L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2467 del codice civile, nel regime giuridico della Società a responsabilità limitata .
L'interpretazione costituzionalmente orientata del'art. 2467 del codice civile, nel regime giuridico della Società a responsabilità limitata - Opzioni di lettura
Di Massimiliano Pagliaccia
A Stefano e Daniela, dedico
1- La postergazione, tra ragionevolezza eproporzionalità.
L'art. 2467 delcodice civile nel prevedere la postergazione del rimborso dei
finanziamenti dei soci a favore della società rispetto allasoddisfazione degli altri
creditori sociali, statuisce semplicemente la subordinazionedella soddisfazione dei
primi rispetto agli altri, non certo la loro irrilevanza giuridica o – ancora - la
possibilità di menomazione dei diritti creditori del sociorispettoso della Legge,
muovendo dall'esegesi erronea – già per lastessa natura del supposto esegetico 1-
nonché costituzionalmente illegittima, dell'intero sistema dilimitazione della
responsabilità vigente per le Srl2 e perestensione per le altre società di capitali, nei
relativi limiti.
Va del resto rammentato, anche se pacifico, che la personalitàgiuridica delle società
a base capitalistica crea un diaframma separatorio tra i singolisoci e tra i soci e i
terzi.
In tale senso Giuseppe Ferri nel Suo Manule di DirittoCommerciale, giunto alla
dodicesima edizione, ne fornisce esaustiva edilluminata definizione sottolineando
come ' I rapporti esterni si pongono tra società e terzi; irapporti interni tra soci e
società e non anche tra soci, per modo che i diritti e gliobblighi di ciascun socio
sussistono nei confronti della società e non anche, almenodirettamente, nei
confronti degli altri soci.'3
Ed è proprio sulla locuzione ' non, almeno direttamente', chesi appunta – trovando
la propria ragione giustificatrice - la meritevolezza di tuteladegli interessi del socio
che abbia provveduto a far fronte alle obbligazioni sociali inmodo sperequato ( nel
caso di specie, maggiore) rispetto alla quota sociale di suaproprietà. Meritevolezza
di tutela che si traduce e sostanzia nel momento processuale ( cheè poi quello c.d.
terminale) colprincipio 'non detto' ma intrinseco – nonché desumibile dall'intero
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1 Suirapporti fra interpretazione ed esegesi, si veda in particolare PietroPerlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo ilsistema italo-comunitario delle fonti, TOMO II, § 197- Superamentodell'esegesi come ricerca del significato letterale.
2 Sullalimitazione della responsabilità nelle società di capitali, v. in particolareG. Ferri, Manuale di Diritto Commerciale, dodicesima edizione a cura diC. Angelici e G.B. Ferri, Utet giuridica, Capitolo III, Le società dicapitali, § 1- Problemi generali, 172. Ambito della categoria edifferenziazione dei vari tipi, pp. 259 e ss.
3 Sul diaframma della personalità giuridica,v. in particolare G. Ferri, Manuale di Diritto Commerciale, dodicesimaedizione a cura di C. Angelici e G.B. Ferri, Utet giuridica, Capitolo III,Le società di capitali, §1 - Problemi generali, 175. La personalitàgiuridica pp. 266 e ss.
impianto - nel primo comma dell'art. 2467 c.c., per il quale"i finanziamenti dei
soci, vanno comunque resitutiti'.
E' del pari rilevabile che siffatta valutazione èl'interpretazione obbligata per
l'interprete nel momento di "ricezione e comprensione" deltesto giuridico4, ma è
stata anche e soprattutto musa ispiratrice peril legislatore nel momento della
produzione dell'articolo in esame.
Valutazione che costituisce l'unica via percorribile dal buongiurista per rispettare
appieno nel suo complesso lavoro quotidiano,i principi di ragionevolezza e di
proporzionalità ( quest'ultima riferita- nel caso dispecie- sempre alle singole quote,
così come indicate nel contratto sociale) da applicarsi al regolamentocontrattuale –
ergo a quello sociale – ancorchè il regime giuridico della Societàa responsabilità
limitata preveda che tale limitazione operi nei confronti diciascheduna delle
obbligazioni contratte dalla persona giuridica nell'eserciziodella propria e specifica
attività sociale ( e con i vincoli e divietiprevisti per le singole specificità, come nei
casi di srl unipersonale c.d. Successiva).
Ragionevolezza e proporzionalità che sono già ravvisabili nelle singole disposizioni,
clausole e precetti contenuti nel regolamentocontrattuale predisposto dal notaio,
ma che non hanno trovato effettiva applicazione nella faseattuativa del rapporto
giuridico scaturito proprio dal contratto sociale.
Limitazione di responsabilità nei confrontidei terzi e ancora diaframma fra i soci
dunque, non certo esonero dei soci dallapropria "responsabilità" nei confronti e
della società che hanno provveduto – volontariamente- a costituireed alimentare
con le proprie " sostanze" e degli altri soci, i qualituttavia rimangono obbligati nei
confronti di questi.
La postergazione è dunque, anzitutto primaria rilevanza di"tutti gli altri" creditori
sociali rispetto ai soci che vogliono vedere soddisfatti i proprilegittimi diritti di
credito e – in via subordinata- criterio logico-giuridico che impone larestituzione
( appuntopostergata) dei finanziamenti de qua.
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4 Sul rapporto interpretazione- positività, v.Pietro Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionalesecondo il sistema italo-comunitario delle fonti, TOMO II, § 186- Rapportointerpretazione-positività, superamento della contaminazione tra scienza deldiritto e prassi.
2- Società come matrimonio?
Il criterio di "postergare qualcosa rispetto ad altro" è suscettibile di molteplici
interpretazioni.
Una fratutte, che è poi da escludere a fortiori, è quella che vorrebbe la posizione
esistenziale5 ( quindinon solo creditoria, perchè per il diritto non rilevano solo i
crediti, anzi!) del "sociocreditore" meno rilevante di quella de "gli altri creditori".
In realtà tale assunto va non solo scartato a priori – la logicadel sistema ce lo
impone - ma va anche bandito da ogni angolo dell'ordinamento, siache esso stia
cercandoattuazione sia che l'abbia già trovata o quantomeno ci stia provando, nel
momento processuale.
E già Perlingieri, nel Suo Trattato di Diritto Civile, sottolineainfatti come l'esistenza
stessa di una distinzione – anacronistica, obsoleta, sperequatanonché fastidiosa–
come quellafra interessi di natura patrimoniale ed interessi di natura esistenziale
non risponde ai valori cui si ispiral'ordinamento , in quanto, interessinon di natura
patrimoniale sono pur sempre rilevanti etutelati dall'ordinamento medesimo6.
E il giudice non può altrimenti orientarsi nel suolavoro, una volta vincolato dal
Costituente da e sui binari della centralitàdella persona umana e dei c.dd. Diritti
dellapersonalità7 ( distinta – nelle e per le singolespecificità, dalle persone che
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5Posizione esistenziale in quanto, oltre al singolo e specifico – nonché già diper sé tutelato-diritto di credito del socio finanziatore, nel caso di speciela persona del socio ha anche prestato la propria attività lavorativa insocietà. Attività che, ovviamente, rileva per altri fini e con altrespecificità non potendo mescolare assieme – a pena di manifesta illogicità delprocedimento interpretativo nonché di violazione di legge– i finanziamentidei soci ( col loro preciso regime giuridico) con le altre eventuali loroprestazioni in società. Prestazioni che, si ribadisce, godono ditrattazione separata che vede quale fonte primaria il Codice civile e in viasubordinata il regolamento predisposto dal Notaio, su concorde volontà delleparti nell'atto costitutivo e nello statuto della società.
6Proprio con tale espressione impera il Prof. Perlingieri nella Sua prefatioalla trattazione delle situazioni soggettive esistenziali, in PietroPerlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo ilsistema italo-comunitario delle fonti, TOMO II, Capitolo sedicesimo ( pp. 715 ess) § 253- Situazioni soggettive esistenziali e patrimoniali.
7 Sulvalore del soggetto persona fisica, diverso da quello del soggetto personagiuridica, Perlingieri offre una trattazione meticolosa e per certiversi esegetica, sottolineando a ragion veduta e a buon diritto come aspettiquali il segreto, la riservatezza ecc., assumono valore esistenziale unicamenteper la persona umana mentre, nelle persone giuridiche postulano interessidiversi, perlopiù di natura patrimoniale ( es. segreto bancario, segretoindustriale ecc.). In tal senso e per le singole specificità, v. inparticolare Pietro Perlingieri, Il diritto civile nella legalitàcostituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, TOMO II,Capitolo sedicesimo ( pp. 715 e ss) § 257- Diritti della personalità epersone giuridiche.
appunto umane non sono: cc.dd. persone giuridiche)8 nell'intero sistema
ordinamentale, meglio compendiata e fusa nell'articolo 2 dellanostra Carta
costituzionale9 .Centralismo che postula nel caso di specie, come 'dietro' all'entità
immateriale Srl ( ma ovviamente in qualsiasi società e/o altraformazione, intesa
come aggregazione di più soggetti) vi sonocomunque persone fisiche – anche se si
dovesse risalire a ritroso per società che a loro volta hannocostituito altre società –
le quali, con le 'proprie sostanze' siano esseattività lavorativa ( che poi ha una
specifica disciplina a seconda dei singolicontesti) e/o prestazioni in senso lato, siano
elargizioni di danaro hanno contribuito non solo a creare ma anchea tenere in
piedi la società.
Proprie, personali e talvolta - anzi, nella maggior parte dei casidelle PMI italiane -
frutto di fatiche e duro lavoro, sostanze.
Sostanze che come nel contratto di matrimonio, ferma la suadiametralmente
opposta natura nonché le sue peculiaritàspecifiche di formazione sociale 10
costituzionalmente garantita, provvedono a mandare 'avanti labaracca' o forse
dovremmo dire hanno provveduto, visto lo specifico riferimentoalla fase terminale
del rapporto contrattuale11.
Già, il matrimonio.
Non è l'assurdità di tale accostamento metaforico che assurge agiustificazione
dell'attivitàlegislativa e, in via suppletiva, dell'attività negoziale del caso sottoposto
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8 Sulle'problematiche' dei soggetti giuridici, v. Pietro Perlingieri, Ildiritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistemaitalo-comunitario delle fonti, TOMO I, § 3- Filosofi e civilisti aconfronto: la filosofia nel diritto.
9In tal senso e per interpretazione estensiva, v. Pietro Perlingieri, Ildiritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistemaitalo-comunitario delle fonti, TOMO II, § 141- Personalismo e solidarismocostituzionali.
10 Sullafamiglia come formazione sociale, nonché luogo in cui si sviluppa lapersona, v. in particolare Pietro Perlingieri, Il diritto civile nellalegalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, TOMOII, pp. 919 e ss., Capitolo diciottesimo- Aspetti dei rapporti familiaripersonali e patrimoniali, § 319- La famiglia come formazione sociale. Ancora,§ 321-Unità della famiglia.
11Fase terminale che può, a ragione, essere assimilata ad un vero e propriodivorzio ( divortium da divertere, separare). " Così ilmatrimonio diventa risolubile in seguito all'accertamento del disfacimentodella comunione spirituale e materiale che non può essere mantenuta oricostruita per libero consenso (legge 898 del 1970)... ma non estingue per ilprincipio di autoresponsabilità gli effetti risalenti all'originario fattostorico del matrimonio ormai estinto", v. in Pietro Perlingieri, Ildiritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistemaitalo-comunitario delle fonti, TOMO II, § 330- Divorzio e principio diconservazione della famiglia. Principio di autoresponsabilità cheesiste, con peculiarità del tutto distinte ma analogiche, nel contratto disocietà e che non può essere
alla cognizione del Collegio arbitrale; è,tale assurdità il solo frutto
dell'interpretazione.
Legittima e meritevole di tutela come lo è in fatto e in diritto,è l'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi12.
Legittima e meritevole di tutela è l'eguaglianza morale egiuridica dei soci ( si
intenda soci persone fisiche, per quanto giàsostenuto v. le distinzioni de iure, supra
§ 1 ) in ogni sua singola sfaccettatura.
E ben potrebbero spendersi altri fiumi di inchiostro perlegittimare tale assurdo
postulato.
A noi basti l'assunto non certo illogico ma anzi impostodall'intero sistema italo-
comunitario delle fonti che ' in qualsiasi antro dell'ordinamento vi sia rapporto
giuridico fra due o più persone, questodebba essere informato all'eguaglianza nella
giustizia sociale" senza dover riconoscerenecessariamente un ruolo di super norma
come parte della dottrina invece sostiene, al diamante dell'art. 3Cost. e senza
lasciarsi soggiogare da infondati timori sul ruolo che tale normadebba assumere
effettivamente, rammentando piuttosto come essa sia un valore chepuò essere
utilizzato anche nell'individuazione del regolamento del casoconcreto.
Anche nel regolamento sociale.
E se è vero che nel contratto sociale in esame, tale eguaglianza èstata rispettata è
altrettanto vero che nella fase attuativa del rapporto essa èstata manifestamente
violata dalla condotta giuridica del socio moroso il quale, infatto e in diritto, ha
disatteso non solo le aspettative e i dirittidell'altro socio ma ha anche e soprattutto
gli specifici – proprio per il diaframma della personalità giuridica - diritti di
credito vantati dalla Società.
Non è forse la società, un contrattodestinato a ingenerare e creare dei rapporti
interni fra i soci?
Non è forse il contratto sociale alla stregua di qualsiasi altraattivià negoziale
meritevole di essere tutelato in forza dei canoniermeneutico-interpretativi imposti
dal sistemaitalo-comunitario delle fonti?
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12 Sul punto, magistrale il Perlingieri. V.in p. Pietro Perlingieri, Il diritto civile nella legalitàcostituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, TOMO II, pp.919 e ss., Capitolo diciottesimo- Aspetti dei rapporti familiari personali epatrimoniali, § 321- Unità della famiglia.
Non è forse il diritto di credito di un socio, vantato neiconfronti della società a
causa della morosità ( e, comunque inadempienza in senso lato) diun altro socio,
meritevole di trovare soddisfazione non solo nella valutazionesostanziale
dell'interesse meritevole di attuazione ma anche nel momentoprocessuale?
Se è vero che il canone assiologico e quello sistematico non ci permettono di
valutare anche la più minuscola e inapparenza insignificante proposizione
legislativa senza tenere in considerazione la Tavola dei valorifondanti
l'ordinamento, è altrettanto vero che tale attivitàdell'interprete deve sempre essere
guidata da criteri non arbitrari e non manifestamente illogici,quindi non solo dalla
ragionevolezza ( e nei suoi limiti " nonscritti", ma che si desumono dall'intero
impianto, e già per loro natura opinabili nonché suscettibili dimolteplici
valutazioni che si spera non siano mai arbitrarie) ma anchedall'equità.
Equità intesa in primis e nella sua accezione più pura comecontemperamento delle
diverse istanze che sono sottoposte alla cognizione del Giudice.
Contemperamento – legato a doppio filo alla ragionevolezza, dunque- che impone
anzitutto il divieto per il Giudice di potere, in una motivazione,paragonare una Srl
ad una Famiglia ( pena la cassazione della sentenza per violazionedelle norme
sull'interpretazione ex art. 360 c.p.c., nonché manifestaillogicità della motivazione
medesima) ma che postula altresì – e in via non certo subordinata- l'obbligo 13 per il
Magistrato medesimo di tenere conto che dietro a quel contrattopredisposto da un
Notaio della nostra Repubblica14 ci sono, prima o dopo, delle personefisiche.
Persone della stessa fattezza e con gli stessi dirittiesistenziali di quelle che hanno
pronunciato il loro "Si" dinanzi ad un Ministro di cultoreligioso o ad un ufficiale
dello stato civile15, nell'atto di contrarre il matrimonio.
Persone che null'altro chiedono che l'ordinamento giuridico dei valori trovi
attuazione effettiva nella ratio decidendi della statuizionegiudiziale, sia anche
emessa a mezzo di persone diverse dalla Magistratura ordinaria (nel caso in esame,
da un Collegio arbitrale) con le c.dd. produzioni alternative della Giustizia 16.
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13 Obbligo, nonscritto ma comunque imposto per le ragioni sin qua esposte e per il rispettodei relativi criteri addotti.
14 O scritto da personadi sua fiducia, come avviene nella stragrande maggioranza dei casi.
15 Sulla celebrazionedel matrimonio, v. artt. 106 e ss. del Codice civile.
16 Sulle questioni di destrutturazione dell'ordinamento e suirapporti fra arbitrato e Costituzione Pietro Perlingieri n
e fa puntualeconnotazione, v. in particolare Pietro Perlingieri, Il diritto civilenella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti,TOMO I, pp. 919 e ss., Capitolo diciottesimo- Aspetti dei rapporti familiaripersonali e patrimoniali, § 319- La famiglia come formazione sociale. Ancora,§ 321- Unità della famiglia.
Massimiliano Pagliaccia - Fratta Todina
Data: 11/01/2014 10:00:00Autore: Massimiliano Pagliaccia