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Cassazione e condominio: come dividere la bolletta se mancano i contatori?



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione seconda, sentenza n. 17557 del 1 Agosto 2014.

Inassenza di regolamento condominiale (il quale detta lemodalità di riparto delle spese comuni) e di appositi contatoridei consumi istallati nei singoli appartamenti, è illegittima ladelibera condominale che statuisce come criterio di riparto dellespese condominiali – nel caso di specie, la bolletta dell'acqua –quello della presenza o meno dell'inquilino nel proprio appartamentoe non, come riporta l'art. 1123 cod. civ., quello proporzionaleall'estensione abitativa.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nellasentenza in oggetto, affermando che “in tema di condominio,fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizionedelle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori disottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, vaeffettuata (…) in base ai valori millesimali delle singoleproprietà, sicchè è viziata, per intrinseca irragionevolezza, ladelibera assembleare, assunta a maggioranza, che (…) esenti alcontempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti sianorimasti vuoti nel corso dell'anno”.

Nel caso di specie alcunicondomini contestano la legittimità della delibera poi annullatalamentando il fatto che le spese comuni dell'acqua sarebbero statefatte indebitamente ricadere solo su alcuni comproprietari e non sualtri, scriminati per la sola circostanza di aver dimostrato diessere stati assenti dall'appartamento per l'intera durata dellafornitura. La Suprema corte compie un'operazione esegeticadell'art. 1123 sopra citato, confermando che “il primo commadella citata disposizione detta un criterio per la spesa di tutti ibeni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato suuna corrispondenza proporzionale tra l'onere contributivo e il valoredella proprietà di cui ciascun condomino è titolare. (…) Se sitratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, lespese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne”.L'obbligazione assunta dal condominio trova infatti fondamento neldiritto di comproprietà sulla cosa comune e, anche se il singolocondomino non ne faccia uso diretto, possono esserci altre spesecomunque collegate al mero fatto della titolarità della fornitura:ad esempio, per la pulizia dell'appartamento, per l'innaffiaturadelle piante, la pulizia di parti comuni o per perdite d'acqua.Inoltre, vi è pur sempre una componente “fissa” di forniturarappresentata dal minimo garantito quale q uota fissa per ladisponibilità del servizio, indipendentemente dal consumo effettivo.Il ricorso è dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Data: 14/08/2014 10:00:00
Autore: Licia Albertazzi