinitiva lanullità del “verbale di accertamento econtestazione per sosta vietata in un'area di parcheggio a pagamento se nella zona nonè presente anche un'area di parcheggio libera”, inviolazione dell'art. 7, comma 8, C.d.s.

Ilprincipio è stato ribadito e confermato unanimemente dalla giurisprudenzasuccessiva, tra cui, da ultimo, dalla Cassazione con sentenza n. 18575/2014 (vaiall'articolo "LaCassazione ribadisce: illegittime le multe su strisce blu se non ci sono areedi parcheggio gratuite" - su questo portale).

La situazione attuale nei centri urbani

Ciònon ha impedito, nonostante la richiesta di applicazione della norma di legge invocatada parte di diverse associazioni di consumatori e la copiosa e consolidatagiurisprudenza in materia, ilproliferare dei parcheggi a pagamento in tutte le città italiane, consituazioni che soprattutto nei centri più grandi sfiorano il paradosso (standoai dati oltre l'80% delle strisce blu presenti sul territorio nazionale nonsono regolari), nonché l'elevazione di multe illegittime,complessivamente, per milioni e milioni di euro.

Ma, se ilcittadino, spesso, spinto dall'eccessiva onerosità dei costi cui andrebbeincontro instaurando una causa, sceglie il “maleminore” di pagare la sanzione senza far valere le proprie istanze, è suodiritto legittimo proporre ricorso,impugnando il verbale di contravvenzione davanti al giudice di pace o al prefetto (rispettivamente entro trenta osessanta giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica delverbale) del luogo in cui si èverificata la presunta infrazione per chiederne l'annullamento, dimostrandol'illegittimità della multa elevata.

L'onere della prova

Secondo ilprincipio consolidato in tema di violazioni del codice della strada, infatti, “è onere del trasgressore che proponga,avverso l'atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona diparcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando, opposizionefondata sulla asserita illegittimità dell'ordinanza comunale istitutiva delparcheggio a pagamento, dedurre e dimostrarele ragioni di tale illegittimità - e, quindi, della sussistenza dellecondizioni per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario- e non già onere dell'amministrazione provare la legittimità del relativo provvedimento,che adottato ai sensi dell'art. 7 codice della strada, si presume conforme alegge” (Cass. n. 6005/2006; n. 1406/2004; n. 23306/2004).

Ai finidell'adempimento dell'onere probatorio, in ordine alla censura di mancataosservanza del requisito di legittimità costituito dalla messa a disposizionenelle immediate vicinanze di un'area di parcheggio libero, il ricorrente dovrà produrre in giudizio, gli “atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”,ovvero l'ordinanza comunaleindicante gli spazi che l'ente ha riservato sia ai parcheggi liberi (le c.d.strisce bianche) sia a quelli a pagamento, nonessendo sufficiente il richiamo ai corretti principi di carattere generale,per consentire al giudice di valutare la configurabilità del vizio lamentato, néla produzione della mera “documentazionefotografica” (Cass. n. 14980/2013).

Data: 21/10/2014 18:30:00
Autore: Dott. Cristian Montalbano