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Cassazione: la decisione assunta aliunde dal giudice d'appello, se adeguatamente motivata, non può essere sindacata in sede di legittimità



di Licia Albertazzi - Corte di CassazioneCivile, sezione prima, sentenza n. 14336 del 6 giugno 2013.Nelcaso di specie la ex moglie ricorre in Cassazione impugnando la sentenza d'appellostatuente l'insussistenza dell'obbligodi versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge. Ilgiudice di merito ha ritenuto non essere necessario disporre indaginipatrimoniali approfondite a carico dell'ex marito poiché, dagli elementi emersiin corso di causa, non sarebbe emersa alcuna disparità patrimoniale tra i duesoggetti. Durante il periodo di separazione consensuale l'ex marito avrebbefornito alla moglie i mezzi necessari per avviare un'attività commercialeautonoma, e fornirle dunque adeguato sostentamento. Le parti avevano poisottoscritto accordo regolante i rispettivi rapporti patrimoniali, contrattoche era stato rispettato sino al giudizio di divorzio.

Lasituazione economica della ricorrente, durante il giudizio di divorzio, non èmutata; ciò è bastato a convincere il giudice d'appello a non riteneresussistenti le condizioni di inadeguatezza patrimoniale fondamentali per l'attribuzionedell'assegno divorzile. “Non era pertantonecessario disporre le indagini patrimoniali richieste (…) non avendo rilievo,alla luce del complesso degli elementi di fatto accertati, il rigorosoaccertamento delle rispettive situazioni economico-patrimoniali ai fini delladecisione”. La Corte d'Appello ha riscontrato che “le condizioni economico patrimoniali degli ex coniugi non presentavanodisparità essendo (…) peggiorate” quelle dell'ex marito, rimanendo invece stabili quelle dell'exmoglie.

“Il giudice delmerito, ove ritenga aliunde raggiunta la prova dell'insussistenza deipresupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, puòprocedere al rigetto dell'istanza senza disporre preventivamente accertamentiofficiosi attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio di talepotere rientra nella discrezionalità del giudice, non trattandosi di unadempimento imposto dall'istanza di parte”. La Suprema Corte non ha riscontrato vizi dimotivazione né illogicità nel ragionamento del giudice di merito; diconseguenza ha rigettato il ricorso.

Data: 17/06/2013 11:20:00
Autore: Licia Albertazzi