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Imposta di registro: i trasferimenti immobiliari previsti nelle separazioni consensuali o nei divorzi congiunti restano esenti … forse



L'art. 19, L. 74/1987, prevede la completa esenzione per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi:

a) alprocedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetticivili del matrimonio (divorzio);

b) aiprocedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsioneo la revisione dell'assegno di divorzio, nonché dell'assegno di mantenimento aifigli (determinato sempre nell'ambito di un giudizio di divorzio).

Dopo, però, più di 25 anni di onorato servizio, questa normasembrerebbe aver perso la sua efficacia, almeno per quanto riguarda itrasferimenti immobiliari fra coniugi o in favore della prole, stabiliti nelleseparazioni consensuali o nei ricorsi congiunti di divorzio.

Il condizionale è d'obbligo. Per il momento non si può cheesaminare i dati di fatto.

Nel più ampio quadro di riordino delle imposte dovute per itrasferimenti immobiliari (imposta di registro, imposta ipotecaria e impostacatastale), l'art. 26 del D.L. 104/2013, convertito nella L. 128/2014, hamodificato l'art. 10 del D.Lgs. 23/2011, introducendo, per la maggior partedegli atti a titolo oneroso, aventi ad oggetto beni immobili:

-un'aliquotadel 9% per l'imposta di registro (con un valore minimo dovutodi € 1.000,00);

- un importo fisso, pari a € 50,00, sia per l'imposta catastale, che per quella ipotecaria.

Mail novellato art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011 non si limita a tanto, poiché sopprimetutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle agevolazioni concernenti laproprietà contadina.

Ditalchè il dubbio: anche l'art. 19 della L. 74/1987 deve intendersi abrogato,almeno per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari?

Laquestione non è di poco conto, atteso che più interventi della CorteCostituzionale hanno esteso l'applicazione del particolare sistema diesenzione dell'art. 19, L. 74/1987, originariamente previsto esclusivamente peril solo procedimento di divorzio, anche ai procedimenti di separazione (sia essi giudizialiche consensuali ) e, quindi, a tutti gli atti, ai documenti e ai provvedimentida essi derivati.

Anchese ci sono degli orientamenti contrastanti, vi sono alcuni tribunali che hannoprevisto persino delle linee guida, così da consentire, ai coniugi o agli exconiugi, il trasferimento di beni immobili e, quindi, da rendere possibile la trascrizione del decreto che omologala convenzione di separazione o della sentenza di divorzio, al paridi un contratto di vendita, firmato innanzi ad un notaio.

Orbene,poiché lo stesso comma 4 dell'art. 10 limita l'esclusione delle esenzioni agliatti indicati ai commi 1 e 2, vale a dire, agli atti traslativi a titolooneroso della proprietà di immobili, compresi la rinuncia, i provvedimenti diespropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, sarebbe logicoconcludere che tutte le agevolazioni previste per tutti gli altri atti eprovvedimenti, non siano stati eliminate,ma siano tutt'ora in vigore.

Dovrebberocontinuare a godere del particolare regime agevolato, quindi, gli accordi sortiin un procedimento di separazione o di divorzio e, di conseguenza, tutti gliatti da essi derivati, compresi quelli aventi ad oggetto il trasferimento diimmobili.

Allimite si potrebbe sostenere che l'esenzione dell'art. 19 L. 74/87 vale soloper i trasferimenti immobiliari secchi, vale a dire, senza conguagli indenaro, poiché in quest'ultimo caso, in virtù del riformulato art. 10, comma 4,trattandosi comunque di un pagamento, l'operazione dovrebbe scontare l'impostadi registro, oltre quella ipotecaria e catastale.

Maa questo punto sembrerebbe illogico che il Legislatore abbia esclusol'applicazione di un particolare sistema di favore nei riguardi di istituti tramitei quali ha inteso comunque raggiungere particolari finalità, tutelandospecifici interessi.

Sarebbe,infatti, contraddittorio che sia stato cassato il regime fiscale di favoreprevisto non solo per gli atti derivati dagli accordi assunti nel giudizio di separazione o di divorzio, ma anche, per esempio, per quelli siglati in sede di mediaconciliazione.

Specialmentein quest'ultimo caso, le finalità perseguite dal regime fiscale di favorerisulterebbero tradite. Prime fra tutte la necessità di deflazionare il ricorsoalla macchina della giustizia, finalità, quest'ultima, che, pare, sia particolarmentea cuore al Parlamento e al Governo!

Allostato, dunque, non si può fare altro che attendere un provvedimento chiarificatoreda parte del Legislatore o da parte della più celere Agenzia delle Entrate.

AvvocatoGennaro Marasciuolo

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Data: 07/02/2014 10:50:00
Autore: Avv. Gennaro Marasciuolo