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Condominio: Cassazione, il singolo condomino può eseguire opere che non comportano modifiche sostanziali del bene comune senza il consenso dell'assemblea



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione seconda, sentenza n. 17945 del 31 Luglio 2014.

Il singolo condomino, al fine di apportare migliorie alla propriaunità abitativa, può operare modifiche su parti comuni.

E può farlo anche senza l'assenso degli altri comproprietari.

Ce lo ricorda la Corte di Cassazione riaffermando il principio di diritto secondo cui “il condomino (…)può apportare (modifiche) (…) senza bisogno del consenso deglialtri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gliconsentono di trarre dal bene comune una particolare utilitàaggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini”. Sela miglioria non provoca lesione all'altrui diritto digodimento del bene comune, allora viene integrata l'ipotesi diutilizzo di poteri di legittimo godimento del bene, potere intrinseconel fatto stesso del dominio.

Nel caso in esame ilproprietario della singola unità abitativa aveva costruito uncancello utilizzando una parte del cortile comune – nellospecifico, eliminando parte di una siepe - sul quale dava il suoappartamento, al fine di poter più agevolmente accedere ai locali.

Veniva quindi citato in giudizio dal condominio, il quale chiedeva lamessa in pristino dei luoghi poiché lo stesso avrebbeindebitamente operato una modifica di parti comuni senza previamenterichiedere il consenso all'assemblea. La Suprema corte,nell'applicare il principio di cui sopra, conferma tuttavia come sialecito procedere anche all'apertura di un varco di accesso dalcortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purchè talevarco non impedisca agli altri condomini di continuare a utilizzareil cortile come in precedenza”.

Inoltre, la costruzione di talepassaggio non provoca la costituzione di una servitù di passaggio,la quale, al contrario, richiederebbe il consenso di tutti icondomini. Nei limiti di cui sopra, pur sempre applicando ilprincipio caso per caso, è legittimo il comportamento del condomino.Il ricorso del condominio è rigettato.

Data: 22/08/2014 09:00:00
Autore: Licia Albertazzi