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Immissioni di rumore: Cassazione, giudice può considerare superata la soglia della normale tollerabilità sulla base della CTU



di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 25019 del 6Novembre 2013. Il decreto ministeriale – D.p.c.m.- del 1 Marzo 1991 interviene a regolare la materia dei limiti ditollerabilità delle immissioni acustiche, affiancandosi allanormativa di cui all'art. 844 codice civile. Nel caso esaminato uncondomino agisce contro il condominio,rappresentato dell'amministratore pro tempore, al fine diprovocarne la condanna allo svolgimento dei lavori necessari a farcessare le immissioni acustiche provocate dall'ascensorecondominiale, a dire dell'attrice superanti la soglia dellanormale tollerabilità. Il condomino ottiene sentenza favorevolesia in primo che in secondo grado di giudizio. Il condominio ricorredunque in Cassazione denunciando vizio di motivazione della sentenzaimpugnata.

La Suprema Corteribadisce come le sia precluso riesaminare la questione nel merito madi come i suoi poteri si limitino ad un sindacato di legittimità delcaso prospettato, “essendo sufficiente, al fine di soddisfarel'esigenza di un'adeguata motivazione, che ilraggiunto convincimento risulti da un riferimento logico ecoerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e leemergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano stateritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, inmodo da evidenziare l'iter seguito per pervenire alle assunteconclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamenteincompatibili con la decisione adottata”.

Nel caso in oggettoil giudice del merito si è basato sulle risultanze fornite dallaconsulenza tecnica d'ufficio, la quale non si è limitata amisurare le effettive immissioni sonore dell'ascensore ma haproceduto a comparane i risultati con i rumori della zona edaltri dell'ambiente circostante. Verificato che la motivazionefornita dalla Corte d'appello è pienamente logica, la Corte rigettail ricorso e conferma la sentenza impugnata.

Data: 15/11/2013 09:40:00
Autore: Licia Albertazzi