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Cassazione: marito deve pagare il mantenimento alla ex anche se lui ha costituito un nuovo e numeroso nucleo familiare



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazionecivile, sezione sesta, ordinanza n. 9661 del 6 Maggio 2014.

In questo nuovo interessante caso affrontato dalla Corte di Cassazione, il giudice d'appello duranteun procedimento di divorzio, aveva confermato l'obbligo (già stabilito in primo grado) di corrispondere l'assegno di mantenimento, a carico di un exmarito a favore della ex moglie disoccupata.

Lo stesso ricorreva dunque in Cassazione lamentandoviolazione di legge e illogicità della sentenza impugnata: sosteneva in particolare che, avendoegli costituito nuovo e numeroso nucleo familiare, nullaavrebbe dovuto corrispondere alla precedente compagna.

A prescindere dallacircostanza che, secondo la Cassazione, il ricorrente abbiaripresentato in sede di legittimità doglianze e profili strettamenteattinenti al fatto – dunque insuscettibili di esame in tale sede –la Suprema corte conferma come, nel caso proposto, non si ravvisialcuna violazione di legge. La funzione specifica dell'assegno dimantenimento consiste infatti nel consentire all'ex coniugesvantaggiato di mantenere il medesimo tenore di vita goduto inpendenza di matrimonio. E' emerso nel corso del giudizio dimerito come i due ex coniugi godessero di un alto livello di vitadata la titolarità, da parte dell'uomo, di ben due esercizicommerciali, ampie disponibilità di denaro, comproprietà diimmobili e proprietà di sei auto. L'ex moglie, al contrario, hasolamente collaborato all'attività commerciale del marito, rimanendoallo stato disoccupata. Date le circostanze, contando anche che l'exmarito nel frattempo ha costituito nuovo nucleo familiare moltonumeroso (con cinque figli) il giudice ha ritenuto comunque opportunodeterminare un cospicuo assegno mensile di mantenimento a favoredella ex moglie. Verificata l'insussistenza di violazione di legge,unitamente alla logicità della motivazione fornita, ladiscrezionalità del giudice d'appello appare essere statacorrettamente esercitata. Il ricorso è rigettato.

Data: 14/05/2014 21:30:00
Autore: Licia Albertazzi