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DIFFAMAZIONE e libertà di stampa - BAVAGLIO addio per sempre! Caso SALLUSTI



Caro Zibaldone, l'inettitudine di questo Parlamento bollito ha salutato l'abbandono ormai definitivo dell'ennesimo ddl - bavaglio del Partito Trasversale del Rancore. Eh, sì, mi sa tanto che, dopo l'affossamento di ieri dell'art. 1 della legge ad personam per salvare Alessandro Sallusti, direttore de "Il Giornale", cade per sempre la possibilità di approvare quella legge - ritorsione contro le voci libere che garantiscono a questo Paese ancora spiragli di civiltà informativa e giuridica. Vi raccomando anche il consueto tiro al ...Magistrato di turno, il relatore Dott. Antonio Bevere della Corte di Cassazione Penale che, unanimemente, viene considerato giudice equilibrato, preparato e garantista, oltre che, per nostra esperienza diretta, molto rispettoso verso gli avvocati ed il delicato ruolo che essi svolgono. La Procura della Repubblica di Milano, per bocca del Dott. Edmondo Bruti Liberati, Procuratore Capo, ha reso noto: "il magistrato di sorveglianza deciderà nei prossimi giorni se accogliere o respingere la nostra richiesta", ricorrendo le condizioni per l'esecuzione della pena detentiva inflitta dalla Cassazione Penale a quattordici mesi di reclusione presso il domicilio, alla luce del decreto "svuota carceri".
Nella fattispecie tecnico-giuridica, che, nonostante la compatta campagna pro reo, a nostro sommesso avviso ha poco o nulla a che vedere con la libertà di stampa (salvo il tentativo politico di ridimensionarla!), non sussiste pericolosità sociale, la pena definitiva è inferiore a diciotto mesi e sussiste la congruità del domicilio. Sallusti ha chiesto di poter scontare la pena presso la residenza milanese della compagna, On.le Daniela Santanché, esprimendo il desiderio di poter continuare a lavorare; in questo caso si tratterebbe di domiciliari con permesso di lavoro. Il Procuratore di Milano ha spiegato: "un conto è la detenzione domiciliare, un conto è l'esecuzione della pena presso il domicilio, in base alla legge 199 del 2010, modificata nel 2012". Va ricordato che il condannato non ha presentato richiesta per l'affidamento in prova ai servizi sociali. Data: 27/11/2012 10:00:00
Autore: Avv. Paolo M. Storani