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Testo Unico imposta di registro

Raccolta Normativa

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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986 , n. 131
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro.



Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo
comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre
1985,   n.   777,  che  ha  prorogato,  da  ultimo,  il  termine  per
l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825
del  1971; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a
norma   dell'art.   17   della  legge  n.  825  del  1971;  Vista  la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18  aprile  1986;  Sulla  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  di  concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, vistato dal proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VISENTINI, Ministro delle finanze
                              GORIA, Ministro del tesoro
                              ROMITA, Ministro del bilancio e della
                                programmazione economica
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986
  Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22


  TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA DI REGISTRO
                                Art. 1.
                        Oggetto dell'imposta

    1.  L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella
  tariffa  allegata  al  presente  testo  unico, agli atti soggetti a
  registrazione   e   a  quelli  volontariamente  presentati  per  la
  registrazione.

	        
	      
                                Art. 2.
                     Atti soggetti a registrazione

    1.   Sono  soggetti  a  registrazione,  a  norma  degli  articoli
  seguenti:
      a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel
  territorio dello Stato;
      b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3;
      c)  le  operazioni  delle  societa'  ed  enti  esteri  indicate
  nell'art. 4;
      d)  gli  atti  formati  all'estero, compresi quelli dei consoli
  italiani,  che  comportano  trasferimento  della  proprieta' ovvero
  costituzione  o  trasferimento  di  altri  diritti  reali, anche di
  garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello
  Stato  e  quelli  che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di
  tali beni.

	        
	      
                                Art. 3.
                           Contratti verbali

    1. Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
      a)  di  locazione  o  affitto  di  beni  immobili esistenti nel
  territorio  dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe
  anche tacite;
      b)  di  trasferimento  e  di  affitto  di aziende esistenti nel
  territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti
  reali  di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e
  proroghe anche tacite.
    2.  Per  gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni
  dell'art. 22.

	        
	      
                                Art. 4.
                 Operazioni di societa' ed enti esteri

    1. Sono soggetti a registrazione:
      a)   l'istituzione   nel  territorio  dello  Stato  della  sede
  dell'amministrazione  di societa' di ogni tipo e oggetto costituite
  all'estero  ovvero  della sede dell'amministrazione di enti diversi
  dalle  societa',  compresi  i  consorzi, le associazioni e le altre
  organizzazioni  di  persone  o  di  beni,  con o senza personalita'
  giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
  attivita' commerciali o agricole, parimenti costituiti all'estero;
      b)  l'istituzione  nel territorio dello Stato della sede legale
  di  uno  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  avente  la sede
  dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita'
  economica europea;
      c)  il  trasferimento  nel territorio dello Stato, da uno Stato
  non  facente  parte  della  Comunita' economica europea, della sede
  dell'amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui
  alla  lettera  a)  qualora  la sede legale o rispettivamente quella
  dell'amministrazione  non  si  trovi  in  uno Stato della Comunita'
  economica europea;
      d)  il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato
  della  Comunita' economica europea, della sede dell'amministrazione
  di  uno  dei  soggetti  di  cui alla lettera a), sempreche' non sia
  stata assolta nello Stato di provenienza l'imposta prevista dalla
direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato
  della  Comunita'  economica  europea,  della sede legale di uno dei
  soggetti    di    cui    alla    lettera   a),   avente   la   sede
  dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunita'
  economica  europea, sempreche' non sia stata assolta nello Stato di
  provenienza  l'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera
  d);
      f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato
  di  sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non
  avente  la sede dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato
  della   Comunita'   economica   europea,  sempreche',  in  caso  di
  trasferimento,  non  sia  stata  assolta,  in  un altro Stato della
  Comunita'  economica europea, l'imposta prevista dalla direttiva di
  cui alla lettera d);
      g)  la  messa  a  disposizione di capitali di investimento o di
  esercizio  a  favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio
  dello  Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede
  dell'amministrazione ne' quella legale in uno Stato della Comunita'
  economica europea;
      h)  l'istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato
  dell'oggetto  principale  dell'impresa da parte di uno dei soggetti
  di  cui  alla  lettera  a)  che  non abbia la sede legale o la sede
  dell'amministrazione  in  uno  Stato  facente parte della Comunita'
  economica  europea  ovvero  che  in  tale  Stato  non  sia soggetto
  all'imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).

	        
	      
                               Art. 5
                   Registrazione in termine fisso
                    e registrazione in caso d'uso

  1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati
nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella
parte seconda.
  2.   Le   scritture   private   non  autenticate  sono  soggette  a
registrazione  in  caso  d'uso  se  tutte  le  disposizioni  in  esse
contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette all'imposta sul
valore  aggiunto.  Si  considerano  soggette  all'imposta  sul valore
aggiunto  anche  le  cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta
non  e`  dovuta  a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma
dell'art.  21  dello  stesso  decreto  ad  eccezione delle operazioni
esenti  e  imponibili  ai  sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis),
8-ter) e 27-quinquies) dello stesso decreto ((nonche' delle locazioni
di  immobili  esenti  ai  sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio
1999,  n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto
n. 633 del 1972)).

	        
	      
                                Art. 6.
                             Caso d'uso

    1.  Si  ha  caso  d'uso  quando  un  atto si deposita, per essere
  acquisito    agli   atti,   presso   le   cancellerie   giudiziarie
  nell'esplicazione   di   attivita'   amministrative   o  presso  le
  amministrazioni  dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i
  rispettivi  organi  di  controllo, salvo che il deposito avvenga ai
  fini    dell'adempimento    di   un'obbligazione   delle   suddette
  amministrazioni,  enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o
  regolamento.

	        
	      
                                Art. 7.
                   Atti non soggetti a registrazione

    1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo
  unico  non  vi  e'  obbligo di chiedere la registrazione neanche in
  caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta
  in  misura  fissa.  La  disposizione  si applica agli atti indicati
  negli  articoli ((4, 5, 11 e 11-bis)) della stessa tabella anche se
  autenticati o redatti in forma pubblica.

	        
	      
                                Art. 8.
                      Registrazione volontaria

    1.  Chiunque  vi  abbia  interesse  puo'  richiedere in qualsiasi
  momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.

	        
	      
Titolo II
REGISTRAZIONE DEGLI ATTI
                                Art. 9.
                         Ufficio competente

    1.  Competente  a  registrare  gli  atti  pubblici,  le scritture
  private  autenticate  e  gli  atti  degli organi giurisdizionali e'
  l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico
  ufficiale  obbligato  a  richiedere  la registrazione a norma della
  lettera b) o della lettera c), dell'art. 10.
    2.  La registrazione di tutti gli altri atti puo' essere eseguita
  da qualsiasi ufficio del registro.

	        
	      
                              Art. 10.
          Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
1. Sono obbligati a richiedere la registrazione:
  a)  le  parti  contraenti per le scritture private non autenticate,
per  i  contratti  verbali  e per gli atti pubblici e privati formati
all'estero  nonche`  i  rappresentanti  delle societa` o enti esteri,
ovvero  uno  dei  soggetti  che  rispondono  delle obbligazioni della
societa` o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
  b)  i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della
pubblica  amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti
da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  c)  i  cancellieri  e  i segretari per le sentenze, i decreti e gli
altri  atti  degli  organi  giurisdizionali alla cui formazione hanno
partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
  d)   gli   impiegati   dell'amministrazione   finanziaria   e   gli
appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di  finanza  per gli atti da
registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
  ((d-bis)  gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione
degli  agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge
3  febbraio  1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di
natura  negoziale  stipulate  a  seguito  della loro attivita' per la
conclusione degli affari.))

	        
	      
                              Art. 11.
             Richiesta di registrazione degli atti scritti

    1.  La  richiesta  di  registrazione  degli atti scritti, esclusi
  quelli degli organi giurisdizionali, deve essere redatta in duplice
  esemplare  su  appositi  stampati forniti dall'ufficio, conformi al
  modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
    2.  Per  la  registrazione  degli atti pubblici e delle scritture
  private  autenticate  i  notai  e  gli  altri  soggetti di cui alla
  lettera  b)  dell'art. 10 devono presentare, oltre l'atto del quale
  chiedono  la  registrazione,  una  copia  certificata  conforme.  I
  funzionari  indicati  alla  lettera c) dello stesso articolo devono
  presentare  unicamente  l'originale dell'atto. Per la registrazione
  degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di
  beni  immobili  o  di diritti reali di godimento su beni immobili o
  costituzione  dei  diritti  stessi deve essere presentata anche una
  copia in carta libera.
    3.  Chi  richiede  la  registrazione di un atto diverso da quelli
  previsti  dal comma 2 deve presentarne all'ufficio del registro due
  originali  ovvero  un originale e una fotocopia. Se dell'atto siano
  stati formati piu' originali, il richiedente puo' presentarne anche
  piu'  di due e richiedere che su tutti venga apposta la annotazione
  di cui al comma 4 dell'art. 16.
    4.  I  soggetti  indicati  alla  lettera  d) dell'art. 10, devono
  presentare  gli  atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art.
  15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi
  della lettera h) dello stesso articolo.
    5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una
  traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso
  il  tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di
  periti   traduttori   iscritti   presso   il  tribunale  nella  cui
  circoscrizione   ha  sede  l'ufficio  del  registro  competente  la
  traduzione   e'  effettuata  da  persona  all'uopo  incaricata  dal
  presidente del tribunale.
    6.  La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con
  l'osservanza  delle norme sulla competenza, vengono presentati agli
  uffici compresi nei territori dello Stato nei quali e' ammesso, per
  legge,  l'uso  della  lingua  straniera  adoperata  nella redazione
  dell'atto.
    7.  La  richiesta  di registrazione di un atto vale anche per gli
  atti  ad  esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se
  si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto
  di  frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero
  di atti non soggetti a registrazione.

	        
	      
                              Art. 12.
  Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni
                      di societa' ed enti esteri

    1. La registrazione dei contratti verbali che vi sono soggetti in
  termine  fisso  deve  essere richiesta, tranne che per le cessioni,
  risoluzioni  e  proroghe dei contratti di locazione di cui all'art.
  17,  presentando  all'ufficio  una  denuncia  in  doppio  originale
  redatta  su  modelli  forniti dall'ufficio stesso. La denuncia deve
  essere  sottoscritta  da  almeno  una delle parti contraenti e deve
  indicare  le  generalita'  e  il domicilio di queste, il luogo e la
  data  di  stipulazione,  l'oggetto,  il corrispettivo pattuito e la
  durata del contratto.
    2.  Per  le operazioni di cui all'art. 4, quando non risultino da
  atto  scritto,  la  denuncia deve essere firmata dal rappresentante
  della  societa'  o  ente  estero  ovvero  da  uno  dei soggetti che
  rispondono delle obbligazioni della societa' o ente.
    3.  Ai  fini del presente testo unico la denuncia assume qualita'
  di atto.

	        
	      
                              Art. 13.
               Termini per la richiesta di registrazione

    1.  La  registrazione  degli atti che vi sono soggetti in termine
  fisso deve essere richiesta ((, salvo quanto disposto dall'articolo
  17,  comma  3-bis,))  entro  venti  giorni  dalla data dell'atto se
  formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.
    2.  Per  gli  inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di
  luoghi  e in genere per tutti gli atti ce non sono stati formati in
  un  solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto
  per  le scritture private autenticate il termine decorre dalla data
  dell'ultima  autenticazione  e  per i contratti verbali dall'inizio
  della  loro  esecuzione ((, salvo quanto disposto dall'articolo 17,
  comma 3-bis.))
    3.  Per  i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma
  1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da
  essi  ricevuti,  i  cancellieri  devono richiedere la registrazione
  entro  cinque  giorni  da  quello  in cui il provvedimento e' stato
  pubblicato  o  emanato  quando  dagli  atti  del  procedimento sono
  desumibili  gli elementi previsti dal comma 4- bis dell'articolo 67
  e,  in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di
  acquisizione degli stessi.
    4.  Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve
  essere  richiesta  entro venti giorni dalla iscrizione nel registro
  delle  imprese,  prevista dagli articoli 2505 e seguenti del codice
  civile,  e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione
  o  dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria
  nel  territorio  dello  Stato,  o  dalle  altre  operazioni  di cui
  all'art. 4.

	        
	      
                              Art. 14.
  Termine per la richiesta  di  registrazione  degli atti soggetti ad
                     approvazione od omologazione

    1. Per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da parte
  della   pubblica   amministrazione   o  dell'autorita'  giudiziaria
  ordinaria  e  per quelli che non possono avere esecuzione senza che
  sia  trascorso  un  intervallo  di  tempo  fissato  dalla legge, il
  termine  di  cui  all'art. 13 decorre rispettivamente dal giorno in
  cui  i  soggetti  tenuti  a richiedere la registrazione hanno avuto
  notizia,  a  norma del comma 2, del provvedimento di approvazione o
  di  omologazione  ovvero  dal  giorno  in  cui  l'atto  e' divenuto
  altrimenti eseguibile.
    2.   Agli   effetti  del  presente  articolo  i  funzionari  e  i
  cancellieri preposti all'ufficio che ha provveduto all'approvazione
  od    omologazione    dell'atto   devono,   entro   cinque   giorni
  dall'emanazione  del provvedimento, darne notizia alle parti ovvero
  ai  notai  o  funzionari  che  hanno rogato l'atto mediante lettera
  raccomandata con avviso di ricevimento.
    3.  All'atto  da  registrare  devono  essere uniti in originale o
  copia  autenticata,  a  cura  del  richiedente, il provvedimento di
  approvazione o di omologazione e la lettera di cui al comma 2.

	        
	      
                              Art. 15.
                        Registrazione d'ufficio

    1.  In  mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle
  lettere  a),  b)  e  c)  dell'art.  10 la registrazione e' eseguita
  d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:
      a)  per gli atti pubblici e per le scritture private conservati
  presso  il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate
  nonche' per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso
  le  cancellerie  giudiziarie,  qualora  non  si rinvengano gli atti
  iscritti nei relativi repertori, la registrazione e' eseguita sulla
  base degli elementi dagli stessi desumibili;
      b)   per  le  scritture  private  non  autenticate  soggette  a
  registrazione  in  termine  fisso  quando  siano  depositate presso
  pubblici  uffici  o  quando  l'amministrazione  finanziaria  ne sia
  venuta  legittimamente  in  possesso  in  base  ad  una  legge  che
  autorizzi  il  sequestro  o  ne  abbia  avuta  visione nel corso di
  accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;
      c) per i contratti verbali di cui alla lettera a) dell'art. 3 e
  per  le  operazioni  di  cui all'art. 4 quando, in difetto di prova
  diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;
      d)  per  i contratti verbali di cui alla lettera b) dell'art. 3
  quando,  in  difetto  di  prova diretta, la loro esistenza risulti,
  continuando  nello  stesso  locale  o  in  parte  di esso la stessa
  attivita'  commerciale,  da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o
  nella titolarita' dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi,
  precise e concordanti;
      e)  per  gli  atti  soggetti  a  registrazione in termine fisso
  rispetto  ai  quali e' intervenuta la decadenza di cui all'art. 76,
  comma  1,  e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai
  sensi  dell'art.  6, quando siano depositati a norma di tale ultimo
  articolo.
    2. Nelle ipotesi previste dalla lettera c) e della lettera d) del
  comma  1  e'  ammessa  la  prova contraria, ad esclusione di quella
  testimoniale.

	        
	      
                              Art. 16.
                   Esecuzione della registrazione

    1.  Salvo  quanto  disposto  nell'art.  17,  la  registrazione e'
  eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con
  la data del giorno in cui e' stata richiesta.
    2.  L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non
  piu'  di tre giorni: il differimento non e' consentito se ritarda o
  impedisce   l'adozione  di  un  provvedimento  ovvero  il  deposito
  dell'atto entro un termine di decadenza.
    3.  La  registrazione  consiste  nella  annotazione  in  apposito
  registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta
  di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale,
  della  data  della  registrazione,  del nome del richiedente, della
  natura  dell'atto,  delle  parti  e  delle  somme riscosse. Per gli
  uffici  dotati  di  sistemi  elettrocontabili le modalita' relative
  all'esecuzione  della  registrazione sono stabilite con decreto del
  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro di grazia e
  giustizia.
    4.  L'ufficio  in calce o a margine degli originali e delle copie
  dell'atto  o  della  denuncia,  annota  la  data ed il numero della
  registrazione  ed  appone  la quietanza della somma riscossa ovvero
  dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito;
  l'annotazione  dell'avvenuta  registrazione deve essere fatta anche
  sugli atti eventualmente allegati.
    5.  Quando  la  registrazione  e' stata eseguita con il pagamento
  dell'imposta  in  misura  fissa  a  norma dell'art. 27 deve esserne
  fatta espressa menzione.
    6.   Eseguita   la   registrazione,   l'ufficio   restituisce  al
  richiedente  l'originale  dell'atto  pubblico  o un originale della
  scrittura  privata  o  della  denuncia.  Per  le  scritture private
  presentate   in   un  unico  originale,  l'ufficio  restituisce  la
  fotocopia  da  esso  certificata  conforme.  Se la registrazione e'
  avvenuta  in  base  alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio
  restituisce  fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al
  comma 4.
    7.   Le   richieste  di  registrazione  sono  conservate,  previa
  apposizione  del  numero e della data di registrazione, in appositi
  volumi rilegati.

	        
	      
                              Art. 17.


   Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di
locazione e di affitto di beni immobili

  1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione
e  affitto  di  beni  immobili  esistenti  nel territorio dello Stato
nonche'  per  le  cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli
stessi,  e'  liquidata  dalle  parti  contraenti  ed assolta entro ((
trenta  giorni )) mediante versamento del relativo importo presso uno
dei  soggetti  incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  2.   L'attestato   di   versamento  relativo  alle  cessioni,  alle
risoluzioni  e  alle  proroghe deve essere presentato all'ufficio del
registro  presso  cui  e'  stato  registrato il contratto entro venti
giorni dal pagamento.
  3.  Per  i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo
pattuito   per  l'intera  durata  del  contratto  ovvero  annualmente
sull'ammontare  del  canone  relativo  a  ciascun  anno.  In  caso di
risoluzione   anticipata   del   contratto  il  contribuente  che  ha
corrisposto  l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata
del  contratto  ha  diritto  al  rimborso  del  tributo relativo alle
annualita'  successive  a  quella  in  corso. L'imposta relativa alle
annualita'  successive  alla  prima, anche conseguenti a proroghe del
contratto  comunque disposte, deve essere versata con le modalita' di
cui al comma 1.
  3-bis.  Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  l'obbligo  della
registrazione   puo'   essere  assolto  presentando  all'ufficio  del
registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale
relativa  ai  contratti  in  essere nell'anno precedente. La denuncia
deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e
deve  contenere  le  generalita'  e  il  domicilio  nonche' il codice
fiscale  delle  parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione,
l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto.

	        
	      
                              Art. 18.
                      Effetti della registrazione

    1.  La  registrazione,  eseguita  ai  sensi dell'art. 16, attesta
  l'esistenza  degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte
  ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
    2.  L'ufficio  del  registro  conserva  gli  originali e le copie
  trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e,
  trascorsi  dieci  anni,  li  trasmette  all'archivio  notarile,  ad
  eccezione  delle  denunce  di  contratti  verbali e dei modelli che
  vengono distrutti.
    3.  Su  richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o
  di  coloro  nel  cui  interesse la registrazione e' stata eseguita,
  l'ufficio  del  registro  rilascia  copia  delle scritture private,
  delle  denunce  e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora
  in  possesso  nonche' delle note e delle richieste di registrazione
  di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre
  persone  puo'  avvenire  soltanto  su  autorizzazione  del  pretore
  competente.  Nei  casi  previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio
  della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.

	        
	      
                              Art. 19.

          Denuncia di eventi successivi alla registrazione
  1.  L'avveramento  della  condizione sospensiva apposta ad un atto,
l'esecuzione  di  tale atto prima dell'avveramento della condizione e
il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano
luogo  ad  ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati
entro  venti  giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi
causa   e   di  coloro  nel  cui  interesse  e`  stata  richiesta  la
registrazione,  all'ufficio  che  ha  registrato  l'atto  al quale si
riferiscono.
  2.  Il  termine  di  cui al comma 1 e` elevato a sessanta giorni se
l'evento  dedotto  in  condizione  e`  connesso  alla  nascita o alla
sopravvivenza di una persona.
  (( 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))

	        
	      
Titolo III
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
                              Art. 20.
                     Interpretazione degli atti

    1.  L'imposta  e'  applicata  secondo  la intrinseca natura e gli
  effetti  giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche
  se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

	        
	      
                              Art. 21.
                 Atti che contengono piu' disposizioni

    1.  Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non derivano
  necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
  ciascuna  di  esse  e'  soggetta  ad  imposta come se fosse un atto
  distinto.
    2.    Se    le    disposizioni   contenute   nell'atto   derivano
  necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
  l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione
  che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.
    3.  Non  sono  soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri
  collegati  e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze
  rilasciate  nello  stesso  atto che contiene le disposizioni cui si
  riferiscono.

	        
	      
                              Art. 22.
                  Enunciazione di atti non registrati

    1.  Se  in  un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti
  scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le
  stesse  parti  intervenute  nell'atto che contiene la enunciazione,
  l'imposta  si  applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto
  enunciato  era  soggetto a registrazione in termine fisso e' dovuta
  anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
    2.   L'enunciazione   di   contratti   verbali   non  soggetti  a
  registrazione  in  termine  fisso  non  da'  luogo all'applicazione
  dell'imposta  quando  gli effetti delle disposizioni enunciate sono
  gia'   cessati   o   cessano   in  virtu'  dell'atto  che  contiene
  l'enunciazione.
    3.  Se  l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in
  termine  fisso  e'  contenuta  in  uno  degli  atti  dell'autorita'
  giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte
  dell'atto enunciato non ancora eseguita.

	        
	      
                              Art. 23.
  Disposizioni relative a beni soggetti ad aliquote diverse, eredita'
                         e comunioni indivise

    1.  Se una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i
  quali  sono  previste  aliquote diverse, si applica l'aliquota piu'
  elevata,  salvo  che  per  i  singoli  beni  o  diritti siano stati
  pattuiti corrispettivi distinti.
    2.  La disposizione del comma 1 non si applica per i crediti, ne'
  per  i  beni  mobili  e  le  rendite  facenti parte di una eredita'
  indivisa  o  di  una comunione, i quali sono soggetti, in occasione
  delle cessioni dell'eredita' o di quote di comunione, alle aliquote
  stabilite per ciascuno di essi.
    3.  Le  pertinenze  sono  in  ogni  caso soggette alla disciplina
  prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.
    4.  Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a
  singoli  rami dell'impresa, ai fini dell'applicazione delle diverse
  aliquote,  le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che
  immobili in proporzione del loro rispettivo valore.

	        
	      
                              Art. 24.
  Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

    1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti
  e    le   pertinenze   si   presumono   trasferiti   all'acquirente
  dell'immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita
  o  si  provi,  con atto che abbia acquistato data certa mediante la
  registrazione,  che  appartengono  ad  un terzo o sono stati ceduti
  all'acquirente da un terzo.
    2.  Quando,  entro  tre  anni,  le  pertinenze vengano comunque a
  risultare   di  proprieta'  dell'acquirente  dell'immobile  al  cui
  servizio  erano  destinate,  si  applica  l'imposta  con l'aliquota
  relativa  al  trasferimento dell'immobile, diminuita dell'ammontare
  della  imposta  eventualmente  pagata  per  il  trasferimento delle
  pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

	        
	      
                              Art. 25.
                  Atti a titolo oneroso e gratuito

    1.  Un  atto  in  parte  oneroso  e in parte gratuito e' soggetto
  all'imposta  di  registro  per  la  parte  a  titolo oneroso, salva
  l'applicazione  dell'imposta  sulle donazioni per la parte a titolo
  gratuito.

	        
	      
                              Art. 26.

                     Presunzione di liberalita`
  1.  I  trasferimenti  immobiliari,  escluse  le  permute aventi per
oggetto  immobili  ma  fino  a  concorrenza  del  minore  dei  valori
permutati ((, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il
valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano
superiori  all'importo di 350 milioni di lire )), posti in essere tra
coniugi   ovvero  tra  parenti  in  linea  retta  o  che  tali  siano
considerati  ai  fini  dell'imposta  sulle successioni e donazioni si
presumono  donazioni  ((...)) se l'ammontare complessivo dell'imposta
di  registro  e  di  ogni  altra imposta dovuta per il trasferimento,
anche   se  richiesta  successivamente  alla  registrazione,  risulta
inferiore a quello delle imposte applicabili in caso di trasferimento
a titolo gratuito, al netto delle detrazioni spettanti. (23)
  2.  Le  parti  contraenti  devono dichiarare contestualmente se fra
loro  sussista o meno un rapporto di coniugio o di parentela in linea
retta o che sia considerato tale ai sensi del comma 1. In mancanza di
tale  dichiarazione  il  trasferimento si considera a titolo gratuito
ove   al   momento   della   registrazione   non  risulti  comprovata
l'inesistenza  del  rapporto;  tuttavia l'inesistenza del rapporto di
coniugio  o  di parentela in linea retta puo` essere provata entro un
anno  dalla  stipulazione dell'atto e in tale caso spetta il rimborso
della maggiore imposta pagata.
  3.  La  presunzione  non  opera per i conguagli pattuiti in sede di
divisione e nelle vendite ai pubblici incanti.
  4.  La  presunzione di liberalita`, se ricorre la condizione di cui
al  comma  1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto
per  usucapione  della  proprieta`  di immobili o di diritti reali di
godimento  sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea
retta  dal  precedente  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
  La  Corte Costituzionale con sentenza del 22-25 febbraio 1999 n. 41
(in  s.s.  relativa  alla  G.U.  n.  9  del  03.03.1999) ha dichirato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  26,  comma  primo,  del
D.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  l'imposta di registro), nella parte in cui
esclude  la  prova  contraria  diretta  a  superare la presunzione di
liberalita' dei trasferimenti immobiliari".

	        
	      
                              Art. 27.

Atti sottoposti a condizione sospensiva approvazione od omologazione
  1.  Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con
il pagamento dell'imposta in misura fissa.
  2.  Quando  la  condizione  si  verifica,  o  l'atto produce i suoi
effetti  prima  dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra
l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione
dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
  3.  Non  sono  considerati  sottoposti  a  condizione sospensiva le
vendite  con riserva di proprieta` e gli atti sottoposti a condizione
che   ne   fanno   dipendere   gli   effetti   dalla   mera  volonta`
dell'acquirente o del creditore.
  4.  Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere
gli  effetti  dalla mera volonta` del venditore o dell'obbligato sono
soggetti all'imposta in misura fissa.
  5. Gli atti indicati nell'art. 14, quando intervenga l'approvazione
o  la  omologazione o quando l'atto divenga eseguibile per il decorso
dell'intervallo   di   tempo   fissato  dalla  legge,  sono  soggetti
all'imposta  nella  misura  indicata  nella  tariffa.  Tali  atti, se
presentati  all'ufficio  prima  della  scadenza del termine stabilito
dall'art.  14, sono soggetti alla sola imposta in misura fissa salvo,
quando  intervenga  l'approvazione  od  omologazione o l'atto divenga
eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo fissato per legge,
l'applicazione   dell'imposta   principale   determinata  secondo  le
disposizioni  vigenti in tale momento e previa deduzione dell'imposta
in misura fissa pagata in sede di registrazione dell'atto.
  (( 6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488 ))

	        
	      
                              Art. 28.
                       Risoluzione del contratto

    1. La risoluzione del contratto e' soggetta all'imposta in misura
  fissa  se  dipende  da clausola o da condizione risolutiva espressa
  contenuta  nel  contratto  stesso  ovvero  stipulata  mediante atto
  pubblico  o  scrittura  privata autenticata entro il secondo giorno
  non  festivo  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato concluso il
  contratto.  Se e' previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul
  relativo  ammontare  si  applica  l'imposta  proporzionale prevista
  dall'art.  6  o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della
  tariffa.
    2.  In  ogni  altro  caso  l'imposta e' dovuta per le prestazioni
  derivanti  dalla  risoluzione, considerando comunque, ai fini della
  determinazione      dell'imposta     proporzionale,     l'eventuale
  corrispettivo    della   risoluzione   come   maggiorazione   delle
  prestazioni stesse.

	        
	      
                              Art. 29.
                              Transazione

    1.   Per  le  transazioni  che  non  importano  trasferimento  di
  proprieta'   o   trasferimento  o  costituzione  di  diritti  reali
  l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne
  derivano  senza  tenere conto degli obblighi di restituzione ne' di
  quelli  estinti per effetto della transazione; se dalla transazione
  non  derivano  obblighi  di pagamento l'imposta e' dovuta in misura
  fissa.

	        
	      
                              Art. 30.
                   Ratifica, convalida o conferma

    1.  La  ratifica,  la  convalida  e  la  conferma  sono  soggette
  all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
    2. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito
  un corrispettivo a carico dell'acquirente, l'imposta si applica con
  l'aliquota propria dell'atto ratificato, convalidato o confermato.
  Se  il  corrispettivo  non  e' pagato contestualmente e' dovuta, se
  maggiore, l'imposta stabilita per la relativa obbligazione.
    3. Quando per la ratifica, la convalida o la conferma e' pattuito
  un  corrispettivo  a  carico dell'alienante e' dovuta l'imposta per
  l'assunzione della obbligazione o quella di quietanza a seconda che
  dall'atto la somma risulti promessa o pagata.
    4.  Il  criterio per la determinazione dell'imposta stabilito nel
  comma  3 si applica anche quando e' pattuito, a carico di una delle
  parti,  un  corrispettivo  per la ratifica, convalida o conferma di
  atti non traslativi della proprieta'.

	        
	      
                              Art. 31.
                       Cessione del contratto

    1.   La  cessione  del  contratto  e'  soggetta  all'imposta  con
  l'aliquota  propria  del  contratto ceduto ((, con esclusione della
  cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa.))
    2.  Per  la cessione verso corrispettivo di un contratto a titolo
  gratuito  l'imposta  si  applica  con  l'aliquota  stabilita per il
  corrispondente contratto a titolo oneroso.

	        
	      
                              Art. 32.
                        Dichiarazione di nomina

    1. La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto
  e'  stato in tutto o in parte stipulato, e' soggetta all'imposta in
  misura  fissa  a  condizione  che la relativa facolta' derivi dalla
  legge  ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la
  dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla
  data  dell'atto,  mediante  atto pubblico ovvero mediante scrittura
  privata  autenticata  o  presentata  per  la registrazione entro il
  termine  stesso.  Se  la  dichiarazione di nomina viene fatta nello
  stesso  atto  o  contratto  che  contiene  la riserva non e' dovuta
  alcuna imposta. In ogni altro caso, nonche' quando la dichiarazione
  di nomina non e' conforme alla riserva o e' fatta a favore di altro
  partecipante  alla  gara,  e' dovuta l'imposta stabilita per l'atto
  cui si riferisce la dichiarazione.

	        
	      
                              Art. 33.
              Mandato irrevocabile e atto di surrogazione

    1.   Il   mandato   irrevocabile  con  dispensa  dall'obbligo  di
  rendiconto  e'  soggetto  all'imposta  stabilita  per l'atto per il
  quale e' stato conferito.
    2.  L'atto  da  cui  risulta  la  surrogazione  nei  diritti  del
  creditore, a norma degli articoli 1201 e 1203 del codice civile, e'
  soggetto   all'imposta   stabilita  per  la  cessione  del  diritto
  spettante al creditore surrogato.

	        
	      
                              Art. 34.
                               Divisioni

    1.  La  divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati
  beni  per  un  valore  complessivo eccedente quello a lui spettante
  sulla massa comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte
  eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni ereditarie
  dal   valore,   riferito   alla  data  della  divisione,  dell'asse
  ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione, e
  nelle  altre  comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che
  abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.
    2.  I  conguagli  superiori  al cinque per cento del valore della
  quota  di  diritto,  ancorche'  attuati  mediante accollo di debiti
  della comunione, sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita
  per  i  trasferimenti  mobiliari  fino  a  concorrenza  del  valore
  complessivo  dei  beni  mobili e dei crediti compresi nella quota e
  con  l'aliquota  stabilita  per  i  trasferimenti  immobiliari  per
  l'eccedenza.
    3.  Quando  risulta  che  il valore dei beni assegnati ad uno dei
  condividenti determinato a norma dell'art. 52 e' superiore a quello
  dichiarato, la differenza si considera conguaglio.
    4. Agli effetti del presente articolo le comunioni tra i medesimi
  soggetti, che trovano origine in piu' titoli, sono considerate come
  una  sola  comunione  se  l'ultimo  acquisto  di  quote  deriva  da
  successione a causa di morte.

	        
	      
                              Art. 35.
                  Contratti a prezzo indeterminato

    1.  Se  il  corrispettivo  deve essere determinato posteriormente
  alla  stipulazione  di un contratto, l'imposta e' applicata in base
  al  valore  dichiarato  dalla  parte che richiede la registrazione,
  salvo  conguaglio  o rimborso dopo la determinazione definitiva del
  corrispettivo, da denunciare a norma dell'art. 19.
    2.  Gli  aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della
  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  non hanno effetto ai fini della
  determinazione  definitiva  del  corrispettivo  dell'annualita' del
  contratto  nel corso della quale si verificano. ((Qualora l'imposta
  sia   stata  corrisposta  per  l'intera  durata  del  contratto  di
  locazione  gli  aggiornamenti  o  gli  adeguamenti del canone hanno
  effetto  ai soli fini della determinazione della base imponibile in
  caso di proroga del contratto.))
    3.   Se   nel  contratto  e'  prevista  la  possibilita'  che  il
  corrispettivo  vari  tra  un  minimo  e  un  massimo,  il valore da
  dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.

	        
	      
                              Art. 36.
  Contratti a tempo indeterminato  e  contratti  con patto di proroga
                    tacita o di recesso anticipato

    1.  Per  i contratti a tempo indeterminato l'imposta e' applicata
  in  base  alla  durata  dichiarata  dalla  parte che ne richiede la
  registrazione.  Se  alla  data indicata il rapporto non sia cessato
  deve essere presentata all'ufficio, a norma dell'art. 19, una nuova
  denuncia  sulla  base  della  quale  l'imposta  viene  applicata in
  relazione alla maggiore durata del contratto.
    2.  Se  la  durata dell'atto dipende dalla vita di una persona si
  applicano le disposizioni dell'art. 46.
    3.  Per  i  contratti  con  patto  di proroga tacita l'imposta e'
  applicata  in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle
  parti  di  denunciare  a  norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di
  durata  del  rapporto  e di pagare la relativa imposta in base alle
  norme vigenti al momento in cui il contratto e' divenuto vincolante
  per il nuovo periodo.
    4.  Per i contratti, che attribuiscono ad una parte il diritto di
  recedere  prima  della  scadenza  ma dopo un determinato periodo di
  tempo,  l'imposta  e'  applicata in relazione a tale periodo, salvo
  integrazione per la ulteriore durata.

	        
	      
                              Art. 37.
                  Atti della autorita' giudiziaria

    1. Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie
  civili  che  definiscono  anche parzialmente il giudizio, i decreti
  ingiuntivi  esecutivi,  i  provvedimenti che dichiarano esecutivi i
  lodi  arbitrali  e  le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato
  sentenze  straniere,  sono soggetti all'imposta anche se al momento
  della   registrazione   siano   stati   impugnati  o  siano  ancora
  impugnabili,  salvo  conguaglio  o  rimborso  in  base a successiva
  sentenza  passata  in giudicato; alla sentenza passata in giudicato
  sono  equiparati  l'atto  di  conciliazione  giudiziale e l'atto di
  transazione  stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello
  Stato.
    2.  Il  contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai
  sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta.

	        
	      
                              Art. 38.
     Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto

    1.   La   nullita'  o  l'annullabilita'  dell'atto  non  dispensa
  dall'obbligo  di  chiedere la registrazione e di pagare la relativa
  imposta.
    2.  L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita,
  per   la  parte  eccedente  la  misura  fissa,  quando  l'atto  sia
  dichiarato  nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti,
  con  sentenza  passata  in  giudicato  e  non  sia  suscettibile di
  ratifica, convalida o conferma.

	        
	      
                              Art. 39.
              Atti soggetti a registrazione in caso d'uso

    1.  Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta
  e'  applicata  in  base  alle disposizioni vigenti al momento della
  richiesta di registrazione.

	        
	      
                               Art. 40
                Atti relativi ad operazioni soggette
                   all'imposta sul valore aggiunto

  1.  Per  gli  atti  relativi  a  cessioni  di beni e prestazioni di
servizi  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta  si
applica  in  misura  fissa.  Si  considerano soggette all'imposta sul
valore  aggiunto  anche  le  cessioni  e  le prestazioni per le quali
l'imposta  non  e`  dovuta  a  norma  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui
al  sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni
esenti  ai  sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27-quinquies)
dello  stesso decreto ((nonche' delle locazioni di immobili esenti ai
sensi  dell'articolo  6  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
dell'articolo  10,  secondo  comma,  del  medesimo decreto n. 633 del
1972)).
  1-bis.  Sono  soggette  all'imposta  proporzionale  di  registro le
locazioni di immobili strumentali, ancorche' assoggettate all'imposta
sul  valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.  Per  le  operazioni  indicate  nell'art.  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, l'imposta si
applica  sulla  cessione  o  prestazione non soggetta all'imposta sul
valore aggiunto.

	        
	      
                              Art. 41.


                      Liquidazione dell'imposta

  1.  L'imposta,  quando  non e` dovuta in misura fissa, e` liquidata
dall'ufficio  mediante  l'applicazione  dell'aliquota  indicata nella
tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del
titolo  quarto, con arrotondamento a lire (( mille )), per difetto se
la  frazione  non e` superiore a lire (( cinquecento )) e per eccesso
se  superiore  ((,  ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano
espressi  in  euro,  per  difetto  se  la  frazione e' inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore)).
  2.  L'ammontare  dell'imposta  principale non puo` essere in nessun
caso  ((  inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 11 della
tariffa,  parte  prima,  salvo  quanto  disposto dagli articoli 5 e 7
della tariffa stessa. ))

	        
	      
                               Art. 42
           Imposta principale, suppletiva e complementare

  ((   1.   E'   principale  l'imposta  applicata  al  momento  della
registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere
errori  od  omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi
di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
e'  suppletiva  l'imposta  applicata  successivamente  se  diretta  a
correggere   errori   od  omissioni  dell'ufficio;  e'  complementare
l'imposta applicata in ogni altro caso. ))
  2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli
atti  non  presentati  per  la  registrazione  o in aggiunta a quella
assolta  all'atto  della  registrazione  e` riscossa dall'ufficio nei
modi e nei termini indicati nel titolo quinto.

	        
	      
Titolo IV
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
                              Art. 43.
                           Base imponibile
  1.  La  base  imponibile,  salvo  quanto  disposto  negli  articoli
seguenti, e` costituita:
    a)  per  i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di
diritti  reali  dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto
ovvero,   per   gli  atti  sottoposti  a  condizione  sospensiva,  ad
approvazione  o  ad  omologazione,  alla  data  in cui si producono i
relativi effetti traslativi o costitutivi;
    b)  per  le  permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40,
dal  valore  del  bene  che da` luogo all'applicazione della maggiore
imposta;
    c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione
di  fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione
di  altra  obbligazione  di  fare, dal valore del bene ceduto o della
prestazione  che  da`  luogo all'applicazione della maggiore imposta,
salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;
    d)  per  le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per
la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
    e)  per  gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non
costituisce  corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione
di  una  precedente  obbligazione,  dall'ammontare  dell'obbligazione
assunta  o  estinta  e,  se questa ha per oggetto un bene diverso dal
denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
    f)  per  gli  atti  con  i  quali viene prestata garanzia reale o
personale,  dalla  somma  garantita;  se  la  garanzia e` prestata in
denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se
inferiore alla somma garantita;
    g) ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488
    h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere
precedenti,  aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale,
dall'ammontare  dei  corrispettivi  in  denaro  pattuiti per l'intera
durata del contratto;
    i)   per  i  contratti  relativi  ad  operazioni  soggette  e  ad
operazioni  non  soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore
delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.
    2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte
per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
    3.  I  prezzi  o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro
sono  ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto,
sempreche`  le  parti  non  abbiano stabilito nei loro rapporti altra
data di ragguaglio.
  4.  Le  disposizioni  del  comma  1  valgono  anche  per  gli  atti
dell'autorita`  giudiziaria,  di  cui all'art. 37, relativi agli atti
indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti. ((41))
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  23  dicembre  2005,  n.  266,  (con  l'art. 1 comma 497) ha
disposto  che  " in deroga alla disciplina del presente articolo, per
le  sole  le  sole  cessioni  fra  persone  fisiche  che non agiscano
nell'esercizio  di attivita' commerciali, artistiche o professionali,
aventi  ad  oggetto  immobili ad uso abitativo e relative pertinenze,
all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al
notaio,  la  base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  di registro,
ipotecarie   e  catastali  e'  costituita  dal  valore  dell'immobile
determinato  ai  sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del testo unico
di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,
indipendentemente  dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Gli
onorari notarili sono ridotti del 20 per cento".

	        
	      
                              Art. 44.
            Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi

    1.  Per  la  vendita  di  beni mobili e immobili fatta in sede di
  espropriazione  forzata  ovvero all'asta pubblica e per i contratti
  stipulati  o  aggiudicati  in  seguito  a  pubblico incanto la base
  imponibile  e'  costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito,
  nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile,
  della parte gia' assoggettata all'imposta.
    2.  Per  l'espropriazione  per pubblica utilita' e per ogni altro
  atto  della  pubblica  autorita'  traslativo  o  costitutivo  della
  proprieta'  di  beni  mobili  o  immobili o di aziende e di diritti
  reali  sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare
  definitivo  dell'indennizzo.  In  caso  di trasferimento volontario
  all'espropriante  nell'ambito della procedura espropriativa la base
  imponibile e' costituita dal prezzo.

	        
	      
                              Art. 45.
         Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato

    1.  Per  gli  atti  concernenti  le concessioni di cui all'art. 5
  della  parte  prima  della  tariffa,  nonche' per gli atti portanti
  trasferimento  di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad
  amministrazioni   dello   Stato,  compresi  gli  organi  dotati  di
  personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico
  erariale  in  base  a  disposizioni di legge, la base imponibile e'
  costituita,  rispettivamente  dall'ammontare  del  canone ovvero da
  quello del corrispettivo pattuito.

	        
	      
                              Art. 46.
                         Rendite e pensioni

    1.   Per  la  costituzione  di  rendite  la  base  imponibile  e'
  costituita  dalla  somma  pagata  o  dal valore dei beni ceduti dal
  beneficiario  ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la
  costituzione  di  pensioni  la  base  imponibile  e' costituita dal
  valore della pensione.
    2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
      a)  dal  ((ventuplo))  dell'annualita'  se si tratta di rendita
  perpetua o a tempo indeterminato;
      b)  dal  valore  attuale  dell'annualita',  calcolato al saggio
  legale  di  interesse,  ma in nessun caso superiore al ((ventuplo))
  dell'annualita',  se  si  tratta  di  rendita  o  pensione  a tempo
  determinato;
      c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per
  il  coefficiente  indicato nel prospetto allegato al presente testo
  unico,  applicabile  in  relazione  all'eta' della persona alla cui
  morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
    3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a
  favore  di  piu'  persone,  che  debba  cessare con la morte di una
  qualsiasi  di  esse,  e'  determinato  a norma della lettera c) del
  comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.
  Se  la  rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di
  piu'  persone  con  diritto di accrescimento tra loro, il valore e'
  determinato   tenendo   conto   dell'eta'   del  piu'  giovane  dei
  beneficiari.
    4.  La  rendita  o  pensione a tempo determinato, con clausola di
  cessazione  per  effetto  della  morte del beneficiario prima della
  scadenza,  e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma
  2,  ma  il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi
  previsti  dalla  successiva  lettera c) con riferimento alla durata
  massima della rendita o pensione.
    5.  Le  disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano con riferimento
  alla  persona  alla  cui morte deve cessare la corresponsione della
  rendita   o   della   pensione  se  tale  persona  e'  diversa  dal
  beneficiario.

	        
	      
                              Art. 47.
                               Enfiteusi

    1.  Per  la  costituzione  di enfiteusi e per la devoluzione o la
  cessione   del   diritto  dell'enfiteuta,  la  base  imponibile  e'
  costituita  dal  ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal
  valore del diritto dell'enfiteuta.
    2.  Per  l'affrancazione  la  base imponibile e' costituita dalla
  somma dovuta dall'enfiteuta.
    3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta
  dall'enfiteuta   per   l'affrancazione.   Il   valore  del  diritto
  dell'enfiteuta  e'  pari  alla differenza tra il valore della piena
  proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.

	        
	      
                              Art. 48.
  Valore della nuda proprieta',     dell'usufrutto,     dell'uso    e
                            dell'abitazione

    1.  Per  il  trasferimento della proprieta' gravata da diritto di
  usufrutto,  uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla
  differenza   fra   il   valore  della  piena  proprieta'  e  quello
  dell'usufrutto,   uso   o  abitazione.  Il  valore  dell'usufrutto,
  dell'uso  e  dell'abitazione  e  determinato  a norma dell'art. 46,
  assumendo  come  annualita'  l'ammontare  ottenuto moltiplicando il
  valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.

	        
	      
                              Art. 49.
                                Crediti

    1.  Per  i  crediti  la  base  imponibile  e' costituita dal loro
  importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per
  i  crediti  infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data
  dell'atto  con  il  quale  sono  stati costituiti o ceduti, la base
  imponibile  e'  costituita  dal  loro  valore  attuale calcolato al
  saggio legale di interesse.

	        
	      
                               Art. 50
     ((Atti ed operazioni concernenti societa`, enti, consorzi,
    associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole

  1.  Per  gli  atti  costitutivi  e per gli aumenti di capitale o di
patrimonio  di societa' o di enti, diversi dalle societa', compresi i
consorzi,  le  associazioni e le altre organizzazioni di persone o di
beni  con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo
o  principale,  l'esercizio  di attivita' commerciali o agricole, con
conferimento  di  immobili  o  diritti  reali  immobiliari,  la  base
imponibile  e'  costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al
netto  delle  passivita' e degli oneri accollati alle societa', enti,
consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole,
nonche'  delle  spese  e  degli  oneri  inerenti  alla costituzione o
all'esecuzione  dell'aumento  calcolati  forfetariamente nella misura
del  2  per  cento  del  valore  dichiarato fino a lire 200 milioni e
dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non
superiore a lire 1 miliardo. ))

	        
	      
                              Art. 51.
                     Valore dei beni e dei diritti

    1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni
  o  dei  diritti,  salvo  il  disposto  dei commi successivi, quello
  dichiarato  dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il
  corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
    2.  Per  gli  atti  che hanno per oggetto beni immobili o diritti
  reali  immobiliari  e  per  quelli  che hanno per oggetto aziende o
  diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in
  comune commercio.
    3.  Per  gli  atti  che hanno per oggetto beni immobili o diritti
  reali  immobiliari  l'ufficio  del registro, ai fini dell'eventuale
  rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai
  trasferimenti  a  qualsiasi  titolo  e  alle,  divisioni  e perizie
  giudiziarie,  anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o
  a  quella  in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo,
  che  abbiano  avuto  per  oggetto  gli  stessi  immobili o altri di
  analoghe  caratteristiche  e condizioni, ovvero al reddito netto di
  cui   gli   immobili  sono  suscettibili,  capitalizzato  al  tasso
  mediamente  applicato  alla detta data e nella stessa localita' per
  gli  investimenti  immobiliari,  nonche'  ad ogni altro elemento di
  valutazione,  anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite
  dai comuni.
    4.  Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su
  di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con
  riferimento   al   valore   complessivo  dei  beni  che  compongono
  l'azienda,   compreso  l'avviamento  ed  esclusi  i  beni  indicati
  nell'art.  7  della parte prima della tariffa ((e art. 11-bis della
  tabella)),  al  netto  delle  passivita' risultanti dalle scritture
  contabili  obbligatorie  o  da  atti  aventi data certa a norma del
  codice  civile,  tranne quelle che l'alienante si sia espressamente
  impegnato  ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato
  art. 7 della parte prima della tariffa.
    L'ufficio  puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai
  fini  di  altre  imposte  e  puo' procedere ad accessi, ispezioni e
  verifiche  secondo  le disposizioni relative all'imposta sul valore
  aggiunto.

	        
	      
                              Art. 52.

         Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
  1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e
4  dell'articolo  51  hanno  un  valore  venale  superiore  al valore
dichiarato  o  al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto
alla  rettifica  e  alla liquidazione della maggiore imposta, con gli
interessi e le sanzioni.
  2.  L'avviso  di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta
deve  contenere  l'indicazione  del  valore attribuito a ciascuno dei
beni  o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo
51  in  base  ai  quali  e`  stato  determinato,  l'indicazione delle
aliquote  applicate  e  del  calcolo  della maggiore imposta, nonche`
dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
  2-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve  indicare i presupposti di
fatto  e  le  ragioni  giuridiche  che  lo  hanno  determinato. Se la
motivazione  fa  riferimento  ad  un  altro  atto  non conosciuto ne'
ricevuto  dal  contribuente, questo deve essere allegato all'atto che
lo  richiama  salvo  che  quest'ultimo  non ne riproduca il contenuto
essenziale.   L'accertamento  e'  nullo  se  non  sono  osservate  le
disposizioni di cui al presente comma.
  3.  L'avviso  e` notificato nei modi stabiliti per le notificazioni
in  materia  di  imposte  sui  redditi dagli ufficiali giudiziari, da
messi  speciali  autorizzati  dagli  uffici  del  registro o da messi
comunali o di conciliazione.
  4.  Non  sono  sottoposti  a rettifica il valore o il corrispettivo
degli  immobili,  iscritti  in  catasto  con attribuzione di rendita,
dichiarato  in  misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque
(2)  volte  il  reddito  dominicale  risultante  in  catasto e, per i
fabbricati,   a   cento  volte  il  reddito  risultante  in  catasto,
aggiornati  con  i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito,
ne`  i  valori  o  corrispettivi  della nuda proprieta` e dei diritti
reali  di  godimento  sugli  immobili stessi dichiarati in misura non
inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47
e  48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei
coefficienti  stabiliti  per le imposte sui redditi hanno effetto per
gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli
atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  dal  decimo  quinto  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  dei  decreti previsti dagli
articoli  87  e  88  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,  nonche`  per  le  scritture  private  non
autenticate   presentate  per  la  registrazione  da  tale  data.  La
disposizione  del  presente  comma non si applica per i terreni per i
quali   gli   strumenti   urbanistici   prevedono   la   destinazione
edificatoria.
  5.  I moltiplicatori di settantacinque e cento volte possono essere
modificati,  in  caso  di sensibili divergenze dai valori di mercato,
con  decreto  del  Ministro  delle  finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.  Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici formati,
per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati
o   emanati   dal   decimo  quinto  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  decreto  nonche`  per  le  scritture  private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data.(38) (39)
  5-bis.   Le   disposizioni  dei  commi  4  e  5  non  si  applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse
da  quelle  disciplinate  dall'articolo  1, comma 497, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.
--------------
AGGIORNAMENTO (38)
  La  L.  24 dicembre 2003 n. 350 ha disposto (con l'art. 1 comma 63)
che  "a  decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5  dell'articolo  52  del  testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento".
--------------
AGGIORNAMENTO (39)
  Il  D.L.  12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla
L.  30  luglio 2004 n. 191 ha disposto (con l'art. 1-bis comma 7) che
"per  i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli
fini   delle   imposte   di   registro,  ipotecaria  e  catastale,  i
moltiplicatori  previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,  di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma
63,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per
cento.  La  disposizione  del periodo precedente si applica agli atti
pubblici  formati,  agli  atti  giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture  private  autenticate e a quelle non autenticate presentate
per  la  registrazione,  alle  successioni apertesi ed alle donazioni
fatte  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
--------------
AGGIORNAMENTO
  L'articolo  2  comma  45 del d.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con
mod.   con   L.   24  novembre  2006,  n.  286  ha  disposto  che  il
moltiplicatore  previsto  dal  comma  5,  da  applicare  alle rendite
catastali  dei  fabbricati  classificati  nel  gruppo catastale B, e'
rivalutato nella misura del 40 per cento.

	        
	      
                             Art. 52-bis
       (((Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di
                             locazione)

1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42,
comma  1,  e'  esclusa  qualora  l'ammontare  del canone di locazione
relativo  ad  immobili,  iscritti  in  catasto  con  attribuzione  di
rendita,  risulti  dal  contratto  in  misura non inferiore al 10 per
cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52,
comma  4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri
di  liquidazione  dell'imposta  per  le  annualita'  successive  alla
prima)).

	        
	      
                              Art. 53.
               Atti sprovvisti di indicazioni necessarie

    1.  Se  l'atto  non  contiene  la  dichiarazione  di  valore  ne'
  l'indicazione   del  corrispettivo,  l'ufficio  determina  la  base
  imponibile,   salva   l'applicazione  dell'art.  52  nelle  ipotesi
  previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
    2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume
  come  tale  quella  in  cui  e'  eseguita  la  registrazione, salva
  l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.

	        
	      
                               Art. 53
               (((Attribuzioni e poteri degli uffici)

  1.  Le  attribuzioni  e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai
fini  dell'imposta  di  registro,  nonche' delle imposte ipotecaria e
catastale  previste  dal testo unico di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347;))

	        
	      
Titolo V
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
                              Art. 54.
           Riscossione dell'imposta in sede di registrazione

    1.  All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve
  pagare  l'imposta  liquidata  a  norma  del  comma  1 dell'art. 16,
  ovvero,  se  la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello
  stesso   articolo,   depositare  la  somma  che  l'ufficio  ritiene
  corrispondente  all'imposta  dovuta.  Della  somma depositata viene
  rilasciata ricevuta.
    2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti
  al  pagamento  o  al  deposito  di  cui al comma 1 limitatamente ai
  decreti  di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli
  atti da essi ricevuti.
    3.  Per  gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento
  dell'imposta  deve  essere  effettuato,  entro il termine di cui al
  comma  5,  dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e'
  richiesta la registrazione.
    4.  In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a
  norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
    5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma
  dell'art.  15,  l'ufficio  del registro notifica apposito avviso di
  liquidazione  al  soggetto  o  ad  uno  dei  soggetti  obbligati al
  pagamento  dell'imposta,  con invito ad effettuare entro il termine
  di  sessanta  giorni  il  pagamento dell'imposta e, se dallo stesso
  dovuta,  della  pena  pecuniaria  irrogata  per omessa richiesta di
  registrazione.  Nell'avviso  devono  essere  indicati  gli  estremi
  dell'atto  da  registrare  o  il  fatto da denunciare e la somma da
  pagare.

	        
	      
                              Art. 55.
      Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione

    1.  Il  pagamento  dell'imposta  complementare,  dovuta  in  base
  all'accertamento  del valore imponibile o alla presentazione di una
  delle  denunce  previste  dall'art.  19, deve essere eseguito entro
  sessanta  giorni  da  quello  in  cui e' avvenuta la notifica della
  relativa liquidazione.
    2.  Il  pagamento  delle  imposte suppletive deve essere eseguito
  entro  sessanta  giorni  da  quello  in cui e' avvenuta la notifica
  della relativa liquidazione.
    3.    Il    pagamento   delle   imposte,   ((e   delle   sanzioni
  amministrative))  eseguito  successivamente alla registrazione deve
  risultare   da   apposita   quietanza   indicante  gli  estremi  di
  registrazione  dell'atto  e  le  generalita'  del  soggetto  che ha
  eseguito il pagamento.
    4.  Per  gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle
  leggi  26  gennaio  1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile
  1978, n. 130.

	        
	      
                              Art. 56.
  Riscossione in pendenza di giudizio,    riscossione    coattiva   e
                              privilegio

    1.  Il  ricorso  del  contribuente non sospende la riscossione, a
  meno che si tratti:
    a)  di  imposta complementare per il maggior valore accertato. In
  tal  caso  la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro
  il  termine  di  cui  all'articolo  55,  per due terzi dell'imposta
  liquidata  sul  valore risultante dalla decisione della commissione
  tributaria  di  primo  grado e per il resto dopo la decisione della
  commissione  di  secondo  grado,  in ogni caso al netto delle somme
  gia'  riscosse;  la direzione regionale delle entrate, se ricorrono
  gravi  motivi,  puo'  sospendere la riscossione fino alla decisione
  della   commissione   tributaria   di  primo  grado.  Se  l'imposta
  riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e'
  inferiore  a  quella  gia'  riscossa, il contribuente ha diritto al
  rimborso  della  differenza  entro  sessanta  giorni dalla notifica
  della d;
  l'intendente   di   finanza,   ove  ricorrano  gravi  motivi,  puo'
  sospendere  la riscossione fino alla decisione della commissione di
  primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della
  commissione  tributaria  e'  inferiore  a  quella  gia' riscossa il
  contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta
  giorni  dalla  notifica  della  decisione, che deve essere eseguita
  anche su richiesta del contribuente;
      b)  di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la
  decisione  della  commissione  tributaria  centrale  o  della corte
  d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
    2.  Il  pagamento  delle imposte, di cui al comma 1 ,richieste in
  relazione  alle decisioni delle commissioni tributarie, deve essere
  effettuato,  con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla
  notifica dell'avviso di liquidazione.
    3.((COMMA ABROGATO DAL D.Lgs. 18 DICEMBRE 1997, n.473))
    4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse,
  delle  pene  pecuniarie  e  degli interessi di mora si applicano le
  disposizioni  degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14
  aprile  1910,  n.  639.  Lo  Stato  ha  privilegio secondo le norme
  stabilite  dal  codice  civile.  Il  privilegio  si estingue con il
  decorso di cinque anni dalla data di registrazione.

	        
	      
                              Art. 57.


                   Soggetti obbligati al pagamento
  1.  Oltre  ai  pubblici  ufficiali,  che  hanno redatto, ricevuto o
autenticato  l'atto,  e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la
registrazione,  sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta
le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto
o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19  e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli
633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
  ((  1-bis.  Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera  d-bis),  sono  solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta
per   le  scritture  private  non  autenticate  di  natura  negoziale
stipulate  a  seguito  della  loro attivita' per la conclusione degli
affari. ))
  2.  La  responsabilita`  dei  pubblici  ufficiali non si estende al
pagamento delle imposte complementari e suppletive.
  3.  Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva
apposta   ad   un  atto  sono  solidalmente  obbligate  al  pagamento
dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce
i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
  4.  L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto
ad una delle parti contraenti e` a carico esclusivamente di questa.
  5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli
presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento
dell'imposta e` esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
  6.  Se  un  atto, alla cui formazione hanno partecipato piu` parti,
contiene   piu`  disposizioni  non  necessariamente  connesse  e  non
derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo
di  ciascuna  delle  parti al pagamento delle imposte complementari e
suppletive  e` limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali
essa ha partecipato.
  7.  Nei  contratti in cui e` parte lo Stato, obbligata al pagamento
dell'imposta  e` unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga
all'art.  8  della  legge  27  luglio 1978, n. 392, sempreche` non si
tratti  di  imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la
registrazione delle amministrazioni dello Stato.
  8.  Negli  atti  di  espropriazione  per  pubblica  utilita`  o  di
trasferimento  coattivo  della  proprieta`  o  di  diritti  reali  di
godimento   l'imposta   e`   dovuta  solo  dall'ente  espropriante  e
dall'acquirente  senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8
della  legge  27  luglio  1978,  n.  392;  l'imposta non e` dovuta se
espropriante o acquirente e` lo Stato.

	        
	      
                              Art. 58.
                  Surrogazione all'amministrazione

    1.  I  soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno
  pagato  l'imposta,  si  surrogano  in  tutte  le  ragioni, azioni e
  privilegi  spettanti  all'amministrazione  finanziaria  e  possono,
  esibendo  un  certificato  dell'ufficio  del registro attestante la
  somma  pagata,  richiedere  al  giudice del luogo in cui ha sede il
  loro  ufficio  ingiunzione  di pagamento nei confronti dei soggetti
  nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
    2.  L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art.
  642   del   codice   di   procedura   civile.  Non  e'  ammissibile
  l'opposizione  fondata  sul  motivo che le imposte pagate non erano
  dovute o erano dovute in misura minore.

	        
	      
                              Art. 59.
                       Registrazione a debito

  1.  Si  registrano  a  debito,  cioe` senza contemporaneo pagamento
delle imposte dovute:
    a)  le  sentenze,  i  provvedimenti  e gli atti che occorrono nei
procedimenti    contenziosi    nei    quali   sono   interessate   le
amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al
beneficio  del ((patrocinio a spese dello Stato)) quando essi vengono
formati  d'ufficio  o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti;
la  registrazione  a  debito  non e` ammessa per le sentenze portanti
trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura;
    b)  gli  atti  formati  nell'interesse  dei  soggetti di cui alla
lettera
    a)  dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari
per   l'ulteriore   corso  del  procedimento  stesso  o  per  la  sua
definizione;
    c) gli atti relativi alla procedura fallimentare ((...));
    d)  le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto
da fatti costituenti reato.

	        
	      
                              Art. 60.
                Modalita' per la registrazione a debito

    1.  La  registrazione  a  debito si esegue a norma dell'art. 16 a
  condizione  che  nel contesto o a margine dell'originale di ciascun
  atto  sia  indicato  che questo e' compilato o emanato ad istanza o
  nell'interesse  dell'amministrazione  dello Stato o della persona o
  dell'ente  morale  ammesso  al  gratuito  patrocinio,  facendosi in
  quest'ultimo  caso  menzione della data del decreto di ammissione e
  dell'autorita'  giudiziaria  che lo ha emanato. Per i provvedimenti
  emessi   d'ufficio   si   deve  inoltre  fare  menzione  di  questa
  circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
    2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere
  indicata  la  parte  obbligata  al  risarcimento del danno, nei cui
  confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

	        
	      
                              Art. 61.

              Recupero delle imposte prenotate a debito

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
  2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i
cancellieri,  i  procuratori  e  le parti devono pagare in proprio le
imposte  dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione
a  debito,  quando  non hanno osservato le disposizioni contenute nel
precedente  articolo  ovvero  quando  di tali atti hanno fatto un uso
diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.

	        
	      
Titolo VI
DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 62.
               Nullita' dei patti contrari alla legge

    1.  I  patti contrari alle disposizioni del presente testo unico,
  compresi  quelli  che  pongono  l'imposta e le eventuali sanzioni a
  carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.

	        
	      
                              Art. 63.
                    Comunicazione di atti e notizie

    1.  Soggetti di cui all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici
  devono,  se  richiesti,  comunicare  agli;  uffici  del registro le
  notizie  occorrenti  ai  fini  dell'applicazione,  dell'imposta.  I
  pubblici  ufficiali,  di  cui  all'art. 10, lettere b) e c), devono
  inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e
  copie degli atti da loro conservati.((1))
    2.  Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi
  all'originale,  devono  essere  trasmessi  gratuitamente entro otto
  giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu'
  breve.
    3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
  testamenti.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Si  riporta  in  nota  il testo del comma 1 del presente articolo a
  seguito della modifica introdotta dall'errata corrige in G.U.
  12/05/1986  n.  108:  "1.  ((I  soggetti))  di  cui Soggetti di cui
  all'art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti,
  comunicare  agli; uffici del registro le notizie occorrenti ai fini
  dell'applicazione,  dell'imposta.  I  pubblici  ufficiali,  di  cui
  all'art.  10,  lettere  b)  e  c),  devono inoltre trasmettere agli
  uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro
  conservati." La suddeta modifica entra in vigore il 12/05/1986.

	        
	      
                              Art. 64.
       Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

    1.  I  pubblici  ufficiali  devono  indicare  negli  atti da loro
  formati  gli  estremi  della  registrazione  degli  atti soggetti a
  registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.

	        
	      
                              Art. 65.
               Divieti relativi agli atti non registrati

    1.  I  pubblici  ufficiali  non possono menzionare negli atti non
  soggetti  a  registrazione  in  termine  fisso da loro formali, ne'
  allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a base
  dei  loro  provvedimenti,  atti soggetti a registrazione in termine
  fisso non registrati.
    2.   Gli   impiegati  dell'amministrazione  statale,  degli  enti
  pubblici  territoriali  e  dei  rispettivi  organi di controllo non
  possono   ricevere   in  deposito  ne  assumere  a  base  dei  loro
  provvedimenti  atti  soggetti  a registrazione in termine fisso non
  registrati.  Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera
  e) del comma 2 dell'art. 66.
    3.  Gli  impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito
  atti  soggetti  a  registrazione  in caso d'uso e assumere gli atti
  depositati  a  base  dei  loro  provvedimenti,  ma  sono  tenuti  a
  trasmettere  gli  atti  stessi  in originale o in copia autenticata
  all'ufficio del registro ai fini della registrazione d'ufficio.
    4.   Gli   impiegati   delle   camere  di  commercio,  industria,
  artigianato  e  agricoltura  e gli impiegati addetti alla tenuta di
  albi   previsti   dalle   vigenti   leggi   non  possono  procedere
  all'iscrizione  di  societa' nell'anagrafe delle ditte o negli albi
  se non venga prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la
  costituzione della societa'.
    5. Rimane fermo il disposto degli articoli 2669 e 2836 del codice
  civile  per  gli  atti  da  trascrivere  o  iscrivere  nei registri
  immobiliari.
    6.  I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti
  allegati  alle citazioni, ai ricorsi e agli scritti defensionali, o
  comunque  prodotti  o  esibiti davanti a giudici e arbitri, ne' per
  quelli  indicati  nei  provvedimenti  giurisdizionali  o  nei  lodi
  arbitrali.  Quando tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e'
  emesso  in  base  a  tali  atti,  questi  devono  essere inviati in
  originale   o  in  copia  autenticata  al  competente  ufficio  del
  registro,  insieme  con  il provvedimento, a cura del cancelliere o
  del  segretario, e insieme con il lodo a cura del cancelliere della
  pretura   presso  la  quale  e'  stato  depositato  ai  fini  della
  dichiarazione  di  esecutivita'; in questo caso gli atti in base ai
  quali   e'  stato  emesso  il  lodo  devono  essere  depositati  in
  cancelleria dalla parte interessata, insieme con questo.
    7.  Gli  atti  in  base  ai quali sono stati emessi provvedimenti
  giurisdizionali  non soggetti a registrazione, di cui alla tabella,
  devono   essere  inviati  all'ufficio  del  registro,  a  cura  del
  cancelliere  o  del  segretario,  entro trenta giorni dalla data di
  pubblicazione degli stessi.

	        
	      
                              Art. 66.
  Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

    1.  I  soggetti  indicati  nell'art. 10, lettere b) e e), possono
  rilasciare  originali,  copie  ed  estratti  degli  atti soggetti a
  registrazione  in  termine fisso da loro formati o autenticati solo
  dopo  che  gli  stessi sono stati registrati, indicando gli estremi
  della   registrazione,   compreso   l'ammontare  dell'imposta,  con
  apposita attestazione da loro sottoscritta.
    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
      a)  agli  originali,  copie  ed  estratti  di sentenze ed altri
  provvedimenti  giurisdizionali,  o  di atti formati dagli ufficiali
  giudiziari   e   dagli   uscieri,   che  siano  rilasciati  per  la
  prosecuzione del giudizio;
      b)  agli  atti  richiesti  d'ufficio ai fini di un procedimento
  giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
      c)   alle  copie  degli  atti  destinate  alla  trascrizione  o
  iscrizione nei registri immobiliari;
      d)  alle  copie  degli  atti  occorrenti  per l'approvazione od
  omologazione;
      e)  alle  copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per
  legge a depositare presso pubblici uffici.
    3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale,
  sulla  copia  o  sull'estratto rilasciati prima della registrazione
  l'indicazione dell'uso.((34))
---------------
AGGIORNAMENTO (34)
  La  Corte  Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre
2002  n.  522  (in  s.s.  relativa  alla  G.U.  11/12/2002  n. 49) ha
dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  66  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131
(Approvazione   del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  di  registro),  nella  parte  in  cui  non  prevede che la
disposizione   di   cui  al  comma  1  non  si  applica  al  rilascio
dell'originale  o della copia della sentenza o di altro provvedimento
giurisdizionale,   che   debba   essere   utilizzato   per  procedere
all'esecuzione forzata".

	        
	      
                              Art. 67.
          Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

    1.  I  soggetti  indicati  nell'art.  10, lettere b) e c), i capi
  delle   amministrazioni   pubbliche   ed   ogni  altro  funzionario
  autorizzato  alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un
  apposito  repertorio  tutti  gli  atti  del loro ufficio soggetti a
  registrazione in termine fisso.
    2.  Gli  atti  devono  essere  annotati sul repertorio giorno per
  giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e per ordine di numero
  con   l'indicazione   della   data   e   del   luogo   dell'atto  o
  dell'autenticazione,  delle generalita' e del domicilio o residenza
  delle   parti,  della  natura  e  del  contenuto  dell'atto  e  del
  corrispettivo  pattuito.  A  margine dell'annotazione devono essere
  indicati gli estremi della registrazione.
    3.  Negli  uffici  amministrativi, nei quali piu' funzionari sono
  incaricati della stipulazione degli atti, non si puo' tenere che un
  solo  repertorio,  salva  espressa  autorizzazione della competente
  intendenza di finanza.
    4.  I  fogli dei repertori di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
  numerati e vidimati dal pretore competente per territorio, salvo
per i notai quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
((4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e 2, i
  cancellieri  desumono  gli  elementi  riguardanti il domicilio o la
  residenza  anagrafica  delle parti dagli atti del procedimento. Nel
  caso   di  elezione  di  domicilio  l'acquisizione  degli  elementi
  anzidetti  e'  effettuata tramite il domiciliatario o gli organi di
  polizia tributaria)).

	        
	      
                              Art. 68.
                      Controllo del repertorio

    1. I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo
  a  ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del
  registro   competente  per  territorio,  presentare  il  repertorio
  all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
    2.  L'ufficio  del registro, dopo aver controllato la regolarita'
  della  tenuta  del  repertorio  e della registrazione degli atti in
  esso   iscritti,   nonche'   la  corrispondenza  degli  estremi  di
  registrazione  ivi  annotati  con  le  risultanze  dei  registri di
  formalita'  di  cui  all'art.  16 e dopo aver rilevato le eventuali
  violazioni  e  tutte le notizie utili, appone il proprio visto dopo
  l'ultima  iscrizione indicando la data di presentazione e il numero
  degli  atti  iscritti  o  dichiarando che non ha avuto luogo alcuna
  iscrizione.
    3.  L'ufficio  non  puo'  trattenere il repertorio oltre il terzo
  giorno non festivo successivo a quello di presentazione.

	        
	      
Titolo VII
SANZIONI
                              Art. 69.
  (((Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione
                     della denuncia)

    1.  Chi  omette  la  richiesta  di registrazione degli atti e dei
  fatti  rilevanti  ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la
  presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con
  la  sanzione  amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per
  cento dell'imposta dovuta.)).

	        
	      
                              Art. 70.

      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n.473))

	        
	      
                              Art. 71.
                 (((Insufficiente dichiarazione di valore)

    1.  Se  il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di
  cui  al  terzo  e  al  quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un
  quarto,   supera   quello   dichiarato,   si  applica  la  sanzione
  amministrativa  dal  cento  al  duecento  per  cento della maggiore
  imposta  dovuta.  Per  i  beni  e  i diritti di cui al quarto comma
  dell'articolo  52 la sanzione si applica anche se la differenza non
  e' superiore al quarto del valore accertato.))

	        
	      
                              Art. 72.
                     (((Occultazione di corrispettivo)

     1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto,
  si  applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento
  per  cento  della  differenza  tra  l'imposta  dovuta e quella gia'
  applicata  in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia,
  l'importo   della   sanzione   eventualmente   irrogata   ai  sensi
  dell'articolo 71.))

	        
	      
                              Art. 73.
       (((Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio)

    1.  Per  l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo
  comma  dell'articolo  68,  i  pubblici ufficiali sono puniti con la
  sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni.
  2.  I  pubblici  ufficiali  che non hanno osservato le disposizioni
  dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
  un  milione  a  lire  quattro  milioni.  3. Se la presentazione del
  repertorio  avviene  con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero
  la   sua   regolarizzazione   non  avviene  nel  termine  stabilito
  dall'amministrazione   finanziaria  i  pubblici  ufficiali  possono
  essere  sospesi  dalle  funzioni per un periodo non superiore a sei
  mesi.  4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio
  del  registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della
  sanzione accessoria prevista dal comma 3.))

	        
	      
                              Art. 74.


                          Altre infrazioni
  1.  Chi  dichiara  di  non  possedere, rifiuta di esibire o sottrae
comunque   all'ispezione   le   scritture   contabili  rilevanti  per
l'applicazione  dell'articolo  51,  quarto comma, e chi non ottempera
alle  richieste  degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63,
e`  punito  con  la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni.
  ((  1-bis.  Per  le  violazioni  conseguenti  alle richieste di cui
all'articolo  53-bis,  si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. ))

	        
	      
                              Art. 75.

      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 n.473))

	        
	      
Titolo VIII
DECADENZA E PRESCRIZIONE
                               Art. 76
                 Decadenza dell'azione della finanza

  1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art.
5  non  presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena
di  decadenza,  nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma
degli   articolo   13  e  14,  avrebbe  dovuto  essere  richiesta  la
registrazione  o,  a  norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e`
verificato  il  fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello
stesso  termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere
presentate,  deve  essere  richiesta  l'imposta  dovuta  in base alle
denunce prescritte all'art. 19.
  1  bis.  L'avviso  di  rettifica  e  di liquidazione della maggiore
imposta  di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro
il  termine  di  decadenza  di  due  anni  dal pagamento dell'imposta
proporzionale.
  2.  Salvo  quanto  disposto  nel comma 1 bis, l'imposta deve essere
richiesta,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di  tre anni
decorrenti,   per  gli  atti  presentati  per  la  registrazione  ((o
registrati per via telematica)):
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta
principale;
b) dalla  data  in  cui  e`  stata  presentata  la  denuncia  di  cui
   all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data
   della  notificazione  della decisione delle commissioni tributarie
   ovvero dalla data in cui la stessa e` divenuta definitiva nel caso
   in  cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e
   di  liquidazione  della maggiore imposta. Nel caso di occultazione
   di  corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla
   data di registrazione dell'atto;
c) dalla  data  di  registrazione  dell'atto  ovvero  dalla  data  di
   presentazione  della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta
   di imposta suppletiva.
  3.  L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al
contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.
  4.  La  soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a
pena  di  decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui
le  stesse  si riferiscono e, se questa non e` dovuta, nel termine di
cinque anni dal giorno in cui e` avvenuta la violazione.
  5.  L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta
in  caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto
ai sensi dell'art. 6.

	        
	      
                              Art. 77.
               Decadenza dell'azione del contribuente

    1.  Il  rimborso  dell'imposta,  della  soprattassa,  della  pena
  pecuniaria  e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena
  di  decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la
  sanzione e' stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento
  ovvero,  se  posteriore,  da quello in cui e' sorto il diritto alla
  restituzione.
    2.  Per  i  contratti  a prezzo indeterminato, se la restituzione
  dipende  dalla misura dell'imponibile il termine decorre dal giorno
  in cui ne e' stato definitivamente stabilito il minore ammontare.
  Nei  casi  di  cui  alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre
  dalla data di notificazione della decisione.
    3.  La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che
  ha  eseguito  la registrazione, il quale deve rilasciarne ricevuta,
  ovvero  essere  spedita  a mezzo plico raccomandato senza busta con
  avviso di ricevimento.
    4.  Per  gli interessi di mora spettanti al contribuente leggi 26
  gennaio  1961,  n.  29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n.
  130.

	        
	      
                              Art. 78.
                Prescrizione del diritto all'imposta

    1.  Il  credito  dell'amministrazione  finanziaria  per l'imposta
  definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

	        
	      
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 79.
    Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

    1.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e dei relativi
  allegati   modificative,   correttive   o   integrative  di  quelle
  anteriormente  in  vigore  si applicano agli atti pubblici formati,
  agli  atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private
  autenticate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del testo
  unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle
  denunce  presentate  per la registrazione a decorrere da tale data.
  Tuttavia  le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa
  quella  del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti,
  scritture  e  denunce anteriori relativamente ai quali alla data di
  entrata   in   vigore   del   presente  testo  unico  sia  pendente
  controversia  o  non  sia  ancora  decorso  il termine di decadenza
  dell'azione  della  finanza,  fermi  restando  gli  accertamenti di
  maggior  valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte
  gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data
  sia  pendente  controversia  o  sia  stata  presentata  domanda  di
  rimborso.  Per  l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai
  terreni  si  tiene  conto  dei coefficienti stabiliti ai fini delle
  imposte sul reddito per l'anno 1985.
    2.   Ai   fini  dell'applicazione  della  disposizione  contenuta
  nell'art.  52,  comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e
  diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente
  alla  data  di  pubblicazione del presente testo unico, per i quali
  alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di
  maggior  valore,  i  contribuenti possono, senza applicazione della
  pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a
  quello  risultante  dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi
  catastali  aggiornati  con  i  coefficienti  stabiliti  per anno di
  registrazione   dell'atto   relativamente   agli   atti  registrati
  anteriormente  al  1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno
  1985  relativamente  agli  atti  registrati  nel  1986  prima della
  pubblicazione  del  presente  testo  unico.  A tal fine deve essere
  presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in
  vigore  del  presente  testo  unico,  dichiarazione  integrativa in
  duplice  esemplare  conforme  al  modello approvato con decreto del
  Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  L'ufficio,  previo accertamento della conformita' dei due esemplari
  e  apposizione  del  timbro  a  calendario,  ne  restituisce  uno e
  provvede  a  norma  dell'art.  55.  Per  gli  maggior valore aventi
  scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore
  del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.
    3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata
  in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di
  affitto  di  beni  immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,
  deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art.
  12 del presente testo unico.
    4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della
  tariffa  per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta
  fino  a  concorrenza  di quella pagata anteriormente all'entrata in
  vigore  del  presente  testo  unico  in dipendenza del collocamento
  delle obbligazioni.
    5.  La  disposizione  del  comma  4, prima parte, dell'art. 56 ha
  effetto dal 1 gennaio 1973.

	        
	      
                              Art. 80.
                         Altre disposizioni

    1.  La  disposizione  del  comma  3  dell'art.  21, relativa agli
  accolli  di  debiti  e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli
  atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati
  e  per  le  scritture  private  autenticate  o  presentate  per  la
  registrazione  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del
  presente  testo  unico, relativamente ai quali alla data stessa sia
  pendente  controversia  o  non  sia  ancora  decorso  il termine di
  decadenza  dell'azione  della  Finanza  o  quello  dell'azione  del
  contribuente per il rimborso.
    2.  L'imposta  relativa  alla  riunione  dell'usufrutto alla nuda
  proprieta'  trasferita  a  titolo  oneroso con atti posti in essere
  quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si
  applica  solo  se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata
  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto del
  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 634. Non si fa
  luogo  a  rimborso  delle  imposte gia' pagate, salvo i casi in cui
  alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
    3.  Rimangono  ferme,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
  dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della
  Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.

	        
	      
                              Art. 81.
                           Entrata in vigore

    1. Il presente testo unico entra in vigore il 1 luglio 1986.

            Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                 CRAXI

	        
	      
                                TARIFFA

                              PARTE PRIMA(17)
            Atti soggetti a registrazione in termine fisso

                                Art. 1.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di    |
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di |
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la        |
rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di     |
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti     |
coattivi,  salvo  quanto  previsto  dal  successivo        |
periodo:                                                |8 per cento.
---------------------------------------------------------------------
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative              |
pertinenze:                                              |7 per cento
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e      |
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli     |
imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni|
6 societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della  |
legge 9 maggio 1975, n. 153                                |      15%
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse   |
storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1    |
giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga    |
meno agli obblighi della loro conservazione e protezione   |       4%
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non  |
di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro  |
dei lavori  pubblici 2 agosto 1969 (b) , pubblicato nella  |
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto  1969,  ove        |
ricorrano  le condizioni di cui alla nota II-bis)          |      4%
---------------------------------------------------------------------
Se  il  trasferimento avente  per  oggetto  fabbricati  o|
porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta  sul  valore |
aggiunto  ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero   |
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica  26    |
ottobre  1972,  n. 633, ed e' effettuato nei confronti di  |
imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell' |
attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a      |
condizione che  nell'atto  l'acquirente dichiari che intende|
trasferirli entro tre anni:                                |       1%
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a |
favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti |
esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' |
montane                                                    |L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati        |
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi       |L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
Se  il  trasferimento  avviene a favore delle istituzioni  |
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non   |
lucrative di utilita'  sociale  ove  ricorrano  le         |
condizioni  di  cui  alla nota II-quinquies. ...         |L. 250.000.
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione     |
non lucrativa  di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano   |
le condizioni di cui alla nota II-quater):                 |
                                                        |lire 250.000
---------------------------------------------------------------------
((Se  il  trasferimento  ha per oggetto                    |
immobili  compresi  in  piani  urbanistici                 |
particolareggiati diretti all'attuazione   dei  programmi  |
di  edilizia  residenziale  comunque denominati,  a       |
condizione  che  l'intervento  cui  e' finalizzato il     |
trasferimento  venga  completato  entro  cinque  anni     |
dalla  stipula dell'atto:                              |1 per cento))

  Note:

    I)  Per  gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a
  titolo  principale  o da associazioni o societa' cooperative di cui
  agli  articoli  12  e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini
  dell'applicazione  dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve
  produrre  al  pubblico  ufficiale  rogante  la certificazione della
  sussistenza   dei   requisiti  in  conformita'  a  quanto  disposto
  dall'art.  12  della  legge  9  maggio  1975,  n. 153. Il beneficio
  predetto   e'   esteso  altresi'  agli  acquirenti  che  dichiarino
  nell'atto  di  trasferimento  di  voler conseguire i sopra indicati
  requisiti   e   che   entro   il   triennio   producano  la  stessa
  certificazione;  qualora  al  termine  del  triennio  non sia stata
  prodotta   la  documentazione  prescritta  l'ufficio  del  registro
  competente  provvede  al  recupero  della  differenza d'imposta. Si
  decade  dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle
  relative  pertinenze,  diversa  dall'uso agricolo che avvenga entro
  dieci  anni  dal  trasferimento.  Il mutamento di destinazione deve
  essere   comunicato   entro   un   anno  all'ufficio  del  registro
  competente.  In  caso di omessa denuncia si applica una soprattassa
  pari  alla  meta'  della  maggior  imposta dovuta in dipendenza del
  mutamento  della  destinazione.  Nei  casi  in  cui  si  procede al
  recupero  della  differenza di imposta sono dovuti gli interessi di
  mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza
  dal  momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso
  di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
    II)  Ai  fini  dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento la
  parte acquirente:
      a)  ove  gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno
  1939,  n.  1089,  per  i beni culturali dichiarati, deve dichiarare
  nell'atto  di  acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle
  risultanze dei registri immobiliari;
      b)  qualora  il  vincolo  non  sia  stato  ancora  imposto deve
  presentare,    contestualmente    all'atto   da   registrare,   una
  attestazione,   da  rilasciarsi  dall'amministrazione  per  i  beni
  culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura
  di  sottoposizione  dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata
  nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data
  di   registrazione  dell'atto,  non  venga  documentata  l'avvenuta
  sottoposizione del bene al vincolo.
    Le  attestazioni  relative  ai  beni situati nel territorio della
  regione  siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano
  sono  rilasciate  dal  competente  organo della regione siciliana e
  delle province autonome di Trento e Bolzano.
    L'acquirente   decade  altresi'  dal  beneficio  della  riduzione
  d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima
  che  siano  stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e
  protezione,  ovvero  nel caso di mutamento di destinazione senza la
  preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali
  e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per
  consentire  l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli
  immobili   stessi.   L'amministrazione   per  i  beni  culturali  e
  ambientali  da'  immediata  comunicazione  all'ufficio del registro
  delle  violazioni  che  comportano la decadenza. In tal caso, oltre
  alla  normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per
  cento  dell'imposta  stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
  comma  4  dell'art.  55  del testo unico. Dalla data di ricevimento
  della  comunicazione  inizia a decorrere il termine di cui all'art.
  76, comma 2, del testo unico.
II-bis)  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'aliquota del 4 per
cento  agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case
di  abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della
nuda   proprieta',   dell'usufrutto,  dell'uso  e  dell'ambientazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
  a)  che  l'immobile  sia  ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente  ha  o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto
la propria residenza  o,  se  diverso,  in  quello in cui
l'acquirente svolge la propria  attivita'  ovvero,  se  trasferito
all'estero per ragioni di lavoro,  in  quello in cui ha sede o
esercita l'attivita' il soggetto da  cui  dipende  ovvero,  nel caso
in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che
l'immobile sia acquisito come prima casa  sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e'
ubicato   l'immobile  acquistato  deve  essere  resa,  a  pena  di
decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
 b)  che  nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare  esclusivo  o  in  comunione  con  il coniuge dei diritti di
proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione
nel  territorio  del  comune  in  cui  e'  situato  l'immobile  da
acquistare.
 c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere
titolare,  neppure  per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto  il  territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto,
uso,  abitazione  e  nuda  proprieta'  su  altra  casa  di abitazione
acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di
cui  al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22
aprile  1982,  n.  168,  all'articolo  2 del decreto-legge 7 febbraio
1985,  n.  12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile
1985,  n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,
n.  415,  all'articolo  5,  commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992,  n.  14,  20  marzo  1992,  n.  237,  e 20 maggio 1992, n. 293,
all'articolo  2,  commi  2  e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
348,  all'articolo  1,  commi  2  e 3, del decreto-legge 24 settembre
1992,  n.  388,  all'articolo  1,  commi  2 e 3, del decreto-legge 24
novembre  1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio  1993,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75 e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
243.
 2.  In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le
dichiarazioni  di  cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque
riferite  al  momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono
essere  effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di
cui  alle  lettere  a),  b)  e  c) del medesimo comma 1, spettano per
l'acquisto,   anche   se   con   atto   separato,   delle  pertinenze
dell'immobile  di  cui  alla  lettera  a).  Sono  ricomprese  tra  le
pertinenze,  limitatamente  ad  una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie catastali
C/2,  C/6  e  C/7,  che  siano  destinate  a  servizio  della casa di
abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a
titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di
cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni
dalla  data  del  loro  acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria   e   catastale   nella   misura  ordinaria,  nonche'  una
sovrattassa  pari  al 30 per cento delle stesse imposte. Se      si
tratta   di   cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto,
l'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate   presso  cui  sono  stati
registrati i relativi atti deve recuperare  nei    confronti    degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile   in   assenza   di   agevolazioni  e  quella  risultante
dall'applicazione   dell'aliquota   agevolata,  nonche'  irrogare  la
sanzione  amministrativa,  pari  al  30  per  cento  della differenza
medesima. . Sono dovuti gli interessi di  mora  di  cui  al  comma 4
dell'articolo 55 del presente testo unico. Le  predette  disposizioni
non  si  applicano  nel  caso  in  cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con  i  benefici di cui al
presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire
a propria abitazione principale.
II-ter).  Ove  non  si  realizzi  la condizione,   alla   quale  e'
subordinata l'applicazione  dell' aliquota  dell'1  per   cento,  del
ritrasferimento  entro   il  triennio,   le   imposte  di   registro,
ipotecaria  e  catastale  sono  dovute  nella  misura ordinaria  e si
rende applicabile una soprattassa  del  30   per   cento  oltre  agli
interessi di mora di cui al comma 4 dell' articolo  55  del  presente
testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il  termine  per  il
recupero  delle  imposte  ordinarie  da  parte  dell' amministrazione
finanziaria.
II-quater).
A  condizione  che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e  che
realizzi  l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In
caso di dichiarazione mendace o di  mancata  effettiva  utilizzazione
per  lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella
misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al  30  per
cento della stessa imposta.
II-quinquies) A condizione che    la    istituzione    riordinata  in
azienda  di  servizio  o  in organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale  dichiari  nell'atto  che  intende  utilizzare direttamente i
beni per lo svolgimento della propria   attivita'  e   che   realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione
per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella
misura  ordinaria  nonche' una  sanzione amministrativa pari al 30%
dell'imposta stessa. (27)

                                Art. 2.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1 relativi a beni      |
diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel     |
successivo art. 7                                          |       3%
---------------------------------------------------------------------
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a |
favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti|
esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita'|
montane                                                    |L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
2.Contratti  di associazione in partecipazione con         |
apporto di beni  diversi  da  quelli  indicati             |
nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7:            |lire 250.000

                                Art. 3.

=====================================================================
                                                             |TARIFFA
=====================================================================
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di |
qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7                 |     1%

                                Art. 4.

=====================================================================
                                  |             TARIFFA
=====================================================================
1. Atti propri delle societa' di  |
qualunque tipo ed oggetto e degli |
enti diversi dalle societa',      |
compresi i consorzi, le           |
associazioni e le altre           |
organizzazioni di persone o di    |
beni, con o senza personalita'    |
giuridica, aventi per oggetto     |
esclusivo o principale l'esercizio|
di attivita' commerciali o        |
agricole                          |
---------------------------------------------------------------------
a) costituzione e aumento del     |
capitale o patrimonio             |
---------------------------------------------------------------------
1) con conferimento di proprieta' |
o diritto reale di godimento su   |
beni immobili, salvo il successivo|le stesse aliquote di cui all'art.
n. 2)                             |                                 1
---------------------------------------------------------------------
2) con conferimento di proprieta' |
o diritto reale di godimento su   |
fabbricati destinati              |
specificamente all'esercizio di   |
attivita' commerciali e non       |
suscettibili di altra destinazione|
senza radicale trasformazione     |
nonche' su aree destinate ad      |
essere utilizzate per la          |
costruzione dei suddetti          |
fabbricati o come loro pertinenze,|
sempreche' i fabbricati siano     |
ultimati entro cinque anni dal    |
conferimento e presentino le      |
indicate caratteristiche          |                                4%
---------------------------------------------------------------------
3) con conferimento di proprieta' |
o diritto reale di godimento su   |
aziende o su complessi aziendali  |
relativi a singoli rami           |
dell'impresa                      |                     lire 250.000
---------------------------------------------------------------------
4) con conferimento di proprieta' |
o di diritto reale di godimento su|       le stesse imposte di cui al
unita' da diporto                 |                 successivo art. 7
---------------------------------------------------------------------
5) con conferimento di denaro, di |
beni mobili , esclusi  quelli di  |
cui  all'articolo 11-bis          |
della tabella, e di diritti       |
diversi da quelli indicati nei    |
numeri precedenti                 |                     lire 250.000
---------------------------------------------------------------------
6) mediante conversione di        |
obbligazioni in azioni o passaggio|
a capitale di riserve diverse da  |
quelle costituite con sopraprezzi |
o con versamenti dei soci in conto|
capitale o a fondo perduto e da   |
quelle iscritte in bilancio a     |
norma di leggi di rivalutazione   |
monetaria (9)                     |                    lire 250.000
---------------------------------------------------------------------
b) fusione tra societa',           |
scissione delle  stesse,conferimento|
di  aziende  o  di  complessi      |
aziendali  relativi a singoli rami |
dell'impresa fatto da una societa' |
ad altra societa' esistente  o  da |
costituire;  analoghe  operazioni  |
poste in essere da enti diversi    |
dalle societa':                    |
                                   |                  lire 250.000;
---------------------------------------------------------------------
c) altre modifiche statutarie,    |
comprese le trasformazioni e le   |
proroghe                          |                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
d) assegnazione ai soci, associati|
o partecipanti: 1) se soggette    |
all'imposta sul valore aggiunto o |
aventi per oggetto utili in denaro|                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
                                  |    le stesse aliquote di cui alla
2) in ogni altro caso             |                          lett. a)
---------------------------------------------------------------------
e) regolarizzazione di societa' di|
fatto, derivanti da comunione     |
ereditaria di azienda, tra eredi  |
che continuano in forma societaria|
l'esercizio dell'impresa          |                      lire 250.000
---------------------------------------------------------------------
f) operazioni di societa' ed enti |
esteri di cui all'art. 4 del testo|
unico                             |                    lire 250.000
--------------------------------------------------------------------
g)atti propri dei gruppi europei  |
 di interesse economico           |                    lire 250.000


  Note:

I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita'
da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il
loro trasferimento o la loro costituzione.
II)  L'imposta  di  cui  alla  lettera  e) si applica se l'atto di
regolarizzazione  e'  registrato  entro  un  anno dall'apertura della
successione.  In  ogni  altro caso di regolarizzazione di societa' di
fatto,  ancorche'  derivanti  da  comunioni  ereditarie, l'imposta si
applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli
indicati  nel  presente  articolo  si  applica  l'articolo 9 della
tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta
nella  misura  fissa  di lire 250.000 se la societa' destinataria del
conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro
dell'Unione europea.
V)  Per  gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico
contemplati  alla  lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi
previste.

                                Art. 5.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Locazioni e affitti di beni immobili:                   |
---------------------------------------------------------------------
a) quando hanno per oggetto fondi rustici                  |    0.50%
---------------------------------------------------------------------
((a-bis) quando hanno per                                  |
oggetto  immobili  strumentali, ancorche' assoggettati     |
all'imposta sul  valore  aggiunto, di cui all'articolo 10, |
primo comma, numero 8),  del  decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:                    |1 per cento))
 --------------------------------------------------------------------
b) in ogni altro caso                                      |       2%
---------------------------------------------------------------------
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni  |
relative                                                   |       2%
---------------------------------------------------------------------
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato,     |
cessioni e surrogazioni relative                           |    0,50%
---------------------------------------------------------------------
4. Contratti di comodato di beni immobili                  |L. 50.000

NOTE:
  I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani
di  durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata
del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso
di  interesse  legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la
cessione  senza  corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata
all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.
  II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli
affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa
di lire 100.000
  II-bis)  Per  i  contratti  di  affitto  di  fondi rustici di cui
all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla  somma  dei
corrispettivi   pattuiti  per  i  singoli  contratti.  In  ogni  caso
l'ammontare dell'imposta  dovuta  per  la  denuncia  non  puŸ  essere
inferiore alla misura fissa di lire 100.000.

                                Art. 6.

=====================================================================
                                                             |TARIFFA
=====================================================================
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti,|
quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura       |
privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore |
di terzi, se non richieste dalla legge                       |  0,50%

  Nota:

    Le  garanzie  personali prestate in solido da piu' soggetti danno
  luogo  all'applicazione  di  una sola imposta, salva l'applicazione
  dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

                                Art. 7.(4)(21)

=====================================================================
                                                          | TARIFFA
=====================================================================
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per    |
oggetto:                                                  |
---------------------------------------------------------------------
a) motocicli  di  qualsiasi   tipo,  motocarrozzette  e|
trattrici agricole ......................................| L.150.000
---------------------------------------------------------------------
b)veicoli  a  motore  destinati  al trasporto  di
persone  o  al trasporto promiscuo di persone o cose:
---------------------------------------------------------------------
1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus |
e trattori stradali fino a 110 KW ...................... | L. 150.000
---------------------------------------------------------------------
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW    |L.    3.500
---------------------------------------------------------------------
3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW  L.    1.750
---------------------------------------------------------------------
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
---------------------------------------------------------------------
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
---------------------------------------------------------------------
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446
---------------------------------------------------------------------
f) unita' da diporto: ((40))
---------------------------------------------------------------------
1) natanti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       |L. 70.000
---------------------------------------------------------------------
2) imbarcazioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      |L. 200.000
---------------------------------------------------------------------
3) navi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     |L.1.000.000
---------------------------------------------------------------------

         NOTE SOPPRESSE DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N. 446

                                Art. 8.(31)

    1.  Atti  dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria  e  speciale  in
  materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente,
  il   giudizio,   compresi   i   decreti   ingiuntivi  esecutivi,  i
  provvedimenti  di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in
  sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci
  nello  Stato  sentenze  straniere  e i provvedimenti che dichiarano
  esecutivi i lodi arbitrali:

=====================================================================
                                  |             TARIFFA
=====================================================================
a) recanti trasferimento o        |
costituzione di diritti reali su  |
beni immobili o su unita' da
diporto                           | le stesse imposte stabilite per i
ovvero su altri beni e diritti    |               corrispondenti atti
---------------------------------------------------------------------
b) recanti condanna al pagamento  |
di somme o valori, ad altre       |
prestazioni o alla consegna di    |
beni di qualsiasi natura (36)     |                                3%
---------------------------------------------------------------------
c) di accertamento di diritti a   |
contenuto patrimoniale            |                                1%
---------------------------------------------------------------------
d) non recanti trasferimento,     |
condanna o accertamento di diritti|
a contenuto patrimoniale          |                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
e) che dichiarano la nullita' o   |
pronunciano l'annullamento di un  |
atto, ancorche' portanti condanna |
alla restituzione di denaro o     |
beni, o la risoluzione di un      |
contratto                         |                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
f) aventi per oggetto lo          |
scioglimento o la cessazione degli|
effetti civili del matrimonio o la|
separazione personale, ancorche'  |
recanti condanne al pagamento di  |
assegni o attribuzioni di beni    |
patrimoniali, gia' facenti parte  |
di comunione fra i coniugi;       |
modifica di tali condanne o       |
attribuzioni                      |                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
g) di omologazione                |                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
                                    |
1-bis. Atti del Consiglio di Stato  |
e dei  tribunali  amministrativi    |
regionali  che definiscono, anche   |
parzialmente, il giudizio, compresi |
i  decreti  ingiuntivi esecutivi,   |
che recano condanna al pagamento di |
somme di danaro diverse dalle spese |
processuali:                        |                   3 per cento
--------------------------------------------------------------------

  Note:

    I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti
  inefficaci  ai  sensi  dell'art. 644 del codice di procedura civile
  sono soggetti all'imposta in misura fissa.
    II)Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis
  non sono soggetti all'imposta proporzionale  per  la  parte  in
  cui  dispongono  il pagamento di corrispettivi   o   prestazioni
  soggetti  all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 40
  del testo unico.
  II-bis)  I  provvedimenti che accertano l'acquisto  per  usucapione
  della proprieta' di beni immobili o di diritti reali  di  godimento
  sui  beni    medesimi    sono    soggette    all'imposta    secondo
  le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa.


                                Art. 9.

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                                                             |TARIFFA
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1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto|
prestazioni a contenuto patrimoniale                         |     3%

                               Art. 10.

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                                                 |      TARIFFA
=====================================================================
1. Contratti preliminari di ogni specie          |          L. 50.000

  Nota:

    Se  il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo
  di  caparra  confirmatoria  si  applica  il  precedente  art. 6; se
  prevede  il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta
  sul  valore  aggiunto  ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del
  testo  unico  si  applica  il precedente art. 9. In entrambi i casi
  l'imposta  pagata  e  imputata all'imposta principale dovuta per la
  registrazione del contratto definitivo.

                               Art. 11.

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                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse  |
le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non      |
aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;   |
atti pubblici e scritture private autenticate aventi per   |
oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in      |
societa' o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di |
cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti |
previsti nella stessa tabella,esclusi quelli di cui agli |
articoli 4, 5, 11, 11 bis e 11-ter; atti di ogni specie  |
per i quali e prevista l'applicazione dell'imposta in      |
misura fissa                                               |L. 50.000


                         Art. 11-bis
=====================================================================

=====================================================================
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti |
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale:  |lire 250.000.


                         Art. 11-ter.
=====================================================================
=====================================================================
Atti costitutivi e modifiche  statutarie  concernenti  |
le istituzioni riordinate  in aziende di servizi o in  |
persone giuridiche  private ...                        |
                                                      | L. 250.000.))


                             PARTE SECONDA(17)

           Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso

                                Art. 1.

    1. Atti indicati:

=====================================================================
                                  |             TARIFFA
=====================================================================
a) negli articoli 2, comma 1, 3,  |
6, 9 e 10 della parte prima       |
formati mediante corrispondenza,  |
ad eccezione di quelli per i quali|
dal codice civile e' richiesta a  |
pena di nullita' la forma scritta |
e di quelli aventi per oggetto    |
cessioni di aziende o costituzioni|  le stesse imposte previste per i
di diritti di godimento reali o   |   corrispondenti atti nella parte
personali sulle stesse            |                             prima
---------------------------------------------------------------------
b) nell'art. 5, comma 2, del testo|
unico quando riguardano cessioni  |
di beni o prestazioni di servizi  |
soggette all'imposta sul valore   |
aggiunto                          |                         L. 50.000

NOTA:  I contratti relativi alle operazioni e  ai  servizi  bancari
e  finanziari  e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del
decreto  legislativo  1  settembre  1993, n. 385, prescrive a pena di
nullita'  la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in
caso d'uso.


                                Art. 2.

=====================================================================
                                  |             TARIFFA
=====================================================================
1.Scritture  private non  autenticate|
ad  eccezione  dei  contratti  di  |
cui all'articolo 5 della tariffa,  |
parte  I  quando   l' ammontare    |
dell'imposta risulti inferiore a   |
lire 250.000 o quando abbiano per  |
oggetto la negoziazione di quote di|
partecipazione in societa' o enti  |
di cui all'articolo 4, parte prima,|
o di titoli indicati nell'articolo |
8 della tabella:                   |
                                   |                  lire 250.000.
---------------------------------------------------------------------
2. Lodi arbitrali non dichiarati  |        le stesse imposte previste
esecutivi                         |     nell'art. 8 della parte prima

                            Art. 2-bis
=====================================================================

=====================================================================
Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o
scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni
complessivi nell'anno.

                                Art. 3.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto    |
comodato di beni mobili                                    |L. 50.000

                                Art. 4.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto|
prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di|
ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili|L. 50.000

                                Art. 5.

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                                                             |TARIFFA
=====================================================================
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non       |
autenticate                                                  |  0,50%

                                Art. 6.

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                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento  |
di un solo atto e per l'intervento in assemblea            |L. 50.000

                                Art. 7.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' |
diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima   |L. 50.000

                                Art. 8.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche  |
amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi   |L. 50.000

                                Art. 9.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Libretti di conio corrente e di risparmio e relative    |
lettere di addebitamento e accreditamento                  |L. 50.000

                               Art. 10.

=====================================================================
                                                           | TARIFFA
=====================================================================
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo,    |
compresi i contratti di collaborazione coordinata e        |
continuativa ed i contratti di associazione in             |
partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette    |
all'imposta sul valore aggiunto                            |L. 50.000

                               Art. 11.
    1.  Atti  formati  all'estero  diversi  da  quelli  indicati alla
  lettera d) dell'art. 2 del testo unico

=====================================================================
                                  |             TARIFFA
=====================================================================
a) che se formati nello Stato     |
sarebbero soggetti all'imposta    |
fissa ai sensi dell'art. 40 del   |
testo unico                       |                         L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
                                  | le stesse imposte stabilite per i
                                  | corrispondenti atti formati nello
b) in ogni altro caso             |                            Stato.
(4)
            Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                 CRAXI
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  30  settembre  1989  n. 332, convertito con modificazioni
dalla  L.  27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1)
che  "l'imposta  fissa  di  registro  di lire cinquantamila, prevista
dalla  tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata. Inoltre ha disposto(con l'art. 6
comma  4) che "le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo
7  della  tariffa,  parte  prima,  allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono raddoppiate".
--------------
AGGIORNAMENTO (9)
  il  D.L.  23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni dalla
L.  24/03/1993 n. 75, ha disposto (con l'art. 9 comma 11-bis) che "La
disposizione  di  cui  all'articolo  4,  lettera a), numero 6), della
tariffa,   parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi
applicabile,  per  la parte in cui esclude dall'imposta proporzionale
di  registro  gli  aumenti  di  capitale mediante utilizzo di riserve
iscritte  in  bilancio  a  norma di leggi di rivalutazione monetaria,
anche  agli  aumenti  di  capitale  effettuati  mediante  passaggio a
capitale  di  riserve  iscritte  in  bilancio a norma dell'articolo 4
della  legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dell'articolo 26 della legge
30 dicembre 1991, n. 413".
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
  il  D.L.  30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla
L.  29  ottobre  1993 n. 427, ha disposto (con l'art. 63 comma 6-bis)
che  "La  disposizione  contenuta  nella nota V) all'articolo 4 della
tariffa,   parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n. 131, deve essere
interpretata  nel  senso  che  l'aliquota prevista alla lettera e) si
applica  anche  quando  la  formazione  dell'atto  pubblico  o  della
scrittura  privata  autenticata  di regolarizzazione avviene entro un
anno dall'apertura della successione."
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
  La  L.  15 dicembre 1997 N. 446 ha disposto (con l'art. 57 comma 3)
che  "le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio 1999".
---------------
AGGIORNAMENTO (21)
  La  D.M.  8  luglio  1998,  n.223 ha disposto (con l'art. 1) che "a
decorrere  dal  1  luglio  1998  gli atti e le formalita' relativi ai
veicoli   a  motore  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo  7  della  tariffa,  parte prima, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del   Presidente   della   Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e
dell'articolo  1  della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977,
n.  952,  sono  soggetti  a tassazione in base alla potenza effettiva
espressa in kilowatt (KW) nella misura indicata nell'articolo 2".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)
  La  L.  23  dicembre 1999 n. 488 ha disposto (con l'art. 7 comma 6)
che  "l'aliquota  del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative
note   della   Tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al
3 per cento".
---------------
AGGIORNAMENTO (31)
  La  L.  23 dicembre 2000 n. 388 ha disposto (con l'art. 33 comma 2)
che  le  modifiche  apportate  dalla  medesima  fonte  aggiornante si
applicano a decorrere dal 10 marzo 2001.
---------------
AGGIORNAMENTO (36)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202
(in   s.s.  relativa  alla  G.U.  18/06/2003  n.  24)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  lettera  b),  della
Tariffa,  parte  prima,  allegata  al  d.P.R.  26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),
nella   parte   in   cui  non  esenta  dall'imposta  ivi  prevista  i
provvedimenti   emessi   in  applicazione  dell'art.  148  cod.  civ.
nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli".
---------------
AGGIORNAMENTO (40)
  La  L. 30 dicembre 2004 n. 311, come modificata dal D.L. 31 gennaio
2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43
ha disposto (con l' art. 1 comma 300) che " b) nell'articolo 7, comma
1,  lettera  f):  1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 71,00"; 2) al punto 1), lettera
b),  le  parole:  "L.  210.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
142,00";  3)  al  punto  2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 404,00"; 4) al punto 2), lettera b),
le  parole:  "L.  900.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "euro
607,00";  5)  al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 809,00"; 6) al punto 2), lettera d),
le  parole:  "L.  1.500.000"  sono  sostituite  dalle seguenti: "euro
1.011,00";  7)  al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 5.055,00".

	        
	      
                                TABELLA
    Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione

                                Art. 1.

    1.  Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti
  posti  in  essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni,
  province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro
  patrimoni.

                                Art. 2.

    1.  Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte
  prima  della  tariffa,  dell'autorita' giudiziaria in sede civile e
  penale,  della  Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della
  Corte  dei  conti,  dei  Tribunali  amministrativi regionali, delle
  Commissioni  tributarie  e degli organi di giurisdizione speciale e
  dei   relativi   procedimenti;  atti  del  contenzioso  in  materia
  elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

                                Art. 3.

    1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
      a)   in   procedimenti   amministrativi,  non  giurisdizionali,
  iniziati   d'ufficio   od   a   richiesta  di  parte  per  ottenere
  provvedimenti di interesse pubblico;
      b)  ad enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a
  persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

  Nota:

    Ai  fini  della  lettera  b)  all'atto  deve  essere  allegato il
  certificato  del competente ufficio delle imposte attestante che il
  richiedente non e' assoggettato a tributo.

                                Art. 4.

    1. Atti di ultima volonta'.

                                Art. 5.

    1.  Atti  e  documenti  formati  per  l'applicazione,  riduzione,
  liquidazione,  riscossione,  relazione  e  rimborso delle imposte e
  tasse  a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti
  relativi  alla  concessione  o all'appalto per la loro riscossione;
  garanzie  richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti
  relativi  alla  loro  cancellazione,  comprese  le quietanze da cui
  risulti  l'estinzione  del  debito;  atti  e  documenti  formati in
  relazione  al  servizio  militare  obbligatorio  o  a quello civile
  sostitutivo.

                                Art. 6.

    1.  Atti  per  la  formazione  del  catasto  dei  terreni  e  dei
  fabbricati.

                                Art. 7.

    1.  Contratti  di  assicurazione, di riassicurazione e di rendita
  vitalizia  soggetti  all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961,
  n.  1216,  nonche'  ricevute  parziali di pagamento, quietanze, ivi
  comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle
  somme  assicurate  e  ogni  altro  atto  inerente all'acquisizione,
  gestione  ed  esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei
  rapporti  dell'assicuratore  con  altri  assicuratori,  con agenti,
  intermediari  ed  altri  collaboratori,  anche  autonomi, e con gli
  assicurati;  atti  relativi  alla  istituzione  di  fondi comuni di
  investimento   mobiliare  autorizzati,  alla  sottoscrizione  e  al
  rimborso   delle   quote,   anche   in   sede  di  liquidazione,  e
  all'emissione  ed  estinzione dei relativi certificati, compresi le
  quote  ed  i  certificati  di  analoghi fondi esteri autorizzati al
  collocamento nel territorio dello Stato.

                                Art. 8.

    ((1. Azioni,  obbligazioni,  altri  titoli  in serie o di massa e
  relative girate,  titoli  di  Stato  o  garantiti;  atti, documenti
  e registri  relativi   al   movimento,   a  qualunque  titolo,  e
  alla compravendita degli stessi  titoli e dei valori  in  moneta  o
  verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte
  prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.))
  2.  Per  le  sentenze,  gli  atti pubblici e le scritture private
  relative  alla  negoziazione  dei  titoli  indicati  nel comma 1 si
  applicano  rispettivamente  gli articoli 8 e 11 della parte prima e
  l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

                              Art. 9.

  1. Atti  propri  delle  societa'  ed  enti  di  cui all'articolo 4
  della parte prima della tariffa diversi da  quelli   ivi  indicati,
  compresi  quelli   di  nomina  e  accettazione  degli   organi   di
  amministrazione,  controllo   e   liquidazione    nonche'    quelli
  che comportano  variazione  del  capitale  sociale  delle  societa'
  cooperative e loro consorzi e delle  societa'  di  mutuo  soccorso
  ((...))

  Nota:

    Dal   contesto   delle  scritture  private  sopra  indicate  deve
  risultare  che  esse  si  riferiscono  o  sono inerenti a contratti
  soggetti alla tassa sui contratti di borsa.

                               Art. 10.

    1.  Sentenze,  decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori;
  atti,  documenti  e  provvedimenti  previsti  dalla legge 11 agosto
  1973,  n.  533;  atti, documenti e provvedimenti di cui all'art. 57
  della   legge   27   luglio  1978,  n.  392;  contratti  di  lavoro
  subordinato,  collettivi  e individuali; contratti di mezzadria, di
  colonia  e  di  soccida;  convenzioni per pascolo e per alimenti di
  animali.

                               Art. 11.

    1.  Cambiali,  vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro
  accettazione,  girate,  avalli,  quietanze  ed  altre dichiarazioni
  cambiarie  fatte  sui  medesimi:  atti  di  protesto  cambiario, da
  chiunque redatti, e conti di ritorno.

                             Art. 11-bis.

     1. Atti di natura traslativa o  dichiarativa  aventi  ad oggetto
  veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. (17)


                             ART. 11-ter
    1. Verbali di gara o d'incontro, dichiarazioni di nomina  di cui
all'articolo   583   del   codice  di  procedura  civile  e  relativi
depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.(26)

            Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                 CRAXI
---------------
AGGIORNAMENTO (17)
  La  L.  15 dicembre 1997 N. 446 ha disposto (con l'art. 57 comma 3)
che  "le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  effetto dal 1
gennaio 1999".
---------------
AGGIORNAMENTO (26)
  La L. 3 giugno 1999 n. 157 ha disposto (con l'art. 5 comma 3) che "
Alla  tabella  allegata  al  testo  unico  approvato  con decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, e successive
modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente articolo: "Art.
11-ter.  - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario
per  l'adempimento  di  obblighi  dei  movimenti  o partiti politici,
derivanti da disposizioni legislative o regolamentari"".

	        
	      
                         ((PROSPETTO DEI COEFFICIENTI
                    Coefficienti per la determinazione dei
                   diritti di usufrutto a vita e delle rendite o
                    pensioni vitalizie calcolati al saggio di
                      interesse del cinque per cento.


               Eta' del beneficiario             Coefficiente
               (anni compiuti)
                da   0 a  20                          19
                da  21 a  30                          18
                da  31 a  40                          17
                da  41 a  45                          16
                da  46 a  50                          15
                da  51 a  53                          14
                da  54 a  56                          13
                da  57 a  60                          12
                da  61 a  63                          11
                da  64 a  66                          10
                da  67 a  69                           9
                da  70 a  72                           8
                da  73 a  75                           7
                da  76 a  78                           6
                da  79 a  82                           5
                da  83 a  86                           4
                da  87 a  92                           3
                da  93 a  99                           2))

	        
	      

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