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Infortunio in itinere: non indennizzabile quando il tragitto è diverso da quello di casa-lavoro.



Di MaurizioTarantino.

CassazioneCivile n. 475 del 13 gennaio 2014.


Infortunio sul lavoro, letteralmente, è quello che si verifica duranteun'attività lavorativa. Così originariamente un lavoratore che subiva unincidente stradale veniva tutelato solo se avvenuto durante l'attivitàlavorativa (ad es. un camionista, un conducente di autobus, ecc.).

Tuttavia, già prima del 2000, varie sentenzegiurisprudenziali hanno allargato la casistica dell'infortunio sul lavoro,considerando tale anche l'incidente stradale nel tragitto casa-lavoro, inquanto lo spostamento veniva considerato connesso alla prestazione lavorativa.

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 vieneintrodotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la coperturaassicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto dilavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione,comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);
- durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da unluogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;

- durante l'abituale percorso per laconsumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazionidel normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezionedei seguenti casi:

- interruzioni/deviazioni effettuate inattuazione di una direttiva del datore di lavoro;
- interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore(es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili(es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighipenalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzodi un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso(es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratoreal luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quellilavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa apiedi).

Rimangono esclusi dall'indennizzo gliinfortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e dipsicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonchédalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Orbene, premesso quanto innanzi esposto,nel caso de quo la Suprema Corte diCassazione con la sentenza n. 475 del 13 gennaio 2014 ha ritenuto che nonè qualificabile come incidente "in itinere" quello occorso allavoratore di ritorno dalle ferie in quanto verificatosi su tragitto diverso daquello casa-lavoro.

Nell vicenda in esame, la Corte diappello di Napoli rigettava l'appello proposto dal ricorrente nei confrontidell'INAIL avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, con sentenzadell'8.6.20105, aveva rigettato la domanda diretta alla costituzione di unarendita in relazione all'incidente occorsogli il 23.8.1999 mentre l'appellanteritornava dalle ferie annuali, incidente qualificato dallo stesso come "initinere".

La Corte territoriale osservava che inrelazione all'epoca dell'incidente doveva applicarsi la disciplina di cui alDPR n. 1124/1965 che non offre una definizione di incidente in itinere e quindioccorreva rifarsi alla nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.In sostanza si doveva verificare se ilsinistro si era verificato lungo il percorso normalmente seguitodall'infortunato per recarsi al lavoro o tornare nella propria abitazione.

Al riguardo, I giudici della SupremaCorte danno atto alla Corte d'Appello di aver correttamente ritenutoapplicabile alla controversia, la normativa vigente al momento in cui si èverificato l'incidente; invero, non si vede per quale ragione la novellasuccessivamente entrata in vigore debba avere una efficacia retroattiva, né alricorso vengono offerti elementi di rilievo a sostegno di questa tesi. Non èrichiamata alcuna disposizione del D. Lvo n. 38/2000 idonea a giustificaredirettamente o indirettamente una efficacia diversa da quella ordinaria dellanovella del 2000.

Per meglio dire, la Corte di appello haricostruito la giurisprudenza di legittimità formatasi sul DPR n. 1124/1965 chenon conteneva una definizione esplicita dell'infortunio in itinere ed haaccertato che l'evento di cui èprocesso non può qualificarsi effettivamente come in itinere, posto che si èverificato non lungo il tragitto che ordinariamente il ricorrente percorrevaper recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro. Alla lucedella giurisprudenza di legittimità (cfr. cass. n. 13376/2008) l'incidente nonrientra, quindi, tra quelli definibili come in itinere perché non occorso nelnormale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e perché accaduto in orarinon collegabili necessariamente con l'orario di lavoro (l'incidente è delle 00,20mentre il ricorrente doveva riprendere il lavoro alle ore 8,00 del giornosuccessivo), secondo circostanze in cuiè evidente l'imprudenza del lavoratore con l'assunzione incontestabile di unrischio elettivo da parte di quest'ultimo.

Concludendo, gli Ermellini, conformementealla sentenza impugnata, hanno ritenuto che nonè qualificabile come incidente “in itinere” quello occorso allavoratore di ritorno dalle ferie in quanto verificatosi su tragitto diverso daquello casa-lavoro; inoltre, nonsi è verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro ed èaccaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario lavorativo.

Dott. MaurizioTarantino

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Data: 21/01/2014 11:40:00
Autore: Maurizio Tarantino