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Cassazione: lo sfratto è legittimo se la violazione è grave, anche il saldo interviene dopo la notifica della citazione



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione terza, sentenza n. 21156 del 17 Settembre 2013.Interessante pronuncia circa l'accoglimento della domanda dirilascio operata dal locatario per mancato pagamentopuntuale del canone di locazione. Nel caso di specie illocatario viene citato in giudizio per non aver pagato regolarmente,in modo ripetuto, il canone pattuito. Il convenuto, infatti, avevapagato puntualmente solo in modo parziale, nonostante i ripetutisolleciti del locatore, accumulando nel tempo un debito per diversemigliaia di euro. Se il giudice di primo grado ha rigettato ladomanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, lacorte d'appello ha invece riformato la sentenza impugnata,accogliendola. Avverso tale sentenza il locatario ha proposto ricorsoin Cassazione.

Non basta aver versatoanche solo in parte il canone di locazione ed aver sanato il debitoprima della prima udienza; l'inadempimento rimane comunque grave,tale da giustificare l'accoglimento della domanda del resistente. Nèsignifica che l'atteggiamento di tolleranza, assunto dallocatore per un certo periodo, comporti necessariamente una modificadelle condizioni contrattuali. La Suprema Corte, infatti, nonravvisa alcuna irragionevolezza di motivazione nella decisione delgiudice del merito, il quale ha ben valutato come la parzialità diversamento vada raffrontata con il protrarsi della morosità (diversimesi). La valutazione della gravità d'inadempimento, poi,resta alla discrezionalità del giudice di merito, non potendo laSuprema Corte sindacare nello specifico tale requisito. Essa infattirigetta il ricorso, concludendo che “la circostanza che illocatore abbia tollerato nel tempo tale inadempienza non prova chesia intervenuto un accordo tra le parti sulla possibilità di pagareil canone in ritardo ed in misura ridotta. La circostanza che dopo lanotifica dell'atto di intimazione per morosità la conduttrice abbiapagato tutti i canoni dovuti non incide sulla valutazione dellagravità dell'inadempimento che deve effettuarsi rispetto almomento in cui il locatore è costretto ad adire il giudiceper ottenere il pagamento”.

Data: 24/09/2013 10:20:00
Autore: Licia Albertazzi