Separazione e divorzio con un'unica domanda  Matteo Santini - 02/04/24  |  Mutui, si infiamma il dibattito sul piano di ammortamento alla francese Antonio Sansonetti - 30/03/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

La notifica a mezzo P.E.C. si perfeziona anche se il destinatario non apre la posta elettronica



Avv. Angela Butera
angela.butera80@gmail.com

LaCorte di Cassazione, sez.Lavoro, consentenza n. 15070 pubblicata in data 2 Luglio 2014 (Presidente Lamorgese – RelatoreTria) in termini di notifica a mezzo PEC ha stabilito:

“L'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. nel testoattuale, vigente dal giorno 1 dicembre 2011, statuisce che tra le indicazioniche devono obbligatoriamente essere presenti nella citazione, nel ricorso,nella comparsa, nel controricorso e nel precetto vi deve essere quelladell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore "comunicatoal proprio ordine" nonché del proprio numero di fax”

L'art.25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha sostituito l' art. 136, secondo comma, c.p.c., statuisce che i cancellieripossono effettuare le comunicazioni alle parti che sono prescritte dalla leggee li abilita altresì a dare notizia di quei provvedimenti per i quali èdisposta dalla legge una forma abbreviata di comunicazione, trasmettendo lecomunicazioni stesse “ a mezzo postaelettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici”.

Ogniavvocato, dopo la comunicazione delproprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consigliodell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione dellapropria PEC, nel senso che se non la apre ne patisce le conseguenze.

Daciò si evince che è ininfluente se un avvocato apre o meno il messaggio diposta certificata essendo unicamente rilevante, ai fini del perfezionamentodella notifica, l'avvenuta consegna nelle forme legislativamente descritte conassoluta precisione, che generano certezza della effettiva conoscibilitàdell'atto.

Giàla Suprema Corte ( Cass. 7 maggio 2014, n. 9876)in un recente arresto hasottolineato che “ il processo ha conseguitodi recente il traguardo, espressamente stabilita dal D.L. 18 ottobre 2012, n.17, art. 16, comma 4, conv. Il L.17 dicembre 2012, n. 221, che nei procedimenticivili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devonoessere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di postaelettronica certificata, con le decorrenze previste dal successivo comma 9,come modificato dalla L. 228 del 2012”;

Lacorte ha così inteso privilegiare la notificazione per via telematica, che rispettoai metodi “tradizionali” sembra dare una maggiore certezza pur rimanendocomunque valida la notifica a mezzo fax o a mezzo ufficiale giudiziario intutti quei casi in cui non è possibile procedere a mezzo posta certificata;

Il panorama normativo relativo alla notifica a mezzo PEC è comunque arricchito da continue pronunce giurisprudenziali ed è incontinua evoluzione, spetterà all' operatore del diritto verificare di volta in volta qual' è la fattispecie da applicare al caso specifico ovvero se ricorra il II^ o il III^ comma dell'art. 136 del cod di proc. civ..

Avv. Angela Butera
angela.butera80@gmail.com

Ecco il testo della sentenza:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 13 marzo– 2 luglio 2014, n. 15070

(PresidenteLamorgese – Relatore Tria)

Svolgimento del processo

1.- La sentenzaattualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiaraimprocedibile l'appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, daI.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6giugno 2012, di rigetto della domanda dello I. avente ad oggetto l'impugnativadel licenziamento per giusta causa intimatogli dalla BANCA NAZIONALE del LAVOROs.p.a. (d'ora in poi: BNL).

La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quel che qui interessa, precisa che:

a) all'udienza di prima comparizione - fissata con decreto regolarmentecomunicato al procuratore della parte appellante a mezzo del sistema di postaelettronica certificata (PEC), secondo le indicazioni fornite dallo stessoprocuratore nell'atto di appello e in base all'art. 136, secondo comma, cod.proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25 della legge n. 183 del 2011 - ècomparso il suddetto procuratore dell'appellante che ha fatto presente di nonavere ricevuto alcuna comunicazione ed ha, pertanto, chiesto un nuovo termineper provvedere alla prescritta notifica;

b) premesso che l'assunto relativo all'omessa comunicazione è destituito difondamento, l'appellante, pur avendo ricevuto notizia del decreto di fissazionedella prima udienza di comparizione (dell'8 febbraio 2013) in data 4 dicembre2012, non ha provveduto ad effettuare la notifica alla controparte dell'atto diappello e del pedissequo decreto di comparizione entro il termine minimo diventicinque giorni prima della data della predetta udienza di cui all'art. 435,terzo comma, cod. proc. civ.;

c) ne consegue che in applicazione al recente orientamento espresso dalleSezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 20606 del 30 luglio2008, l'appello, anche se proposto tempestivamente, è da considerareimprocedibile perché la notificazione del ricorso depositato e del decreto difissazione dell'udienza non è stata effettuata e - alla stregua diun'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio dellaragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. -non è consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ.,all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica anorma dell'art. 291 cod. proc. civ., tranne che nell'ipotesi in cui vengapresentata un'istanza di proroga prima della scadenza del termine per lanotifica in oggetto;

d) tale ultima ipotesi non ricorre nella specie, in quanto la parte appellanteha presentato la suddetta istanza nel corso della stessa udienza di primacomparizione.

2.- Il ricorso di I.A.S. domanda la cassazione della sentenza per un unicomotivo; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la BANCA NAZIONALEdel LAVORO s.p.a., la quale, fra l'altro, eccepisce la invalidità dellanotifica del ricorso per cassazione, soprattutto perché avvenuta (il 6settembre 2013) dopo la scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 327cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'ari 46,comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile nella specie ratione temporis, ai sensi dell'art. 58della stessa legge n. 69 del 2009.

Motivi della decisione

I - Profilipreliminari.

1.— Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di ^invalidità dellanotifica della notifica del presente ricorso proposta dalla controricorrente,sull'assunto della pretesa tardività della stessa perché effettuata il 6settembre e quindi dopo la scadenza del termine di sei mesi dal deposito dellasentenza (avvenuto il giorno 1 marzo 2013), previsto dall'art. 327 cod. proc.civ.

Tale eccezione è infondata in quanto, sull'originale del ricorso risultaapposto un timbro leggibile dell'ufficiale giudiziario che attesta che larelativa consegna dell'atto per la notifica è stata effettuata in data 27agosto 2013, sicché, la notifica stessa si deve considerare tempestiva, inapplicazione del noto principio della scissione soggettiva del momento diperfezionamento delle notificazioni.

II - Sintesi delle censure.

1.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 136, 152, 159, 291, 421, 435 cod. proc. civ. e dell'art. 111 dellaCostituzione.

Il ricorrente sottolinea che:

1) il procuratore dell'appellante, presente all'udienza del giorno 8 febbraio2013 per trattare altre cause, ha chiesto la concessione di un termine per lenotifiche dichiarando che non era a conoscenza dell'emissione del decreto difissazione dell'udienza, comunicatagli esclusivamente tramite PEC;

2) infatti il procuratore stesso non era ancora in possesso della password diaccesso alla PEC, benché quest'ultima gli fosse stata rilasciata qualche giornoprima del deposito in cancelleria dell'atto di appello (ove era stataindicata);

3) pertanto la comunicazione effettuata dalla Corte d'appello per mezzo dellaPEC non sarebbe valida, in quanto esclusiva e non accompagnata da comunicazionecartacea a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo fax.

Comunque, la concessione del termine richiesto ad avviso del ricorrente eracompatibile con l'art. 111 Cost. e, in ogni caso, l'appello non avrebbe dovutoessere dichiarato improcedibile, visto che era stato correttamente depositato.

Infine, al caso di mancata notifica in oggetto avrebbe dovuto applicarsiestensivamente la norma di cui all'art. 291 cod. proc. civ..

III-Esame delle censure.

2.- Il ricorso non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

3.- Deve essere, in primo luogo, precisato che l'art. 125, primo comma, cod.proc. civ. nel testo attuale, vigente dal giorno 1 dicembre 2011, stabilisceche tra le indicazioni che devono obbligatoriamente essere presenti nellacitazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto videve essere quella dell'indirizzo di posta elettronica certificata deldifensore "comunicato al proprio ordine" nonché del proprio numero difax.

Il successivo art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., come sostituitodall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, abilita i cancellieri adeffettuare le comunicazioni alle parti che sono prescritte dalla legge e a darenotizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge una forma abbreviatadi comunicazione, trasmettendo le comunicazioni stesse" a mezzo postaelettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici".

Mentre il terzo comma dello stesso art. 136 stabilisce che "salvo che lalegge disponga diversamente", si può utilizzare la trasmissione a mezzotelefax ovvero la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario solo "se nonè possibile procedere ai sensi del comma che precede".

Le modalità attuative di tale disposizione si rinvengono nel decreto delMinistro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente leregole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delletecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principiprevisti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), vigentedal 18 maggio 2011 e poi modificato dal d.m. n. 209 del 2012 (vedi, alriguardo: Cass. 7 maggio 2014, n. 9876).

4.- Dal complesso di tale disciplina si desume, per quel che riguarda lapresente fattispecie, che una volta ottenuta da parte dell'ufficio giudiziariointeressato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazionedel proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso ilConsiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestionedella propria PEC, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.

La Corte d'appello di Reggio Calabria è stata abilitata all'utilizzazione ditale sistema dall'inizio del 2012 e di conseguenza da quel momento lecancellerie hanno potuto trasmettere le prescritte comunicazioni ai difensoriper mezzo della PEC da essi indicata.

Ciò è avvenuto, nella specie, con riguardo alla comunicazione del decreto difissazione dell'udienza di prima comparizione del giudizio di appello.

D'altra parte, come risulta dalla sentenza impugnata, e non viene contestatodal ricorrente, la suddetta trasmissione è risultata effettuata regolarmente -in data 4 dicembre 2012, alle ore 12:27:57 - al procuratore della parteappellante a mezzo del sistema di posta elettronica certificata (PEC), secondole indicazioni fornite dallo stesso procuratore nell'atto di appello e in baseall'art. 136, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 25della legge n. 183 del 2011.

Ne consegue che del tutto correttamente la Corte d'appello ha consideratovalida a tutti gli effetti tale comunicazione e, conseguentemente,improcedibile l'appello non avendo l'appellante provveduto ad effettuare lanotifica alla controparte dell'atto di appello e del pedissequo decreto di comparizioneentro il termine minimo di venticinque giorni prima della data della predettaudienza di cui all'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ..

5.- Nella descritta situazione, non solo non poteva trovare applicazione l'art.291 cod. proc. civ. che riguarda tutt'altra situazione, ma neppure si sarebbepotuta lamentare la mancata utilizzazione della trasmissione a mezzo telefaxovvero della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, perché, come si èdetto, in base all'art. 136, terzo comma, cod. proc. civ., a tali forme ditrasmissione può ricorrersi soltanto quando non è possibile procedere a mezzoPEC, mentre, nella specie, non solo è stato possibile utilizzare la PEC ma larelativa trasmissione è andata a buon fine (come certificato), sicché l'inconvenientelamentato è dipeso esclusivamente da problemi di gestione della PEC da partedel relativo titolare (destinatario della comunicazione), come tali del tuttoininfluenti sulla validità della comunicazione stessa.

IV–Conclusioni.

6.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto, per le suindicate ragioni. Lespese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata indispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza deipresupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100,00 (cento/00) peresborsi, Euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessoricome per legge.
Sida atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228del 2012.

Data: 09/09/2014 19:00:00
Autore: Angela Butera