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Condominio: Cassazione, il condomino moroso non può opporsi al decreto ingiuntivo lamentando che alcune spese non state approvate dall'assemblea



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione seconda, sentenza n. 6436 del 19 Marzo 2014. Inmateria di decreto ingiuntivo destinato al condominomoroso, è possibile proporre opposizione ma non ci si può basare sulla mancata approvazione da parte dell'assemblea di alcune voci di spesa, nonpotendosi tale opposizione estendersi a questioni attinenti lanullità o l'annullabilità della delibera condominiale diapprovazione delle spese. E' quanto stabilito dalla Cassazionenella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie un condomino che si era visto notificare un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, aveva proposto opposizione contestando Vi erano comprese anche alcune somme che non erano state approvate attraverso una regolare delibera assembleare.

La Cassazione In proposito ha ricordato che “l'amministratore di condominio può e devericorrere al procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.p.c. (…)allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitataglia seguito di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea deicondomini” e, nell'eventualitànon risulti approvata una singola voce di spesa deve tuttaviaricordarsi come “l'art. 63 citato non può mai estendersi aquestioni relative all'annullabilità o alla nullità della deliberacondominiale di approvazione delle spese, delibera che dovrà essereimpugnata separatamente ex art. 1137 c.c.”. L'impugnazionedella delibera deve essereeffettuata in separata e idonea sede, non certo in occasione diopposizione a decreto ingiuntivo, così da dare origine ad autonomoprocesso di cognizione.

Data: 21/03/2014 18:30:00
Autore: Licia Albertazzi