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Cassazione: infortunio sul lavoro e applicazione della c.d. “formula Gabrielli”



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione lavoro, sentenza n. 684 del 15 Gennaio 2014. Ilrisarcimento del danno e il calcolo relativo alla riduzionepercentuale dell'abilità al lavoro subiscono alcunemodificazioni nel caso in cui l'infortunio sul lavoro siacoadiuvato da patologie pregresse o da condizioni psicofisicheche ne hanno favorito il verificarsi. Questo il principio espressodalla Suprema Corte in accoglimento al ricorso proposto dallavoratore, colpito da infarto al miocardio da accertato stresslavorativo, causato da un periodo protratto di superlavoro, il qualesia però, per costituzione propria, predisposto ad essere colpito dacoronopatia ostruttiva.

Nel momento in cui vieneintegrata tale fattispecie, il giudice del merito, anche d'ufficio(ex art. 79 dpr 1124/1965, testo unico delle disposizioni perl'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali) deve procedere all'applicazione dellac.d. “formula Gabrielli”. Si tratta di una vera e propriaformula matematica “espressa da una frazione avente comedenominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore ladifferenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine allavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo)” checonsente di calcolare la diminuzione effettiva dell'abilitàlavorativa tenuto conto delle condizioni psicofisiche pregresse delsoggetto colpito. Essa deve infatti essere rapportata “non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effettodelle preesistenti inabilità”e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e rinviata algiudice d'appello che provvederà ad applicare questo importanteprincipio di diritto.

Data: 18/01/2014 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi