Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici

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1.Entro il 31 dicembre 2008 il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni a uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2.L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.
2-bis.Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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