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Dal D.L. n. 63/2013 al D.L. n.145/2013, quali novità in materia di condominio? In allegato il testo del DL 145/2013



Dott. Emanuele Mascolo - Il Governo ha approvato il D.L. n. 145/2013, che comprende modifiche anche in materia di condominio e che entrano in vigore immediatamente. Ne avevamo già parlato in un precedente articolo (Condominio: ancora una riforma con l'entrata in vigore della legge di stabilità): è prevista la possibilità per i condomini di versare le somme per i lavori di manutenzione straordinaria, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ciò vuol dire di volta in volta.

Ulteriore novità è data dall'abbassamento del quorum assembleare per delibere che riguarderanno i risparmi energetici: sarà sufficiente un terzo degli intervenuti con un terzo dei millesimi di proprietà.

L'anagrafe condominiale, invece dovrà contenere solo i dati essenziali.

Modifiche importanti arrivano per i professionisti che acquisteranno gli immobili per cui non è più necessario l' Attestato di Presentazione Energetica (APE), e per chi nel contratto di affitto non lo ha allegato, tale contratto non sarà più nullo in quanto con il Decreto in discorso, riprendono efficacia quei contratti che con la riforma di giugno venivano considerati nulli.

La riforma di giugno 2013 aveva previsto in questi casi la nullità di quei contratti che non avevano in allegato l'APE.Ad oggi, con il D.L. n. 63/2013, è sufficiente la dichiarazione "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari."

Il D.L n. 145/2013 ha definitivamente previsto che la nullità viene sostituita da una ammenda da pagare in parte uguale tra le parti del contratto che può essere anche pagata da una sola parte anche in caso di contratto già concluso senza APE sanando così la nullità e fermando un eventuale contenzioso già avviato per dichiarare tale nullità, in tal caso però il Tribunale non deve essersi già pronunciato in via definitiva.

Ricordiamo che i decreti legge entrano in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui di seguito il testo del provvedimento.

Data: 28/12/2013 09:00:00
Autore: Emanuele Mascolo