Torna all'indice della finanziaria 20091.Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del Testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di
partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società
semplici e gli enti a esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a),
costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni
di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente
posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due
anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5
e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività,
mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni
al capitale delle medesime, sempreché si tratti di società costituite da non più
di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui
partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla
cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali
ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili,
nonché per spese di ricerca e sviluppo.».
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