Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: elusione fiscale la costituzione di società senza l'effettivo esercizio di attività d'impresa



di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione tributaria, sentenza n. 16697 del 3Luglio 2013.A fronte di due avvisi direttifica di dichiarazioni annuali per il 1996 ed il 1997 una società,sottoposta a procedura di fallimento, proponeva opposizione alla commissionetributaria provinciale competente, che lo accoglieva; impugnava dettoprovvedimento l'Agenzia delle Entrate, ma la sentenza veniva confermata insecondo grado. Contestava l'Agenzia delle Entrate costituzione di detta societàal solo scopo di ottenere indebitirimborsi iva; la stessa aveva infatti concluso onerosi contratti dilocazione, nonché eseguito imponenti opere di ristrutturazione su alcunilocali, spese del tutto sproporzionate che poi non era riuscita ad onerare.

Ricorreva in Cassazione lastessa Agenzia impugnando la sentenza di secondo grado. In particolare, essasostiene che il giudice d'appello sarebbe incorso in difetto di motivazione poichè non avrebbe tenuto conto dellacircostanza che “la soggettività ai finiiva non presupponeva solo l'iscrizione del soggetto nel registro delle impreseo la titolarità di partita iva, ma in concreto lo svolgimento di un'attività d'impresa”.La Suprema Corte ritiene fondato tale motivo di ricorso. Infatti il giudice dimerito “non aveva esaminato lecircostanze di fatto accertate dai verificatori (…) dalle quale si sarebbedovuto inferire l'assenza del requisito della soggettività ai fini iva della (…),correlati all'assunzione di un impegno finanziario estremamente oneroso esproporzionato rispetto ai proventi realizzabili dalle future locazioni frazionatedell'immobile”. Requisito essenziale ai fini di accedere al relativo regimefiscale è infatti l'“effettivo e concretoesercizio di un'attività imprenditoriale da parte di società commerciali, aifini della detraibilità dell'iva assolta sulle operazioni passive (…) perlegittimare la detrazione dell'imposta assolta a monte rispetto ad attiprodromici all'effettivo svolgimento di attività d'impresa”. In definitivala Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la stessa a diversa sezione dellacommissione tributaria regionale affermando che “la qualifica di impresa (…)non è sufficiente per dare vita al diritto alla detrazione dell'iva” maoccorre l'effettivo esercizio dell'attivitàd'impresa.

Data: 11/07/2013 14:00:00
Autore: Licia Albertazzi