Torna all'indice della finanziaria 20091.Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità
rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme
tecniche europee e internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti
certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività
amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento
delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti
organi amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente
l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della
disciplina comunitaria.
2.La disposizione di cui al comma 1 è espressione di
un principio generale di sussidiarietà orizzontale e attiene ai livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle
Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di
garantire livelli ulteriori di tutela.
3.Con regolamento, da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei
controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al
comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli,
nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione
medesima.
4.Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.
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