Torna all'indice della finanziaria 20091.Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte
al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed
innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità
originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese
disponibili, a decorrere dal 1º luglio 2008 la Fondazione Iri è
soppressa.
2.A decorrere dal 1º luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione Iri in essere a tale data, ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto
italiano di tecnologia.
3.Con decreto del ministro dell'Economia e delle
finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della
Fondazione Iri a una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne
curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta
la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la
Fondazione Iri alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti
giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità
o l'organizzazione della Fondazione Istituto italiano di tecnologia.
4.Le
risorse acquisite dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia ai sensi del
comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata
finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori
tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture
di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca
pubblici e privati.
5.La Fondazione Istituto italiano di tecnologia
provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318.
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