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Fondo patrimoniale e ceto creditorio



Pino Cupito
pino.cupito@gmail.com

Il fenomeno dellaseparazione patrimoniale ha da sempre suscitato grande interesse dottrinario egiurisprudenziale soprattutto in ragione dei potenziali abusi che l'effettosegregativo della ricchezza personale produce, in via diretta ed indiretta,sulla regolare esecuzione dei rapporti obbligatori.

In tale ottica, l'esigenzadi protezione dei beni familiari ed il perseguimento di un gradito scopovincolistico rappresentano attualmente la ragione unica del diffuso ricorsoall'istituto del fondo patrimoniale.

Quest'ultimo,disciplinato dall'art. 167 c.c., consiste nella destinazione di determinatibeni immobili, mobili iscritti inpubblici registri o titoli di credito, all'esclusivo soddisfacimento deibisogni della famiglia.

Rinviando ad altrasede lo studio sulle modalità attuative del fondo patrimoniale, si puòsinteticamente accennare come il relativo negozio istitutivo possa esserestipulato nella forma di atto inter vivose sotto forma di disposizione testamentaria.

Circa invece la naturagiuridica di tale negozio la dottrina e la giurisprudenza della Suprema Cortesono da tempo orientati nel riconoscervi un atto a titolo gratuito. Talenegozio è da ricondursi nell'ambito delle convenzioni matrimoniali e come tale soggettoalle disposizioni dell'art. 162 c.c., ivi inclusa quella contenuta nel comma 4della medesima norma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazionea margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

In ragione della sua“nobile” finalità, il legislatore nella determinazione della disciplina delfondo patrimoniale ha ritenuto di tutelare tale vincolo dall'attaccoindiscriminato dei creditori mediante una sorta di inespropriabilità relativa.

Tuttavia, malgradol'intento legislativo descritto, non può certamente negarsi che la costituzionedi un fondo patrimoniale rappresenti una potenziale minaccia per le ragioni delceto creditorio, ove si consideri che l'assoggettamento di beni al vincolo inesame, da un lato, renderebbe questi ultimi non facilmente aggredibili, dall'altro,ridurrebbe corrispondentemente la garanzia generica ex art. 2740 c.c. sui benidel debitore.

Ai sensi dell'art.170 c.c., infatti, possono essere oggetto di esecuzione forzata non solo ifrutti ma anche i beni che costituiscono il fondo patrimoniale, purché icrediti siano sorti per far fronte ai bisogni della famiglia o i creditoriignorassero che le obbligazioni fossero nate per motivi estranei alsoddisfacimento di tali bisogni.

Potrebbe infattiaccadere che i creditori personali dei coniugi aggrediscano beni in proprietàdegli stessi nonostante siano sottoposti al predetto vincolo: si rende alloranecessario verificare se la causa del credito vantato sia più o meno ancorataalla soddisfazione di un interesse familiare. In caso contrario una eventuale azioneesecutiva intrapresa potrebbe anche paralizzarsi. In altri termini, ilcreditore impatterà contro il fondo patrimoniale solo ove ricorra una duplicecircostanza: una oggettiva, connessa alla causa del credito, ed una soggettiva,riferita alla conoscenza che egli abbia degli scopi extra-familiari perseguitidal coniuge-debitore.

Da un punto di vistasquisitamente processuale, preme poi evidenziare che è pacificamente condivisain dottrina e in giurisprudenza la considerazione che l'onere della prova, inordine all'effettiva conoscenza da parte del creditore dell'estraneitàdell'obbligazione ai bisogni familiari, incomba sul coniuge che propongal'opposizione all'esecuzione e la relativa prova non verterà su un semplicestato di ignoranza ma sulla vera conoscenza del terzo.

Si discute poi sesui creditori gravi un onere di preventiva escussione del fondo patrimonialeovvero se possano dare impulso all'esecuzione forzata indistintamente sui beni vincolatie/o personali dei coniugi. Ebbene nonostante qualche autore sostengal'esistenza di un beneficium exscussionisin favore dei coniugi, pare prevalere oggi la tesi negativa.

Sotto altro profilo eprescindendo dall'effettiva esistenza dei presupposti di un'esecuzione forzata,i creditori potenzialmente lesi dalla costituzione di un fondo patrimonialepossono tutelare le proprie ragioni anche mediante il ricorso allo strumentodell'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e seguentic.c.

Concordementeinfatti la Cassazione, nel qualificare il fondo patrimoniale come atto a titologratuito, ha recentemente confermato la sua assoggettabilità al prefato rimediogiurisdizionale entro cinque anni dalla costituzione del vincolo.

Al riguardo occorrecomunque chiarire che l'effetto derivante dall'accoglimento dell'azione revocatorianon si concretizza nell'invalidazione dell'atto costitutivo del fondo, bensì inuna inefficacia relativa riferibile unicamente al solo creditore procedente.Consequenzialmente, pur non ritornando il bene conferito in fondo nelpatrimonio del debitore, sorgerà per il creditore che abbia vittoriosamenteagito in revocatoria, la possibilità di esercitare l'azione esecutiva sul beneassoggettato al vincolo.

Ciò detto, al di làdelle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c., saràsufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, la dimostrazionein ordine alla conoscenza da parte del coniuge-debitore del pregiudizio potenzialmentearrecato mediante la costituzione del vincolo di destinazione.

Quanto invece aipresupposti di procedibilità di un'actiopauliana avverso la costituzione di fondo patrimoniale, si è giustamenteaffermato in giurisprudenza che è sufficiente l'esistenza del credito e nonanche la sua esigibilità o il suo preventivo accertamento giudiziale. In taleprospettiva infatti la Cassazione ha avuto modo di chiarire che è revocabile exart. 2901 n. 1 c.c. l'atto costitutivo di un fondo patrimoniale stipulato da unconiuge poco prima del rilascio di una garanzia fideiussoria a favore di unasocietà di cui era socio.

Pertanto, ai finidell'accoglimento dell'azione revocatoria, non sarà necessario che lacostituzione del fondo abbia impedito del tutto il soddisfacimento del credito,ma sarà sufficiente dimostrare che esso abbia purtroppo reso incapiente ilpatrimonio residuo del coniuge-debitore.

Sul punto, infatti,la giurisprudenza ha sancito che il pregiudizio per i creditori possaravvisarsi anche nella destinazione al fondo di gran parte del patrimonio deldebitore o finanche nella sproporzione tra i beni sottoposti a vincolo ed ilpatrimonio residuo del conferente.

Merita infine attenzionela circostanza per la quale ai sensi dell'art. 171 c.c. in presenza di figliminori la convenzione dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimodei figli ancorché si sia verificata una delle cause di estinzione del fondo.

Esigenze di prudenzaimporranno dunque al creditore procedente di non arrestarsi dinanzi alla solacessazione degli effetti civili del matrimonio quale causa di estinzione delfondo patrimoniale, ma di procede ad un'attenta analisi volta all'accertamentodell'esistenza di figli minori.

Pino Cupito

Data: 28/02/2014 15:40:00
Autore: Pino Cupito