Torna all'indice della finanziaria 20091.I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono sostituiti dai seguenti:
«198. È istituito presso il ministero dello
Sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la
funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle
informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le
segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le
ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se
necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento
dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta
sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato.».
«199. Per l'esercizio delle proprie attività il Garante di
cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'Istat, della collaborazione
dei ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive.
Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate
al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo
consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività
del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei
prezzi del ministero dello Sviluppo economico. Nel sito sono altresì
tempestivamente pubblicati e aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello
provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con
particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Ai commi 200 e 201
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «di cui al comma
199», sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 198».
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