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Cassazione: presupposti per il riconoscimento di sentenza di divorzio straniera



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 5710 del 12 Marzo2014. Dueconiugi italiani, residenti in Italia con matrimonio ivi contratto,si rivolgono al Tribunaledi Santo Domingoper ottenere sentenzadi divorzio.Ne richiedono poi il riconoscimento in Italia. Secondo la Corted'appello, tuttavia, vertendosi su diritti indisponibili, harigettato la domanda di riconoscimento. Avverso tale statuizione idue coniugi hanno proposto ricorso in Cassazione.

E' possibile procedere alriconoscimento di sentenze straniere solo in presenza dideterminati requisiti. La Cassazione ripercorre la normativanazionale che regola il fondamento o meno della giurisdizioneitaliana, individuandone i criteri adottati. Secondo la Suprema Corteè corretto che il procedimento si sia incardinato in Italia per piùordini di motivi: ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 218/1995,norma che regola i rapporti tra il nostro ordinamento e legiurisdizioni straniere, uno dei criteri adottati per fondare lagiurisdizione italiana è la residenza (in questo senso, ancheil regolamento Bruxelles 2 bis); e le parti sono entrambe residentiin Italia. Inoltre, anche applicando l'art. 32 della stessa legge siperviene al medesimo risultato: altro criterio è la cittadinanza(entrambi i coniugi sono cittadini italiani) nonché la leggenazionale comune dei coniugi (art. 31). “Non può, pertanto,trovare applicazione l'art. 4 della 1. n. 218 del 1995 che consentela deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, a determinatecondizioni, quando la causa verta su diritti disponibili”. Esistepoi un limite di ordine generale, che opera in tutti quei casi in cuiil riconoscimento di una sentenza straniera potrebbe creare unasituazione di stallo all'interno dell'ordinamento italiano: il limitedell'ordine pubblico. Il ricorso è rigettato.

Data: 16/03/2014 10:10:00
Autore: Licia Albertazzi