Obbligo di Attestazione di Prestazione Energetica, senza APE i contratti sono salvi, rimangono le sanzioni
APE: la mancata allegazione dellaattestazione di prestazione energetica ai contratti traslativi di proprieta` ealle locazione di beni immobili costituira` un obbligo punibile con sanzioneamministrativa; salvi i contratti.
Il Ministro della Giustizia, Anna MariaCancellieri ha fornito chiarimenti sull'attestato energetico (Ape), obbligatorionei trasferimenti immobiliari. I contratti di compravendita e di locazionesottoscritti senza Ape non sono nulli, si confermano però le pesantisanzioni amministrative pecuniarie: da 3mila a 18mila euro. Nei casi dilocazione di singole unità immobiliari la multa oscilla tra i mille e i 4milaeuro.
Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridottadella metà.
A cura dell'Avv. Gabriella Filippone - L`attestato di prestazione energetica, in sigla APE, e` un documentoobbligatorio, descrive le caratteristiche energetiche di un immobile. Ildocumento, redatto al momento della progettazione e realizzazionedell`edificio, costituisce uno strumentodi informazione per l`acquirente all`atto dell`acquisto dell`immobile o dellastipula del contratto di locazione, serve per monitorare e migliorare lecaratteristiche energetiche dell`immobile in questione.
Obbligatorio dal 1 Luglio2009, l'APE e` stato di recente oggetto di importanti modifiche, con l`entratain vigore del Decreto "Destinazione Italia" del 23 dicembre 2013.
La mancata allegazione dell`Ape non e`piu` causa di nullita` del contratto: il nuovo DL "DestinazioneItalia" ha abrogato la norma che aveva disposto la sanzione della nullita`dell`atto di trasferimento di proprieta` - a titolo oneroso o gratuito - dibeni immobili e dei nuovi contratti di locazione, in mancanza di consegnadell`attestazione di prestazione energetica.
Il decreto legge DestinazioneItalia ha introdotto una disposizione che sostituisce quella introdotta loscorso giugno; queste le novita` introdotte:
- nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita` immobiliari soggetti a registrazione viene inserita una clausola con la quale l`acquirente o il conduttore "dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell`attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell`attestato di prestazione energetica deve essere altresi` allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita` immobiliari".
- in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro; la sanzione e` da mille a 4mila euro per i contratti di locazione di singole unita` immobiliari ; se la durata della locazione non eccede i tre anni, la sanzione pecuniaria e` ridotta alla meta`.
Nei contratti di compravendita, trasferimento a titolo oneroso e locazioni di edifici o singole unita` immobiliari, bisogna dunqueinserire una clausola apposita dovel`acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l`attestato dicertificazione energetica.
E' quindi in vigore l`obbligo di allegare l‘APE al contratto,tranne per i contratti d`affitto di singole unita` immobiliari, in questicasi e` sufficiente che all`interno del contratto il conduttore specifichi diaver ricevuto tutta la documentazione.
Controlli e disamine dieventuali contestazioni sulle violazioni saranno svolti dalla Guardia diFinanza o dall`agenzia delle Entrate, all`atto della registrazione.
Il nuovo DL "Destinazione Italia" rassicura acquirenti, venditori,locatori, inquilini e principalmente notai e agenti immobiliari, in quanto lanullita` aveva di fatto bloccato o messo a rischio la validita` di numerosicontratti immobiliari.
Contratti gia` dichiarati nulli: viene introdottauna sorta di sanatoria; su richiesta di almeno una delle parti o di un suo"avente causa" , per le violazioni commesse prima dell`entrata invigore del Dl Destinazione Italia, non si applica la nullita` bensi` lasanzione amministrativa. Nel caso in cui la nullita` non sia gia` passatain giudicato, infatti una delle due parti in causa ( acquirente o conduttore)puo` chiedere che questa sia sostituita con l`applicazione delle nuovesanzioni.
Fonte: Cinzia De Stefanis | Contratti salvi se manca l'Ape | Italia Oggi 27.01.2014
Data: 28/01/2014 12:00:00
Autore: Gabriella Filippone