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Codice della privacy: TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

 
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Indice del Codice della privacy
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
                              Art. 141
                          (Forme di tutela)

   1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
   a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142,  per  rappresentare una violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento di dati personali;
   b)  mediante  segnalazione,  se  non  e'  possibile  presentare un
reclamo  circostanziato  ai  sensi  della  lettera  a),  al  fine  di
sollecitare  un  controllo  da  parte  del  Garante  sulla disciplina
medesima;
   c)  mediante  ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di  cui  all'articolo  7  secondo  le  modalita' e per conseguire gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.

	        
	      
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
                              Art. 142
                     (Proposizione dei reclami)

   1.   Il  reclamo  contiene  un'indicazione  per  quanto  possibile
dettagliata  dei  fatti  e  delle  circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni  che  si  presumono  violate  e  delle misure richieste,
nonche'  gli  estremi  identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
   2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che  li  rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e'
presentato  al  Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca
in  allegato  la documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale   procura,   e   indica   un   recapito  per  l'invio  di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
   3.  Il  Garante  puo'  predisporre  un  modello  per il reclamo da
pubblicare  nel  Bollettino  e di cui favorisce la disponibilita' con
strumenti elettronici.

	        
	      
                              Art. 143
                    (Procedimento per i reclami)

   1.  Esaurita  l'istruttoria  preliminare,  se  il  reclamo  non e'
manifestamente  infondato  e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento,   il   Garante,  anche  prima  della  definizione  del
procedimento:
   a)  prima  di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il  divieto  o  il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il
titolare,  anche  in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
   b)  prescrive  al  titolare  le  misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
   c)  dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che  risulta  illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione  delle  misure  necessarie  di  cui  alla lettera b), oppure
quando,  in  considerazione  della natura dei dati o, comunque, delle
modalita'  del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare,
vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o piu' interessati;
   d)  puo'  vietare  in  tutto  o  in  parte  il trattamento di dati
relativi  a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
   2.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono pubblicati nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  se  i  relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessita' degli accertamenti.

	        
	      
                              Art. 144
                           (Segnalazioni)

   1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati
anche  a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera  b),  se  e' avviata un'istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del procedimento.

	        
	      
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
                              Art. 145
                              (Ricorsi)

   1.  I  diritti  di  cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
   2.  Il  ricorso  al  Garante  non  puo' essere proposto se, per il
medesimo  oggetto  e  tra  le  stesse  parti,  e'  stata  gia'  adita
l'autorita' giudiziaria.
   3.  La  presentazione  del  ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore  domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.

	        
	      
                              Art. 146
                       (Interpello preventivo)

   1.  Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio  imminente  ed  irreparabile,  il ricorso al Garante puo'
essere  proposto  solo  dopo  che  e'  stata  avanzata  richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8,  comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo,
ovvero e' stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
   2.  Il  riscontro  alla  richiesta  da  parte  del  titolare o del
responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
   3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per  un  integrale  riscontro  alla  richiesta  sono  di  particolare
complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il  responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,
il  termine  per  l'integrale  riscontro  e'  di  trenta  giorni  dal
ricevimento della richiesta medesima.

	        
	      
                              Art. 147
                     (Presentazione del ricorso)

   1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
   a)  gli  estremi  identificativi  del  ricorrente,  dell'eventuale
procuratore   speciale,   del   titolare   e,   ove  conosciuto,  del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
   b)   la   data   della  richiesta  presentata  al  titolare  o  al
responsabile   ai   sensi   dell'articolo  8,  comma  1,  oppure  del
pregiudizio  imminente  ed  irreparabile  che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
   c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
   d) il provvedimento richiesto al Garante;
   e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

   2.  Il  ricorso  e'  sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
   a)  la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
   b) l'eventuale procura;
   c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

   3.  Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini
della  sua  valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni  al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
   4.  Il  ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
e'   autenticata.   L'autenticazione   non   e'   richiesta   se   la
sottoscrizione  e'  apposta  presso  l'Ufficio  del  Garante  o da un
procuratore  speciale  iscritto  all'albo  degli avvocati al quale la
procura  e'  conferita  ai  sensi  dell'articolo  83  del  codice  di
procedura  civile,  ovvero  con  firma  digitale  in conformita' alla
normativa vigente.
   5.  Il  ricorso  e'  validamente proposto solo se e' trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita'
relative  alla  sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento  prescritte  ai  sensi  dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

	        
	      
                              Art. 148
                   (Inammissibilita' del ricorso)

   1. Il ricorso e' inammissibile:
   a) se proviene da un soggetto non legittimato;
   b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
   c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi  1  e  2,  salvo  che  sia  regolarizzato  dal ricorrente o dal
procuratore  speciale  anche  su  invito  dell'Ufficio del Garante ai
sensi   del  comma  2,  entro  sette  giorni  dalla  data  della  sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si  considera  presentato  al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.

   2.   Il   Garante   determina  i  casi  in  cui  e'  possibile  la
regolarizzazione del ricorso.

	        
	      
                              Art. 149
                 (Procedimento relativo al ricorso)

   1.   Fuori   dei   casi  in  cui  e'  dichiarato  inammissibile  o
manifestamente  infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro
tre  giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare
entro  dieci  giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare al
ricorrente  e  all'Ufficio  la  propria eventuale adesione spontanea.
L'invito  e'  comunicato  al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente  designato  per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  ove  indicato nel
ricorso.
   2.  In  caso  di  adesione  spontanea  e'  dichiarato  non luogo a
provvedere.  Se  il  ricorrente lo richiede, e' determinato in misura
forfettaria  l'ammontare  delle  spese  e  dei  diritti  inerenti  al
ricorso,  posti  a  carico  della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
   3.   Nel   procedimento   dinanzi   al  Garante  il  titolare,  il
responsabile  di  cui  al  comma  1  e l'interessato hanno diritto di
essere  sentiti,  personalmente  o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito
di   cui  al  comma  1  e'  trasmesso  anche  al  ricorrente  e  reca
l'indicazione  del  termine  entro  il quale il titolare, il medesimo
responsabile  e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonche'  della  data  in  cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
   4.  Nel  procedimento  il ricorrente puo' precisare la domanda nei
limiti  di  quanto  chiesto  con  il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
   5.  Il  Garante  puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una  o  piu'  perizie.  Il  provvedimento  che  le dispone precisa il
contenuto  dell'incarico  e  il  termine per la sua esecuzione, ed e'
comunicato  alle  parti  le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente  o  tramite  procuratori  o  consulenti  designati.  Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
   6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1  possono  essere  assistiti da un procuratore o da altra persona di
fiducia.
   7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e'
l'assenso   delle   parti  il  termine  di  sessanta  giorni  di  cui
all'articolo  150,  comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
   8.  Il  decorso  dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo  151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre
di  ciascun  anno  e  riprende  a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione.  Se  il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio
stesso  e'  differito  alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146,  comma  1,  e  non  preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 .

	        
	      
                              Art. 150
                (Provvedimenti a seguito del ricorso)

   1.  Se  la  particolarita'  del  caso lo richiede, il Garante puo'
disporre  in  via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento.  Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della
comunicazione  del  ricorso  ai  sensi  dell'articolo 149, comma 1, e
cessa  di  avere  ogni  effetto  se  non  e'  adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
   2.  Assunte  le  necessarie  informazioni  il  Garante, se ritiene
fondato  il  ricorso,  ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione   del   comportamento  illegittimo,  indicando  le  misure
necessarie  a  tutela  dei  diritti  dell'interessato e assegnando un
termine  per  la  loro  adozione.  La  mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione, equivale a
rigetto.
   3.  Se  vi  e'  stata  previa  richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento  che  definisce  il  procedimento  determina  in misura
forfettaria  l'ammontare  delle  spese  e  dei  diritti  inerenti  al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
   4.  Il  provvedimento  espresso,  anche  provvisorio, adottato dal
Garante  e'  comunicato  alle  parti  entro  dieci  giorni  presso il
domicilio  eletto  o  risultante  dagli  atti.  Il provvedimento puo'
essere  comunicato  alle  parti  anche  mediante  posta elettronica o
telefax.
   5.  Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove  richiesto,  dispone  le  modalita' di attuazione avvalendosi, se
necessario,  del  personale  dell'Ufficio  o  della collaborazione di
altri organi dello Stato.
   6.  In  caso  di  mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento   medesimo   costituisce,   per  questa  parte,  titolo
esecutivo  ai  sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.

	        
	      
                              Art. 151
                            (Opposizione)

   1.  Avverso  il  provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo  150,  comma  2,  il  titolare  o  l'interessato possono
proporre   opposizione   con  ricorso  ai  sensi  dell'articolo  152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
   2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

	        
	      
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
                              Art. 152
                  (Autorita' giudiziaria ordinaria)

   1.  Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle  disposizioni  del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o   alla   loro   mancata  adozione,  sono  attribuite  all'autorita'
giudiziaria ordinaria.
   2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con  ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento.
   3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
   4.  Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi  dell'articolo  143, il ricorso e' proposto entro il termine di
trenta  giorni  dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine
il  giudice  lo  dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
   5.  La  proposizione  del  ricorso  non  sospende l'esecuzione del
provvedimento  del  Garante.  Se  ricorrono  gravi motivi il giudice,
sentite  le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza  impugnabile  unitamente  alla  decisione  che definisce il
grado di giudizio.
   6.  Quando  sussiste  pericolo  imminente  di  un  danno  grave ed
irreparabile  il  giudice  puo' emanare i provvedimenti necessari con
decreto  motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza
di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
   7.  Il  giudice  fissa  l'udienza  di comparizione delle parti con
decreto  con  il  quale  assegna  al ricorrente il termine perentorio
entro  cui  notificarlo  alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni.
   8.  Se  alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice  dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
   9.  Nel  corso  del  giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo  ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi
di  prova  che  ritiene  necessari  e  puo'  disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
   10.   Terminata  l'istruttoria,  il  giudice  invita  le  parti  a
precisare  le  conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla
discussione  orale  della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante  lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate  in  cancelleria  entro  i  successivi  trenta  giorni. Il
giudice  puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione   della  sentenza,  che  e'  subito  dopo  depositata  in
cancelleria.
   11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine
non  superiore  a  dieci  giorni  per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
   12.  Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo  4  della  legge  20  marzo  1865, n. 2248, allegato E),
quando  e'  necessario  anche  in  relazione  all'eventuale  atto del
soggetto  pubblico  titolare  o  responsabile,  accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul  risarcimento  del  danno,  ove  richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
   13.  La  sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per
cassazione.
   14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei  casi  previsti  dall'articolo  10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.

	        
	      
TITOLO II
L'AUTORITA'

CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
                            Art. 153 (12)
                            (Il Garante)

   1.  Il  Garante  opera  in  piena  autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
   2.   Il   Garante  e'  organo  collegiale  costituito  da  quattro
componenti,  eletti  due  dalla  Camera dei deputati e due dal Senato
della  Repubblica  con  voto  limitato.  I componenti sono scelti tra
persone   che   assicurano   indipendenza   e  che  sono  esperti  di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
   3.  I  componenti  eleggono  nel loro ambito un presidente, il cui
voto   prevale   in  caso  di  parita'.  Eleggono  altresi'  un  vice
presidente,  che  assume  le  funzioni  del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
   4.  Il  presidente  e i componenti durano in carica quattro anni e
non  possono  essere  confermati  per piu' di una volta; per tutta la
durata  dell'incarico  il  presidente  e  i  componenti  non  possono
esercitare,  a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.((12))
   5.  All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente e i
componenti  sono  collocati  fuori  ruolo  se dipendenti di pubbliche
amministrazioni  o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni.  Il  personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
   6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel  massimo,  la  retribuzione  spettante  al primo presidente della
Corte   di   cassazione.  Ai  componenti  compete  un'indennita'  non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le  predette  indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura  tale  da  poter  essere  corrisposte  a carico degli ordinari
stanziamenti.
   7.   Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio  di  cui
all'articolo 156.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  Il  D.L.  31  dicembre  2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio
2008,  n.  31,  ha  stabilito  che nelle more dell'approvazione della
legge  di  riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica
del  presidente  e  dei membri del Garante per la protezione dei dati
personali  di  cui  al  presente  articolo,  comma 4, e' equiparata a
quella  del  presidente e dei membri delle autorita' istituite con la
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249,
con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
  Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.

	        
	      
                            Art. 154 (14)
                               Compiti

  1.  Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche  avvalendosi  dell'Ufficio e in conformita' al presente codice,
ha il compito di:
a) controllare  se  i  trattamenti sono effettuati nel rispetto della
   disciplina  applicabile e in conformita' alla notificazione, anche
   in caso di loro cessazione (( e con riferimento alla conservazione
   dei dati di traffico ));
b) esaminare  i  reclami  e  le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
   presentati   dagli   interessati   o  dalle  associazioni  che  li
   rappresentano;
c) prescrivere  anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
   necessarie  o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
   alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare  anche  d'ufficio,  in  tutto  o  in parte, il trattamento
   illecito  o  non  corretto  dei dati o disporne il blocco ai sensi
   dell'articolo  143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
   dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
   dell'articolo 139;
f) segnalare  al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi
   normativi  richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
   all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
   materia  di  trattamento  dei  dati  personali  e  delle  relative
   finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare   i   fatti   configurabili   come  reati  perseguibili
   d'ufficio,  dei  quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
   delle funzioni;
l) tenere  il  registro  dei  trattamenti  formato  sulla  base delle
   notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre  annualmente  una  relazione  sull'attivita'  svolta e
   sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al
   Parlamento  e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
   quello cui si riferisce.
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo  o  assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
   di  ratifica  ed  esecuzione  dei  protocolli  e  degli accordi di
   adesione  all'accordo  di  Schengen e alla relativa convenzione di
   applicazione;
b) dalla  legge  23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
   ratifica  ed  esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
   europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
   dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
   ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
   nel settore doganale;
d) dal  regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
   2000,  che  istituisce  l"Eurodac" per il confronto delle impronte
   digitali  e  per  l'efficace  applicazione  della  convenzione  di
   Dublino;
e) nel  capitolo  IV  della convenzione n. 108 sulla protezione delle
   persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
   personale,  adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio  1981  e resa
   esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n. 98, quale autorita'
   designata   ai   fini   della  cooperazione  tra  Stati  ai  sensi
   dell'articolo 13 della convenzione medesima.
  3.   Il   Garante   coopera   con  altre  autorita'  amministrative
indipendenti  nello  svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,
il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra  autorita',  prendendo  parte  alla discussione di argomenti di
comune  interesse;  puo'  richiedere,  altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorita'.
  4.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e ciascun ministro
consultano  il  Garante  all'atto  della  predisposizione delle norme
regolamentari  e  degli  atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
  5.  Fatti  salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del  Garante  e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni   dal   ricevimento   della  richiesta.  Decorso  il  termine,
l'amministrazione  puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del  parere.  Quando,  per  esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere
rispettato  il  termine  di  cui al presente comma, tale termine puo'
essere  interrotto  per  una  sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente  entro  venti  giorni  dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione  a  quanto  previsto  dal  presente  codice o in materia di
criminalita'  informatica  e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.

	        
	      
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
                              Art. 155
                       (Principi applicabili)

   1.   All'Ufficio   del   Garante,   al   fine   di   garantire  la
responsabilita'  e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e  successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti  l'individuazione  e  le  funzioni  del  responsabile del
procedimento,   nonche'  quelli  relativi  alla  distinzione  fra  le
funzioni  di  indirizzo  e  di  controllo,  attribuite agli organi di
vertice,  e  le  funzioni  di  gestione  attribuite  ai dirigenti. Si
applicano  altresi'  le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

	        
	      
                              Art. 156
                    (Ruolo organico e personale)

   1.  All'Ufficio  del  Garante  e'  preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
   2.  Il  ruolo  organico  del personale dipendente e' stabilito nel
limite di cento unita'.
   3.  Con  propri  regolamenti  pubblicati  nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
   a)  l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
   b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del
personale  secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
   c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
   d)  il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri  previsti  dalla  legge  31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni  e,  per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma  6,  e  23-bis  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenuto  conto  delle  specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle  more  della  piu'  generale  razionalizzazione del trattamento
economico  delle  autorita' amministrative indipendenti, al personale
e'  attribuito  l'ottanta  per  cento  del  trattamento economico del
personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
   e)  la  gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  l'utilizzo
dell'avanzo  di amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia'
versate  nella  contabilita'  speciale,  nonche' l'individuazione dei
casi  di  riscossione  e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi  per  servizi  resi  in  base  a  disposizioni di legge
secondo  le  modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.

   4.  L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello  Stato  o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati  in  posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati nelle forme
previste  dai  rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  in numero non
superiore,  complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti
per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente  numero  di  posti  di  ruolo.  Al personale di cui al
presente   comma  e'  corrisposta  un'indennita'  pari  all'eventuale
differenza   tra   il   trattamento  erogato  dall'amministrazione  o
dall'ente  di  provenienza  e quello spettante al personale di ruolo,
sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza  adottata  dal
Garante,  e  comunque  non  inferiore  al  cinquanta  per cento della
retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale.
   5.  In  aggiunta  al  personale  di ruolo, l'ufficio puo' assumere
direttamente  dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero
non  superiore  a  venti unita' ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
   6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
   7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo  richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali  sono  remunerati  in  base  alle vigenti tariffe professionali
ovvero  sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore  a  due  anni, che possono essere rinnovati per non piu' di
due volte.
   8.  Il  personale  addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono  tenuti  al  segreto  su  cio'  di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
   9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di  cui  all'articolo  158  riveste, in numero non superiore a cinque
unita',  nei  limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e secondo le
rispettive  attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente di
polizia giudiziaria.
   10.  Le  spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un  fondo  stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze.  Il  rendiconto  della  gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

	        
	      
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
                              Art. 157
      (Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)

   1.   Per   l'espletamento  dei  propri  compiti  il  Garante  puo'
richiedere  al  titolare,  al responsabile, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

	        
	      
                              Art. 158
                           (Accertamenti)

   1.  Il  Garante  puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei  quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del  rispetto  della  disciplina  in  materia di trattamento dei dati
personali.
   2.  I  controlli  di  cui  al  comma  a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio.  Il  Garante  si  avvale  anche,  ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
   3.  Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o  in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono   effettuati   con   l'assenso  informato  del  titolare  o  del
responsabile,   oppure   previa  autorizzazione  del  presidente  del
tribunale   competente   per   territorio   in   relazione  al  luogo
dell'accertamento,  il  quale  provvede  con  decreto  motivato senza
ritardo,  al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento della
richiesta   del  Garante  quando  e'  documentata  l'indifferibilita'
dell'accertamento.

	        
	      
                              Art. 159
                             (Modalita)

   1.  Il  personale operante, munito di documento di riconoscimento,
puo'  essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto
ai  sensi  dell'articolo  156,  comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e
documento,  anche  a  campione  e  su  supporto informatico o per via
telematica.  Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
   2.  Ai  soggetti  presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e'
consegnata  copia  dell'autorizzazione  del presidente del tribunale,
ove  rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare  la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli  accertamenti  sono  comunque  eseguiti  e  le  spese in tal caso
occorrenti  sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce  il  procedimento,  che per questa parte costituisce titolo
esecutivo  ai  sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
   3.  Gli  accertamenti,  se  effettuati  presso  il  titolare  o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo   e'  assente  o  non  e'  designato,  agli  incaricati.  Agli
accertamenti  possono  assistere  persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
   4.  Se  non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato
prima  delle  ore  sette  e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito
anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
   5.  Le  informative,  le  richieste  e  i  provvedimenti di cui al
presente  articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax.
   6.  Quando  emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui  all'articolo  220  delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

	        
	      
                              Art. 160
                     (Particolari accertamenti)

   1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e
III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un componente designato dal Garante.
   2.  Se  il  trattamento  non risulta conforme alle disposizioni di
legge   o  di  regolamento,  il  Garante  indica  al  titolare  o  al
responsabile   le  necessarie  modificazioni  ed  integrazioni  e  ne
verifica   l'attuazione.   Se   l'accertamento   e'  stato  richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa  il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni
a  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione  di  reati  o  ricorrono  motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
   3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo'  farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi  dell'articolo  156,  comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono  custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e
sono  conoscibili  dal  presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo, da un
numero  delimitato  di  addetti  all'Ufficio  individuati dal Garante
sulla  base  di  criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
   4.  Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e
di  sicurezza  e  ai  dati  coperti da segreto di Stato il componente
designato  prende  visione  degli  atti  e  dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
   5.  Nell'effettuare  gli  accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita'
nel  rispetto  delle  reciproche  attribuzioni  e  della  particolare
collocazione  istituzionale  dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti  ad  atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi  e'  richiesta  dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
   6.   La   validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'  di  atti,
documenti  e  provvedimenti  nel  procedimento giudiziario basati sul
trattamento  di dati personali non conforme a disposizioni di legge o
di  regolamento  restano  disciplinate  dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.

	        
	      
TITOLO III
SANZIONI

CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
                            Art. 161 (16)
            Omessa o inidonea informativa all'interessato

  1.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 13 e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((
da seimila euro a trentaseimila euro )).

	        
	      
                         Art. 162 (16) (18)
                          Altre fattispecie

  1.   La   cessione  dei  dati  in  violazione  di  quanto  previsto
dall'articolo  16,  comma  1,  lettera b), o di altre disposizioni in
materia  di  disciplina  del trattamento dei dati personali e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da
diecimila euro a sessantamila euro.
  2.  La  violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da mille euro a seimila euro.
  2-bis.  In  caso  di  trattamento  di  dati personali effettuato in
violazione   delle   misure   indicate   nell'articolo   33  o  delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da  ((diecimila  euro))  a  centoventimila  euro.  Nei  casi  di  cui
all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
  2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure  necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  e'  altresi'  applicata in sede
amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da trentamila euro a centottantamila euro.
  ((2-quater.  La  violazione  del diritto di opposizione nelle forme
previste  dall'articolo  130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento
e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.))

	        
	      
                       Art. 162-bis (14) (16)
      Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico

  1.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato e salvo quanto previsto
dall'articolo  5,  comma  2,  del  decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15  marzo  2006,  nel  caso  di  violazione delle disposizioni di cui
all'art.  132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (( . . . )).

	        
	      
                            Art. 163 (16)
                  Omessa o incompleta notificazione

  1.  Chiunque,  essendovi  tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione  ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie  incomplete,  e'  punito  con  la sanzione amministrativa del
pagamento  di una somma (( da ventimila euro a centoventimila euro ))
(( . . . )).

	        
	      
                            Art. 164 (16)
             Omessa informazione o esibizione al Garante

   1.  Chiunque  omette  di  fornire  le  informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e  157  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma (( da diecimila euro a sessantamila euro )).

	        
	      
                          Art. 164-bis (16)
          (( Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate ))

  (( 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163
e  164  e'  di  minore  gravita', avuto altresi' riguardo alla natura
anche  economica  o  sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e
massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari
a due quinti.
  2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui  al  presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162,  comma  2,  162-bis  e  164,  commesse anche in tempi diversi in
relazione  a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da
cinquantamila  euro  a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta.
  3.  In  altri  casi  di  maggiore  gravita'  e,  in particolare, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero
quando  la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo
e  massimo  delle  sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in
misura pari al doppio.
  4.  Le  sanzioni  di  cui al presente Capo possono essere aumentate
fino  al  quadruplo  quando  possono  risultare inefficaci in ragione
delle condizioni economiche del contravventore. ))

	        
	      
                            Art. 165 (16)
             Pubblicazione del provvedimento del Garante

  1.  Nei  casi  di  cui  agli  articoli (( del presente Capo )) puo'
essere   applicata   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto,
in  uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. ((
La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. ))

	        
	      
                              Art. 166
                   (Procedimento di applicazione)

   1.  L'organo  competente  a  ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni  di  cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il
Garante.  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati  al  fondo  di  cui  all'articolo  156,  comma 10, e sono
utilizzati  unicamente  per  l'esercizio  dei  compiti  di  cui  agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

	        
	      
CAPO II
ILLECITI PENALI
                              Art. 167
                   (Trattamento illecito di dati)

   1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno,  procede  al  trattamento  di  dati personali in violazione di
quanto  disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione  dell'articolo  129,  e'  punito,  se  dal  fatto deriva
nocumento,  con  la  reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
   2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine  di  trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno,  procede  al  trattamento  di  dati personali in violazione di
quanto  disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26,
27  e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.

	        
	      
                              Art. 168
      (Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)

   1.  Chiunque,  nella  notificazione  di  cui  all'articolo 37 o in
comunicazioni,  atti,  documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi,  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.

	        
	      
                            Art. 169 (16)
                         Misure di sicurezza

  1.  Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste  dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni ((
. . . )).
  2.  All'autore  del  reato,  all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi,  anche  con  successivo atto del Garante, e' impartita una
prescrizione   fissando   un  termine  per  la  regolarizzazione  non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso  di  particolare  complessita'  o  per  l'oggettiva  difficolta'
dell'adempimento  e  comunque  non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni  successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare
una  somma pari al (( quarto del massimo della sanzione stabilita per
la   violazione  amministrativa  )).  L'adempimento  e  il  pagamento
estinguono  il  reato.  L'organo  che impartisce la prescrizione e il
pubblico  ministero  provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22,
23  e  24  del  decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.

	        
	      
                              Art. 170
             (Inosservanza di provvedimenti del Garante)

   1.  Chiunque,  essendovi  tenuto,  non  osserva  il  provvedimento
adottato  dal  Garante  ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi  1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.

	        
	      
                              Art. 171
                         (Altre fattispecie)

   1.  La  violazione  delle  disposizioni  di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.

	        
	      
                              Art. 172
                          (Pene accessorie)

   1.  La  condanna  per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.

	        
	      
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
                              Art. 173
       (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)

   1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di  ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo  di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
e' cosi' modificata:
   a)  il  comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica,
di  cui,  rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.";
   b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
   c)  l'articolo  11 e' sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorita'
di  controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante
per  la  protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad
esso  demandati  per  legge,  il  Garante  esercita  il controllo sui
trattamenti  di  dati  in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo  dell'interessato  all'esito  di  un  inidoneo riscontro alla
richiesta  rivolta  ai  sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e'
possibile  fornire  al  medesimo  interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
   d) l'articolo 12 e' abrogato.

	        
	      
                              Art. 174
              (Notifiche di atti e vendite giudiziarie)

   1.  All'articolo  137  del  codice  di  procedura  civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
   "Se  la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario,   tranne  che  nel  caso  previsto  dal  secondo  comma
dell'articolo  143,  l'ufficiale  giudiziario  consegna o deposita la
copia  dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla  busta  non  sono  apposti  segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
   Le  disposizioni  di  cui  al  terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni  effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.".
   2.  Al  primo  comma  dell'articolo  138  del  codice di procedura
civile,  le  parole da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario," sono
sostituite   dalle  seguenti:  "esegue  la  notificazione  di  regola
mediante  consegna  della  copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,".
   3.  Nel  quarto  comma  dell'articolo  139 del codice di procedura
civile,  la  parola: "l'originale" e' sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
   4.  Nell'articolo  140  del  codice  di  procedura civile, dopo le
parole:  "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
   5.  All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)  il  primo  e  il  secondo  comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo  quanto  disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza,  dimora  o  domicilio  nello  Stato  e  non  vi  ha eletto
domicilio  o  costituito  un  procuratore  a  norma dell'articolo 77,
l'atto  e'  notificato  mediante spedizione al destinatario per mezzo
della  posta  con  raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico  ministero  che  ne  cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.";
   b)  nell'ultimo  comma  le  parole:  "ai  commi  precedenti"  sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

   6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono  soppresse  le  parole  da:  ",e  mediante"  fino  alla fine del
periodo.
   7.  All'articolo  151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignita'".
   8.  All'articolo  250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma  e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma,
se  non  e'  eseguita  in  mani  proprie  del destinatario o mediante
servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.".
   9.  All'articolo  490, terzo comma, del codice di procedura civile
e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa
l'indicazione del debitore".
   10.  All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le   parole:   "del   debitore,"  sono  soppresse  e  le  parole  da:
"informazioni"   fino  alla  fine  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"informazioni,  anche relative alle generalita' del debitore, possono
essere  fornite  dalla  cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
   11.  All'articolo  14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Quando  la  notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie   del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
   12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis.
(Notificazioni  di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione  di  atti  e  di  documenti  da  parte  di organi delle
pubbliche  amministrazioni  a soggetti diversi dagli interessati o da
persone  da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo   contenuto,   si   applicano   le   disposizioni  contenute
nell'articolo  137,  terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti   e   negli   inviti  di  presentazione  sono  indicate  le
informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
   13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'atto e' notificato
per  intero,  salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  di regola
mediante  consegna  di  copia  al destinatario oppure, se cio' non e'
possibile,  alle  persone  indicate  nel  presente  titolo. Quando la
notifica  non  puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale  giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione
al  difensore  o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono  a  sigillare  trascrivendovi  il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto.";
   b)   dopo   il  comma  5  e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non  in  busta  chiusa  a  persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie. ".

   14.  All'articolo  157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole:  "e'  scritta  all'esterno  del plico stesso" sono sostituite
dalle  seguenti:  "e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3".
   15.  All'art.  80  delle  disposizioni di attuazione del codice di
procedura  penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n.  271,  il  comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se la copia del
decreto  di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
   16.  Alla  legge  20  novembre  1982,  n.  890,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
   b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente  postale  rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in
busta chiusa, del deposito".

	        
	      
                              Art. 175
                         (Forze di polizia)

   1.  Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi
dell'articolo  21,  comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per
le  connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
   2.  I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di  pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53,
comma  1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data   di   entrata  in  vigore  del  presente  codice,  in  sede  di
applicazione   del   presente  codice  possono  essere  ulteriormente
trattati   se   ne   e'   verificata   l'esattezza,   completezza  ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
   3.  L'articolo  10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:

                        "Art. 10 (Controlli)

   1.  Il  controllo  sul  Centro elaborazione dati e' esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
   2.  I  dati  e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto  attraverso  l'acquisizione  delle fonti originarie indicate
nel  primo  comma  dell'articolo  7,  fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un  procedimento  giurisdizionale  o  amministrativo  viene  rilevata
l'erroneita'  o  l'incompletezza  dei  dati  e  delle informazioni, o
l'illegittimita'  del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
   3.  La  persona  alla  quale  si  riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma  dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione  in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati
in  violazione  di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
   4.  Esperiti  i  necessari  accertamenti,  l'ufficio  comunica  al
richiedente,   non   oltre   trenta   giorni   dalla   richiesta,  le
determinazioni  adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla
richiesta  se  cio'  puo'  pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
   5.  Chiunque  viene  a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che  lo  riguardano,  trattati  anche  in  forma non automatizzata in
violazione  di  disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al  tribunale  del  luogo  ove risiede il titolare del trattamento di
compiere  gli  accertamenti  necessari  e  di  ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.".

	        
	      
                              Art. 176
                         (Soggetti pubblici)

   1.  Nell'articolo  24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo  le  parole:  "mediante  strumenti informatici" sono inserite le
seguenti:  ",  fuori  dei  casi  di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono,".
   2.  Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in   materia   di   ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche,  dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati  nel  rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.".
   3.  L'articolo  4,  comma  1,  del decreto legislativo 12 febbraio
1993,  n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  che  opera  presso  la Presidenza del Consiglio dei
ministri   per   l'attuazione   delle   politiche  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie,  con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa,   contabile  e  finanziaria  e  con  indipendenza  di
giudizio.".
   4.   Al   Centro   nazionale   per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione  continuano  ad  applicarsi  l'articolo 6 del decreto
legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di
finanziamento  nell'ambito  dello  stato  di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   5.  L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di   regolamenti   concernenti   la   sua   organizzazione,   il  suo
funzionamento,  l'amministrazione  del personale, l'ordinamento delle
carriere,  nonche'  la  gestione  delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.".
   6.  La  denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione"  contenuta  nella  vigente  normativa  e' sostituita
dalla  seguente:  "Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".

	        
	      
                              Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)

   1.  Il  comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  per  esclusivo  uso  di  pubblica utilita' anche in caso di
applicazione   della   disciplina   in   materia   di   comunicazione
istituzionale.
   2.  Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle  informazioni  non  e'  consentito nei confronti della madre che
abbia  dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo   30,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
   3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo  107  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3
novembre  2000,  n.  396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce,   oppure   su  motivata  istanza  comprovante  l'interesse
personale  e  concreto  del  richiedente  a  fini  di  tutela  di una
situazione  giuridicamente  rilevante,  ovvero  decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
   4.  Nel  primo  comma  dell'articolo  5 del decreto del Presidente
della  Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d)
ed e).
   5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le
liste  elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di
applicazione  della  disciplina  in  materia  di  elettorato attivo e
passivo,  di  studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere  socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".

	        
	      
                              Art. 178
                 (Disposizioni in materia sanitaria)

   1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  in  materia di libretto sanitario personale, dopo le
parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite  le  seguenti:  "e  il  Garante  per  la protezione dei dati
personali".
   2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  L'operatore
sanitario  e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di
AIDS,  ovvero  di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da  stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare  ogni  misura  o  accorgimento  occorrente per la tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della
relativa dignita'.";
   b)  nel  comma  2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'"
sono  sostituite  dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
   3.  Nell'articolo  5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  539,  e successive modificazioni, in materia di medicinali
per  uso  umano,  e'  inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
   4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
in  data  11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72
del   27  marzo  1997,  in  materia  di  importazione  di  medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

   5.   Nel   comma   1,   primo  periodo,  dell'articolo  5-bis  del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".

	        
	      
                            Art. 179 (2)
                           Altre modifiche

  1.  Nell'articolo  6  della  legge  2  aprile  1958,  n.  339, sono
soppresse  le  parole:  ";  mantenere  la necessaria riservatezza per
tutto  quanto  si  riferisce  alla  vita  familiare" e: "garantire al
lavoratore  il  rispetto  della sua personalita' e della sua liberta'
morale;".
  2.  Nell'articolo  38,  primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
  3.  Al  comma  3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999,  n.  185,  in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in
fine  le  seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui   all'articolo   10,  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali".
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 ))

	        
	      
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 180
                         Misure di sicurezza

  1.  Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato  B)  che  non  erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il (( 31
marzo 2006. ))
  2.  Il  titolare  che  alla  data di entrata in vigore del presente
codice  dispone  di  strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle  misure  minime  di  cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalita'  tecniche  di  cui  all'allegato  B),  descrive le medesime
ragioni  in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
  3.  Nel  caso  di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura  di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in  modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche   o   procedurali,   un   incremento  dei  rischi  di  cui
all'articolo  31,  adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro
il (( 30 giugno 2006. ))

	        
	      
                 Art. 181 (1) (3) (4) (9) (10) (11)
                   Altre disposizioni transitorie

  1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione  con  atto  di  natura regolamentare dei tipi di
   dati  e  di  operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
   21,  comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il (( 28 febbraio
   2007 ));
b) la  determinazione  da  rendere  nota  agli  interessati  ai sensi
   dell'articolo  26,  commi  3,  lettera  a),  e  4,  lettera a), e'
   adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le  notificazioni  previste dall'articolo 37 sono effettuate entro
   il 30 aprile 2004;
d) le  comunicazioni  previste dall'articolo 39 sono effettuate entro
   il 30 giugno 2004;
e) LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 81, CONVERTITO CON L.
   26 MAGGIO 2004, N. 138;
f) l'utilizzazione  dei  modelli  di cui all'articolo 87, comma 2, e'
   obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  21-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo  9  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 281,
restano  in  vigore  fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
  3.  L'individuazione  dei  trattamenti  e  dei titolari di cui agli
articoli  46  e  53,  da riportare nell'allegato C), e' effettuata in
sede  di  prima  applicazione  del presente codice entro il 30 giugno
2004.
  4.  Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi  dell'articolo  43,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  utilizzato  per  le  opportune  verifiche,  continua  ad essere
successivamente   archiviato  o  distrutto  in  base  alla  normativa
vigente.
  5.  L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato  ai  sensi  dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata
sulle  sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in   vigore   del   presente   codice   solo   su  diretta  richiesta
dell'interessato  e  limitatamente  ai  documenti pubblicati mediante
rete  di  comunicazione  elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo  o  elettronico.  I  sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo  51,  comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
codice.
  6.  Le  confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice,  abbiano  determinato  e  adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento  le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono  proseguire  l'attivita'  di  trattamento  nel rispetto delle
medesime.
  6-bis.  Fino  alla  data  in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti  prescritti  ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione  del  traffico  telefonico si osserva il termine di cui
all'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171.

	        
	      
                              Art. 182
                        (Ufficio del Garante)

   1.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'
istituzionali,  in  sede  di prima applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
   a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello  iniziale  delle  rispettive  qualifiche  e  nei limiti delle
disponibilita'   di   organico,   del   personale   appartenente   ad
amministrazioni  pubbliche  o  ad  enti  pubblici  in servizio presso
l'Ufficio  del  Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
   b)   puo'  prevedere  riserve  di  posti  nei  concorsi  pubblici,
unicamente  nel  limite  del trenta per cento delle disponibilita' di
organico,  per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del  Garante  che  abbia  maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.

	        
	      
CAPO III
ABROGAZIONI
                              Art. 183
                          (Norme abrogate)

   1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente codice sono
abrogati:
   a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
   b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
   c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
   d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
   e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
   f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
   g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
   h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
   i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
   l)  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
   m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
   n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
   o)  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.

   2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
   3.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice sono o
restano, altresi', abrogati:
   a)  l'art.  5,  comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
   b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
   c)  l'articolo  4,  comma  3,  della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
   d)  l'articolo  16,  commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
   e)  l'art.  2,  comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27
ottobre  2000,  n.  380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
   f)  l'articolo  2,  comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge  28  marzo  2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
   g)  l'articolo  6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n.  204,  in  materia  di  diffusione  di  dati  a  fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
   h)  l'articolo  330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
   i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.

   4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini
di   conservazione   dei   dati   personali   individuati   ai  sensi
dell'articolo  119,  eventualmente  previsti  da  norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

	        
	      
CAPO IV
NORME FINALI
                              Art. 184
                  (Attuazione di direttive europee)

   1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  danno attuazione alla
direttiva  96/45/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 24
ottobre  1995,  e  alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
   2.   Quando   leggi,   regolamenti   e  altre  disposizioni  fanno
riferimento  a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n.
675,  e  in  altre  disposizioni  abrogate  dal  presente  codice, il
riferimento  si  intende  effettuato alle corrispondenti disposizioni
del  presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
   3.  Restano  ferme  le  disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono   divieti  o  limiti  piu'  restrittivi  in  materia  di
trattamento di taluni dati personali.

	        
	      
                              Art. 185
     (Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)

   1.  L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi  1  e  4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della
legge  31  dicembre  1996,  n.  675, e gia' pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  alla  data  di emanazione del
presente codice.

	        
	      
                              Art. 186
                         (Entrata in vigore)

   1.  Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il
1  gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
156,  176,  commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente codice. Dalla
medesima  data  si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi
di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana.

   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003

                               CIAMPI

                  BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                  MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
                  BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
                  CASTELLI, Ministro della giustizia
                  TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
                  FRATFINI, Ministro degli affari esteri
                  GASPARRI, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

	        
	      
                 CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A)

A.1  CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.

(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
                               n. 179)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   Visto  l'art.  25  della  legge  31  dicembre  1996,  n. 675, come
modificato  dall'art.  12  del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171,   secondo   il   quale   il   trattamento   dei  dati  personali
nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato
sulla  base  di  un apposito codice di deontologia, recante misure ed
accorgimenti  a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei
dati,  in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
   Visto  il  comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale
codice  e'  applicabile  anche  all'attivita'  dei  pubblicisti e dei
praticanti  giornalisti,  nonche' a chiunque tratti temporaneamente i
dati   personali   al   fine  di  utilizzarli  per  la  pubblicazione
occasionale  di  articoli,  di  saggi  e  di  altre manifestazioni di
pensiero;
   Visto  il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice
di  deontologia  e'  adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti  in  cooperazione  con  il  Garante, il quale ne promuove
l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   Vista  la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice  entro  il  previsto  termine  di sei mesi dalla data di invio
della nota stessa;
   Vista  la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il
Garante  ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto
termine  di  sei  mesi,  presentata il 19 novembre dal presidente del
Consiglio nazionale dell'ordine;
   Visto  il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il
quale  il  Garante  ha  segnalato  al Consiglio nazionale dell'ordine
alcuni  criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta' e
dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;
   Vista  la  nota  prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il
Garante  ha  formulato  altre osservazioni sul primo schema di codice
elaborato  dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante
con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
   Vista  la  nota  prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il
Garante,  sulla  base  della  prima  esperienza di applicazione della
legge   n.   675/1996   e   dello  schema  di  codice  elaborato,  ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una
revisione  dell'art.  25 della legge, che e' stato poi modificato con
il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
   Vista  la  nota  prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il
Garante  ha  invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare
alcune  residuali  modifiche  all'ulteriore  schema  approvato  dallo
stesso  Consiglio  nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al
Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
   Constatata   l'idoneita'  delle  misure  e  degli  accorgimenti  a
garanzia  degli  interessati  previsti  dallo  schema  definitivo del
codice  di  deontologia  trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale
dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
   Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n.
675/1996,  il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
a  cura  del  Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione;

                               Dispone

   La  trasmissione  del codice di deontologia che figura in allegato
all'ufficio  pubblicazione  leggi e decreti del Ministero di grazia e
giustizia  per  la  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

                            IL PRESIDENTE

                       ORDINE DEI GIORNALISTI

CODICE  DI  DEONTOLOGIA  RELATIVO  AL  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.

                               Art. 1
                         (Principi generali)

   1.   Le  presenti  norme  sono  volte  a  contemperare  i  diritti
fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa.
   2.  In  forza  dell'art.  21  della  Costituzione,  la professione
giornalistica  si  svolge  senza  autorizzazioni o censure. In quanto
condizione  essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca,
la  raccolta,  la  registrazione, la conservazione e la diffusione di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni,  costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate  nell'ambito  dell'attivita'  giornalistica  e  per gli scopi
propri  di  tale  attivita',  si differenziano nettamente per la loro
natura  dalla  memorizzazione  e dal trattamento di dati personali ad
opera  di  banche  dati  o altri soggetti. Su questi principi trovano
fondamento  le  necessarie  deroghe  previste dai paragrafi 17 e 37 e
dall'art.  9  della  direttiva  95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio  dell'Unione  europea  del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/1996.

Art.  2  (Banche  dati  di  uso  redazionale  e  tutela degli archivi
                     personali dei giornalisti)

   1.  Il  giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende
note  la  propria  identita',  la  propria professione e le finalita'
della  raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita'
o   renda   altrimenti   impossibile   l'esercizio   della   funzione
informativa;  evita  artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale
attivita',  il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  della  legge  n.
675/1996.
   2.  Se  i  dati  personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale,  le  imprese  editoriali  sono  tenute a rendere noti al
pubblico,  mediante  annunci,  almeno  due  volte l'anno, l'esistenza
dell'archivio  e  il  luogo  dove  e'  possibile esercitare i diritti
previsti  dalla  legge  n.  675/1996.  Le imprese editoriali indicano
altresi'  fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al
quale  le  persone  interessate  possono  rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
   3.  Gli  archivi  personali  dei  giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie,  ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
   4.  Il  giornalista  puo'  conservare i dati raccolti per tutto il
tempo  necessario  al perseguimento delle finalita' proprie della sua
professione.

                               Art. 3
                       (Tutela del domicilio)

   1.  La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora
si  estende  ai  luoghi  di  cura,  detenzione  o riabilitazione, nel
rispetto  delle  norme  di  legge  e  dell'uso  corretto  di tecniche
invasive.

                               Art. 4
                             (Rettifica)

   1.  Il  giornalista  corregge  senza ritardo errori e inesattezze,
anche  in  conformita'  al  dovere  di  rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.

                               Art. 5
             (Diritto all'informazione e dati personali)

   1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale
ed  etnica,  convinzioni  religiose,  filosofiche  o di altro genere,
opinioni  politiche,  adesioni  a  partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni   a   carattere   religioso,  filosofico,  politico  o
sindacale,  nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e la
sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione
su  fatti  di  interesse  pubblico,  nel  rispetto dell'essenzialita'
dell'informazione,  evitando  riferimenti  a  congiunti  o  ad  altri
soggetti non interessati ai fatti.
   2.  In  relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente  dagli  interessati  o  attraverso loro comportamenti in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.

                               Art. 6
                  (Essenzialita' dell'informazione)

   1.  La  divulgazione  di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale  non  contrasta  con  il  rispetto della sfera privata quando
l'informazione,  anche  dettagliata,  sia  indispensabile  in ragione
dell'originalita'  del  fatto  o  della relativa descrizione dei modi
particolari  in  cui  e'  avvenuto,  nonche' della qualificazione dei
protagonisti.
   2.  La  sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche  deve  essere  rispettata  se le notizie o i dati non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
   3.  Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di  informazione  nonche'  alla  liberta'  di  parola  e  di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.

                               Art. 7
                         (Tutela del minore)

   1.  Al  fine  di  tutelarne  la  personalita',  il giornalista non
pubblica  i  nomi  dei  minori  coinvolti  in  fatti  di cronaca, ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
   2.  La  tutela  della  personalita'  del minore si estende, tenuto
conto  della  qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti
che non siano specificamente reati.
   3.  Il  diritto  del  minore  alla riservatezza deve essere sempre
considerato  come  primario  rispetto  al  diritto  di  critica  e di
cronaca;   qualora,  tuttavia,  per  motivi  di  rilevante  interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della  responsabilita'  di  valutare  se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse  oggettivo  del  minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso".

                               Art. 8
                (Tutela della dignita' delle persone)

   1.  Salva  l'essenzialita'  dell'informazione,  il giornalista non
fornisce  notizie  o  pubblica  immagini  o  fotografie  di  soggetti
coinvolti  in  fatti  di cronaca lesive della dignita' della persona,
ne'  si  sofferma  su  dettagli  di  violenza,  a meno che ravvisi la
rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
   2.  Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di  giustizia  e  di polizia, il giornalista non riprende ne' produce
immagini  e  foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell'interessato.
   3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.

                               Art. 9
            (Tutela del diritto alla non discriminazione)

   1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e'
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per   razza,   religione,   opinioni   politiche,  sesso,  condizioni
personali, fisiche o mentali.

                               Art. 10
            (Tutela della dignita' delle persone malate)

   1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata  persona,  identificata  o identificabile, ne rispetta la
dignita',  il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei  casi  di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
   2.  La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del perseguimento
dell'essenzialita'  dell'informazione  e  sempre  nel  rispetto della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.

                               Art. 11
             (Tutela della sfera sessuale della persona)

   1.  Il  giornalista  si  astiene  dalla  descrizione  di abitudini
sessuali   riferite   ad  una  determinata  persona,  identificata  o
identificabile.
   2.  La  pubblicazione  e'  ammessa  nell'ambito  del perseguimento
dell'essenzialita'  dell'informazione  e  nel rispetto della dignita'
della   persona  se  questa  riveste  una  posizione  di  particolare
rilevanza sociale o pubblica.

                               Art. 12
       (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)

   1.  Al  trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si
applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
   2.   Il   trattamento   di   dati   personali  idonei  a  rivelare
provvedimenti  di  cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del  codice di procedura penale e' ammesso nell'esercizio del diritto
di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

                               Art. 13
           (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)

   1.  Le  presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti  e  praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
   2.  Le  sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n.
69/1963,   si  applicano  solo  ai  soggetti  iscritti  all'albo  dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.

A.2  CODICE  DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.

(Provvedimento  del  Garante  n.  8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5
                         aprile 2001, n.80)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione  di  codici di condotta
destinati  a  contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
   Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n.  675,  il  quale  attribuisce  al Garante il compito di promuovere
nell'ambito   delle   categorie   interessate,   nell'osservanza  del
principio  di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento  dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il   quale   demanda   al   Garante   il  compito  di  promuovere  la
sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
condotta  per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche   e   le   associazioni  professionali,  interessati  al
trattamento dei dati per scopi storici;
   Visto  l'articolo  7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999  ,  relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
   Visto  il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
46  del  25  febbraio  2000,  con  il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati  da  archivisti  e  utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi  titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base
al  principio  di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
   Viste  le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
provvedimento  del  10  febbraio  2000, con le quali diversi soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali  hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare alla
redazione  del  codice  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
costituito  un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della
Commissione  consultiva  per le questioni inerenti la consultabilita'
degli   atti  d'archivio  riservati,  del  Centro  di  Documentazione
ebraica,   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
dell'Associazione     delle     istituzioni    culturali    italiane,
dell'Associazione   nazionale  archivistica  italiana,  dell'istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Societa'  per  lo  studio  della  storia contemporanea, dell'Istituto
storico  italiano  per l'eta' moderna e contemporanea, della Societa'
per  gli  studi  di storia delle istituzioni, della Societa' italiana
delle  storiche,  dell'istituto  romano  per  la  storia d'Italia dal
fascismo alla resistenza;
   Considerato  che  il  testo  del  codice e' stato oggetto di ampia
diffusione,  anche  attraverso  la  sua  pubblicazione su alcuni siti
Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere
la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  e  integrazioni  al  testo
medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
   Vista  la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso  il testo del codice di deontologia e di buona condotta per
i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  approvato e
sottoscritto in pari data;
   Rilevato  che  il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali;
   Constatata  la  conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
in  materia  di  protezione delle persone rispetto al trattamento dei
dati  personali,  ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h)
della  legge  n.  675/1996,  nonche'  agli  artt.  6  e 7 del decreto
legislativo n. 281/1999;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1, del decreto
legislativo  n.  281/1999,  il  codice  deve  essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
   Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
eventualmente  sottoscritto  da  altri  soggetti  pubblici e privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati;
   Vista la documentazione in atti;
   Viste  le  osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art.  15  del  regolamento  del  Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione  n.  15  del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

                              Dispone:

   la  trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i  trattamenti  di  dati  personali  per  scopi storici che figura in
allegato  all'Ufficio  pubblicazione  leggi  e  decreti del Ministero
della  giustizia  per  la  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

                            IL PRESIDENTE

IL RELATORE
                                               IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE  DI  DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*.

                              preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
   1)  Chiunque  accede ad informazioni e documenti per scopi storici
utilizza  frequentemente  dati  di carattere personale per i quali la
legge   prevede  alcune  garanzie  a  tutela  degli  interessati,  in
considerazione  dell'interesse  pubblico  allo  svolgimento  di  tali
trattamenti,  il  legislatore  -  con specifico riguardo agli archivi
pubblici  e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
ai  sensi  dell'art.  36  del  d.P.R.  30 settembre 1963 n. 1409 - ha
esentato  i  soggetti  che  utilizzano dati personali per le suddette
finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai
sensi  degli  artt.  12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n.
675,  in  particolare  art.  27;  dd.lg.  11 maggio 1999, n. 135 e 30
luglio  1999,  n.  281,  in  particolare  art.  7, comma 4; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
   2)  L'utilizzazione  di tali dati da parte di utenti ed archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice  di  deontologia  e di buona condotta, l'osservanza del quale,
oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
essenziale  per  la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma
1,  lettera  h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281).
   3)  L'osservanza  di tali regole non deve pregiudicare l'indagine,
la  ricerca,  la  documentazione  e  lo  studio  ovunque  svolti,  in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
   4)  I  trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento  e  la  comunicazione  dei  documenti  conservati negli
Archivi  di  Stato  e  negli archivi storici degli enti pubblici sono
considerati  di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio
1999, n. 135).
   5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal
Garante,   nel  rispetto  del  principio  di  rappresentativita'  dei
soggetti  pubblici  e  privati  interessati. Il codice e' espressione
delle  associazioni  professionali e delle categorie interessate, ivi
comprese   le  societa'  scientifiche,  ed  e'  volto  ad  assicurare
l'equilibrio  delle  diverse  esigenze  connesse  alla ricerca e alla
rappresentazione  di  fatti  storici  con  i  diritti  e  le liberta'
fondamentali  delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996,
n. 675).
   6)  Il  presente  codice,  sulla base delle prescrizioni di legge,
individua  in  particolare:  a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione  nei  confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione  e  diffusione  dei  dati,  armonizzate  con quelle che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di  documenti  concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita'
di  applicazione  agli  archivi  privati  della disciplina dettata in
materia  di  trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
   7)   La   sottoscrizione   del   presente   codice  e'  effettuata
ispirandosi,  oltre  agli  artt.  21  e  33  della Costituzione della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
   a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  del  1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
   b)  alla  Raccomandazione  N.  R  (2000) 13 del 13 luglio 2000 del
Consiglio d'Europa;
   c)  agli  artt.  1,  7,  8,  11  e  13  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea;
   d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli
archivi  correnti,  individuati  dal  Consiglio  internazionale degli
archivi  al  congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale
di    deontologia    degli   archivisti   approvato   nel   congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

                               Capo I
                          PRINCIPI GENERALI

                               Art. 1
                (Finalita' e ambito di applicazione)

   1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di
dati  di  carattere  personale  acquisiti nell'esercizio della libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche'
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle   liberta'   fondamentali   e   della  dignita'  delle  persone
interessate,  in  particolare  del  diritto  alla  riservatezza e del
diritto all'identita' personale.
   2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali  effettuati  per  scopi  storici  in relazione ai documenti
conservati  presso  archivi  delle  pubbliche  amministrazioni,  enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme
dei  trattamenti  di  dati personali comunque effettuati dagli utenti
per scopi storici.
   3.   Il   presente   codice   reca,  altresi',  principi-guida  di
comportamento  dei  soggetti  che  trattano  per  scopi  storici dati
personali  conservati  presso  archivi  pubblici  e  archivi  privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
   a)  nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza
e    di    non    discriminazione   nei   confronti   degli   utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
livello di istruzione;
   b)  nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

   4.  La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da  parte  di  proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non  dichiarati  di notevole interesse storico o di singoli documenti
di  interesse  storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile.

                               Art. 2
                            (Definizioni)

   1.  Nell'applicazione  del  presente  codice  si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
di   trattamento   dei   dati  personali  e,  in  particolare,  delle
disposizioni  citate  nel  preambolo.  Ai  medesimi  fini si intende,
altresi':
   a)  per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione,   abbia   responsabilita'  di  controllare,  acquisire,
trattare,  conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o   di  deposito  della  pubblica  amministrazione,  archivi  privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
   b)  per  "utente",  chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici  a  documenti  contenenti dati personali, anche per finalita'
giornalistiche  o  di  pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
   c)  per  "documento",  qualunque  testimonianza  scritta,  orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

                               Capo II
REGOLE  DI  CONDOTTA  PER  GLI  ARCHIVISTI  E  LICEITA'  DEI RELATIVI
                             TRATTAMENTI

                               Art. 3
                    (Regole generali di condotta)

   1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono,  gli  archivisti  adottano,  in  armonia con la legge e i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti,  delle  liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
alle quali si riferiscono i dati trattati.
   2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per
il  pieno  rispetto,  anche  da  parte  dei  terzi con cui entrano in
contatto   per   ragioni   del  proprio  ufficio  o  servizio,  delle
disposizioni  di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n.
281,   dall'art.   7   del   medesimo  d.lg.  n.  281,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   3.  I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche,  nel trattare dati di carattere personale si attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri  dell'esercizio  della professione e della qualifica o livello
ricoperti.  Essi  conformano  il  proprio  operato  al  principio  di
trasparenza della attivita' amministrativa.
   4.  I  dati  personali  trattati  per scopi storici possono essere
ulteriormente  utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui  sono  contenuti  e dal luogo di conservazione, ferme restando le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.

                               Art. 4
                      (Conservazione e tutela)

   1. Gli archivisti si impegnano a:
   a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A  tal  fine,  operano  in  conformita'  con  i  principi,  i criteri
metodologici  e  le pratiche della professione generalmente condivisi
ed  accettati,  curando  anche l'aggiornamento sistematico e continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
   b)  tutelare  l'integrita'  degli  archivi  e  l'autenticita'  dei
documenti,  anche  elettronici  e  multimediali, di cui promuovono la
conservazione  permanente,  in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
   c)  salvaguardare  la conformita' delle riproduzioni dei documenti
agli   originali   ed  evitare  ogni  azione  diretta  a  manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
   d)  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di sicurezza previste
dall'art.  15  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28
luglio  1999,  n.  318  e  successive  integrazioni  e modificazioni,
sviluppando   misure  idonee  a  prevenire  l'eventuale  distruzione,
dispersione  o  accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in
presenza   di   specifici   rischi,   particolari  cautele  quali  la
consultazione  in  copia di alcuni documenti e la conservazione degli
originali in cassaforte o armadi blindati.

Art. 5 (Comunicazione e fruizione)

   1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
  il principio della libera fruibilita' delle fonti.
   2.  L'archivista  promuove  il  piu' largo accesso agli archivi e,
  attenendosi   al   quadro   della   normativa   vigente,  favorisce
  l'attivita'  di  ricerca  e  di informazione nonche' il reperimento
  delle fonti.
   3.  L'archivista  informa  il  ricercatore  sui documenti estratti
  temporaneamente    da    un   fascicolo   perche'   esclusi   dalla
  consultazione.
   4.  In  caso  di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
  archivio  in  collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
  per  costituire  banche  dati  di  intere  serie  archivistiche, la
  struttura  interessata  sottoscrive  una  apposita  convenzione per
  concordare  le  modalita'  di  fruizione  e  le forme di tutela dei
  soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in
  particolare  per  quanto  riguarda  il rapporto tra il titolare, il
  responsabile  e  gli incaricati del trattamento, nonche' i rapporti
  con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

                               Art. 6
                      (Impegno di riservatezza)

   1. Gli archivisti si impegnano a:
   a)  non  fare  alcun  uso  delle informazioni non disponibili agli
  utenti  o  non  rese  pubbliche,  ottenute in ragione della propria
  attivita'  anche  in  via confidenziale, per proprie ricerche o per
  realizzare   profitti   e   interessi  privati.  Nel  caso  in  cui
  l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei
  alla  propria  attivita'  professionale,  e'  soggetto  alle stesse
  regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
   b)  mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i
  dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.

   2.  L'archivista  osserva  tali  doveri  di  riserbo anche dopo la
  cessazione dalla propria attivita'.

                               Art. 7
                      (Aggiornamento dei dati)

   1.   L'archivista   favorisce   l'esercizio   del   diritto  degli
  interessati  all'aggiornamento,  alla  rettifica o all'integrazione
  dei  dati,  garantendone  la  conservazione  secondo  modalita' che
  assicurino    la   distinzione   delle   fonti   originarie   dalla
  documentazione successivamente acquisita.
   2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,
  in  presenza  di  eventuali  richieste  generalizzate di accesso ad
  un'ampia   serie   di   dati   o  documenti,  l'archivista  pone  a
  disposizione  gli  strumenti  di  ricerca  e  le  fonti  pertinenti
  fornendo  al  richiedente  idonee  indicazioni per una loro agevole
  consultazione.
   3.  In  caso  di  esercizio  di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
  comma  3,  della  legge  n.  675/1996,  da  parte  di  chi vi abbia
  interesse  in  relazione  a  dati  personali che riguardano persone
  decedute  e  documenti  assai  risalenti  nel tempo, la sussistenza
  dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

                               Art. 8
                            (Fonti orali)

   1.  In  caso  di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
  intervistati   abbiano   espresso   il  proprio  consenso  in  modo
  esplicito,  eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una
  informativa  semplificata  che  renda  nota  almeno  l'identita'  e
  l'attivita'  svolta  dall'intervistatore nonche' le finalita' della
  raccolta dei dati.
   2.  Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
  dell'intervista    una    dichiarazione    scritta    dell'avvenuta
  comunicazione  degli  scopi perseguiti nell'intervista stessa e del
  relativo consenso manifestato dagli intervistati.

                              Capo III
REGOLE  DI  CONDOTTA  PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI
                        RELATIVI TRATTAMENTI

                               Art. 9
                    (Regole generali di condotta)

   1.  Nell'accedere  alle  fonti  e  nell'esercitare  l'attivita' di
  studio,  ricerca  e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
  trattino  i  dati  di  carattere personale, secondo quanto previsto
  dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune
  per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e
  della dignita' delle persone interessate.
   2.  In  applicazione  del  principio di cui al comma 1, gli utenti
  utilizzano   i   documenti   sotto  la  propria  responsabilita'  e
  conformandosi  agli  scopi  perseguiti  e delineati nel progetto di
  ricerca,    nel    rispetto   dei   principi   di   pertinenza   ed
  indispensabilita'  di  cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n.
  281.

                               Art. 10
                   (Accesso agli archivi pubblici)

   1.  L'accesso  agli  archivi  pubblici e' libero. Tutti gli utenti
  hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
   2.  Fanno  eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
  carattere  riservato relativi alla politica interna ed estera dello
  Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
  quelli  contenenti  i  dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.
  675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo
  la  loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei
  a  rivelare  lo  stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti
  riservati di tipo familiare.
   3.  L'autorizzazione  alla  consultazione  dei documenti di cui al
  comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
  Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di
  Stato  o  del  sovrintendente  archivistico  competenti  e udita la
  Commissione  per  le  questioni inerenti alla consultabilita' degli
  atti   di   archivio   riservati   istituita  presso  il  Ministero
  dell'Interno,  secondo  la  procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
  decreto legislativo n. 281/1999.
   4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
  di  cui  al  comma  2  prima  della  scadenza dei termini, l'utente
  presenta  all'ente  che  li conserva un progetto di ricerca che, in
  relazione    alle    fonti    riservate   per   le   quali   chiede
  l'autorizzazione,   illustri   le  finalita'  della  ricerca  e  le
  modalita'  di  diffusione  dei  dati. Il richiedente ha facolta' di
  presentare ogni altra documentazione utile.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3  alla consultazione e'
  rilasciata  a  parita'  di condizioni ad ogni altro richiedente. La
  valutazione  della  parita'  di  condizioni  avviene sulla base del
  progetto di ricerca di cui al comma 4.
   6.  L'autorizzazione  alla  consultazione dei documenti, di cui al
  comma  3,  prima  dello scadere dei termini, puo' contenere cautele
  volte  a  consentire  la  comunicazione  dei  dati  senza  ledere i
  diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
   7.  Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
  della   ricerca   desumibili  dal  progetto,  nell'obbligo  di  non
  diffondere  i  nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei
  nominativi  degli  interessati,  nell'oscuramento  dei  nomi in una
  banca  dati,  nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
  fascicoli  o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
  attenzione   e'   prestata   al   principio   della   pertinenza  e
  all'indicazione   di   fatti  o  circostanze  che  possono  rendere
  facilmente individuabili gli interessati.
   8.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 e' personale e il titolare
  dell'autorizzazione   non   puo'   delegare  altri  al  conseguente
  trattamento  dei  dati.  I  documenti  mantengono il loro carattere
  riservato  e  non  possono essere ulteriormente utilizzati da altri
  soggetti senza la relativa autorizzazione.

                               Art. 11
                            (Diffusione)

   1.  L'interpretazione  dell'utente,  nel rispetto del diritto alla
  riservatezza,  del diritto all'identita' personale e della dignita'
  degli  interessati,  rientra nella sfera della liberta' di parola e
  di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
   2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
  si  astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
  clinico  e  dal  descrivere  abitudini  sessuali  riferite  ad  una
  determinata persona identificata o identificabile.
   3.  La  sfera  privata delle persone note o che abbiano esercitato
  funzioni  pubbliche  deve  essere  rispettata  nel  caso  in cui le
  notizie  o  i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla
  loro vita pubblica.
   4.  In  applicazione  di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
  d.lg.  n.  281/1999,  al  momento  della  diffusione  dei  dati  il
  principio  della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare
  riguardo   ai  singoli  dati  personali  contenuti  nei  documenti,
  anziche'  ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere
  i  dati  personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se
  gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
   5.  L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
  10,  comma  3,  della  legge  n.  675/1996  nei  casi  in  cui tale
  adempimento    comporti    l'impiego    di   mezzi   manifestamente
  sproporzionati.
   6.  L'utente  puo'  utilizzare  i  dati  elaborati  o le copie dei
  documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
  solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
  rispetto ai terzi.

                               Art. 12
                      (Applicazione del codice)

   1.   I   soggetti   pubblici   e  privati,  comprese  le  societa'
  scientifiche  e  le associazioni professionali, che siano tenuti ad
  applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
  previste   dai   propri   ordinamenti,  a  promuoverne  la  massima
  diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
   2.  Nel  caso  degli  archivi  degli enti pubblici e degli archivi
  privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
  archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

                               Art. 13
                (Violazione delle regole di condotta)

   1.   Nell'ambito   degli   archivi   pubblici  le  amministrazioni
  competenti   applicano   le   sanzioni   previste   dai  rispettivi
  ordinamenti.
   2.  Le  societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
  codice  adottano,  sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
  le  opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
  restando le sanzioni di legge.
   3.  La  violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
  degli  utenti  e' comunicata agli organi competenti per il rilascio
  delle  autorizzazioni  a  consultare  documenti riservati prima del
  decorso  dei  termini  di  legge,  ed  e'  considerata  ai fini del
  rilascio     dell'autorizzazione     medesima.    L'Amministrazione
  competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere
  temporaneamente  dalle sale di studio i soggetti responsabili della
  violazione  delle  regole  del  presente codice. Gli stessi possono
  essere  esclusi  da  ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
  documenti riservati.
   4.  Oltre  a  quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
  cui  sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
  e  2  possono  segnalare  al  Garante le violazioni delle regole di
  condotta   per  l'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  e  delle
  sanzioni di competenza.

                               Art. 14
                         (Entrata in vigore)

   1.  Il  presente  codice  si  applica a decorrere dal quindicesimo
  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
  Repubblica italiana.

A.3  CODICE  DI  DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI
  DATI   PERSONALI  A  SCOPI  STATISTICI  E  DI  RICERCA  SCIENTIFICA
  EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.

(Provvedimento  del  Garante  n.  13  del  31 luglio 2002, in G.U. 16
                        agosto 1999, n. 191)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella  seduta  odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Stefano
  Rodota',   presidente,   del   prof.   Giuseppe  Santaniello,  vice
  presidente,  del  prof.  Gaetano  Rasi  e  del dott. Mauro Paissan,
  componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

   Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
  e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
  la  Commissione  incoraggiano  l'elaborazione di codici di condotta
  destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
  alla   corretta   applicazione   delle  disposizioni  nazionali  di
  attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
   Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
  n.  675,  il  quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
  nell'ambito   delle   categorie  interessate,  nell'osservanza  del
  principio  di  rappresentativita',  la  sottoscrizione di codici di
  deontologia   e   di   buona   condotta  per  determinati  settori,
  verificarne  la  conformita'  alle  leggi  e  ai  regolamenti anche
  attraverso  l'esame  di  osservazioni  di  soggetti  interessati  e
  contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
  trattamento  dei dati personali per finalita' storiche, statistiche
  e  di  ricerca  scientifica,  e  in particolare il relativo art. 6,
  comma  1,  il  quale demanda al Garante il compito di promuovere la
  sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di deontologia e di buona
  condotta  per  i  soggetti  pubblici  e  privati,  ivi  comprese le
  societa'  scientifiche e le associazioni professionali, interessati
  al  trattamento  dei  dati  per  scopi  di  statistica e di ricerca
  scientifica;
   Visto  l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
  281/1999,  relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
  dal  codice  per  i  trattamenti  di dati per scopi statistici e di
  ricerca scientifica;
   Visto  altresi'  l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6
  settembre  1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6,
  del  decreto  legislativo  n. 281/1999, nel quale si prevede che la
  Commissione  per  la  garanzia  dell'informazione  statistica debba
  essere   sentita   ai  fini  della  sottoscrizione  dei  codici  di
  deontologia  e  di  buona condotta relativi al trattamento dei dati
  personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
   Visto  il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per la
  protezione  dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
  n.  46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
  sottoscrizione  di  uno  o  piu'  codici  di deontologia e di buona
  condotta  relativi  del  trattamento  di  dati  personali per scopi
  statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
  aventi  titolo  a  partecipare  all'adozione dei medesimi codici in
  base  al  principio  di rappresentativita' a darne comunicazione al
  Garante entro il 31 marzo 2000;
   Viste  le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
  provvedimento  del  10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
  pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche  ed  associazioni
  professionali  hanno  manifestato  la  volonta' di partecipare alla
  redazione  dei  codici  e  fra  i  quali  e' stato conseguentemente
  costituito  un  apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri,
  da   rappresentanti   dei   seguenti  soggetti  pubblici:  Istituto
  nazionale  di  statistica  -  ISTAT,  Istituto  di  studi e analisi
  economica  -  ISAE,  Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
  professionale  dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei
  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
   Considerato  che  il  testo  del  codice e' stato oggetto di ampia
  consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
  modo di far pervenire osservazioni e proposte;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
  2000,  n.  152 contenente le norme per la definizione dei criteri e
  delle   procedure   per   l'individuazione   dei  soggetti  privati
  partecipanti  al  Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN) ai sensi
  dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 9
  maggio  2001  in  materia  di circolazione dei dati all'interno del
  Sistema statistico nazionale;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28
  maggio   2002   sull'inserimento  di  altri  uffici  di  statistica
  nell'ambito del Sistan;
   Vista  la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,
  su    mandato   del   Comitato   di   indirizzo   e   coordinamento
  dell'informazione  statistica,  ha trasmesso il testo del Codice di
  deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
  per   scopi   statistici   e   di  ricerca  scientifica  effettuati
  nell'ambito  del  Sistema  statistico nazionale, sottoscritto dallo
  stesso a nome dei soggetti interessati;
   Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001
  sull'esame preliminare del codice;
   Ritenuto  opportuno  procedere  all'esame definitivo del codice di
  deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
  per  scopi  statistici  effettuati  nell'ambito  del  SISTAN, anche
  separatamente  rispetto  al codice che, a norma degli articoli art.
  6,  comma  1,  e  10,  comma  6  ,  del  d.lg.  n.  281/1999,  deve
  disciplinare  l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di
  fuori del SISTAN;
   Sentita   la   Commissione   per   la  garanzia  nell'informazione
  statistica   ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2,  del  decreto
  legislativo   6   settembre   1989,  n.  322  e  sulla  base  degli
  approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
   Rilevato  che  il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
  costituisce  condizione  essenziale per la liceita' del trattamento
  dei dati personali;
   Constatata  la  conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
  in  materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei
  dati  personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h)
  della  legge  n.  675/1996,  nonche' agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del
  decreto legislativo n. 281/1999;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1, del decreto
  legislativo  n.  281/1999,  il  codice deve essere pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
   Vista la documentazione in atti;
   Viste  le  osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
  dell'art.  15  del  regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
  deliberazione  n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
  Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

                              Dispone:

   la  trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
  i  trattamenti  di dati personali per scopi statistici e di ricerca
  scientifica   effettuati   nell'ambito   del   Sistema   statistico
  nazionale,  che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi
  e  decreti  del  Ministero della giustizia per la sua pubblicazione
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

                            IL PRESIDENTE

IL RELATORE
                                               IL SEGRETARIO GENERALE

CODICE  DI  DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
  PERSONALI  A  SCOPI  STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
  NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.

                              Preambolo

   Il  presente  codice  e'  volto a garantire che l'utilizzazione di
  dati  di  carattere  personale per scopi di statistica, considerati
  dalla    legge    di   rilevante   interesse   pubblico   e   fonte
  dell'informazione  statistica  ufficiale  intesa  quale  patrimonio
  della  collettivita',  si  svolga  nel  rispetto dei diritti, delle
  liberta'  fondamentali  e della dignita' delle persone interessate,
  in   particolare  del  diritto  alla  riservatezza  e  del  diritto
  all'identita' personale.
   Il  codice  e'  sottoscritto  in attuazione degli articoli 6 e 10,
  comma  6,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 281 e si
  applica  ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito
  del  sistema  statistico  nazionale,  per  il  perseguimento  delle
  finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
   La  sua  sottoscrizione  e' effettuata ispirandosi alle pertinenti
  fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica
  e, in particolare:
   a)  alla  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei diritti
  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  del  4  novembre 1950,
  ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
   b)  alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18
  dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
   c)  alla  Convenzione  n.  108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio
  1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
   d)  alla  direttiva  n.  95/46/CE  del  Parlamento  europeo  e del
  Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
   e)   alla  Raccomandazione  del  Consiglio  d'Europa  n.  R(97)18,
  adottata il 30 settembre 1997;
   f)  all'articolo  10  del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
  dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

   Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice
  sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita' e di
  non   discriminazione  nei  confronti  di  altri  utilizzatori,  in
  particolare,  nell'ambito  della comunicazione per scopi statistici
  di  dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici
  o sulla base di finanziamenti pubblici.

                               CAPO I
             AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

                               Art. 1
                      (Ambito di applicazione)

   1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
  statistici effettuati da:
   a)  enti  ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al
  sistema   statistico  nazionale,  per  l'attuazione  del  programma
  statistico   nazionale   o   per   la  produzione  di  informazione
  statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
   b)  strutture  diverse  dagli  uffici  di  cui alla lettera a), ma
  appartenenti  alla  medesima  amministrazione  o  ente,  qualora  i
  relativi   trattamenti  siano  previsti  dal  programma  statistico
  nazionale  e  gli  uffici  di  statistica  attestino le metodologie
  adottate,   osservando   le   disposizioni  contenute  nei  decreti
  legislativi  6  settembre  1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e
  loro  successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente
  codice.

                               Art. 2
                            (Definizioni)

   1.  Ai  fini  del  presente  codice  si  applicano  le definizioni
  elencate  nell'art.  1  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675 (di
  seguito  denominata  "Legge"),  nel  decreto  legislativo 30 luglio
  1999,  n.  281,  e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai
  fini medesimi, si intende inoltre per:
   a)  "trattamento  per  scopi  statistici",  qualsiasi  trattamento
  effettuato  per  finalita'  di indagine statistica o di produzione,
  conservazione  e  diffusione  di risultati statistici in attuazione
  del  programma  statistico  nazionale o per effettuare informazione
  statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di
  cui all'articolo 1;
   b)   "risultato   statistico",   l'informazione  ottenuta  con  il
  trattamento  di  dati  personali  per  quantificare  aspetti  di un
  fenomeno collettivo;
   c)  "variabile  pubblica",  il  carattere  o  la  combinazione  di
  caratteri,  di  tipo  qualitativo  o  quantitativo,  oggetto di una
  rilevazione  statistica  che  faccia  riferimento  ad  informazioni
  presenti  in  pubblici  registri,  elenchi, atti, documenti o fonti
  conoscibili da chiunque;
   d)  "unita'  statistica",  l'entita'  alla  quale  sono riferiti o
  riferibili i dati trattati.

                               Art. 3
                (Identificabilita' dell'interessato)

   1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
   a)  un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego
  di   mezzi  ragionevoli,  e'  possibile  stabilire  un'associazione
  significativamente  probabile  tra  la combinazione delle modalita'
  delle  variabili  relative  ad  una  unita'  statistica  e  i  dati
  identificativi della medesima;
   b)  i  mezzi  ragionevolmente  utilizzabili  per  identificare  un
  interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
   risorse economiche;
   risorse di tempo;
   archivi  nominativi  o altre fonti di informazione contenenti dati
     identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
     oggetto di comunicazione o diffusione;
   archivi,   anche   non   nominativi,   che   forniscano  ulteriori
     informazioni   oltre   a   quelle  oggetto  di  comunicazione  o
     diffusione;
   risorse   hardware  e  software  per  effettuare  le  elaborazioni
     necessarie  per  collegare  informazioni  non  nominative  ad un
     soggetto  identificato,  tenendo  anche  conto  delle  effettive
     possibilita'   di   pervenire   in   modo   illecito   alla  sua
     identificazione  in  rapporto  ai  sistemi  di  sicurezza  ed al
     software di controllo adottati;
   conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
     correzione  e  protezione  statistica adottate per la produzione
     dei dati;
   c)  in  caso  di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo'
  ritenersi  non  identificabile se il rischio di identificazione, in
  termini   di  probabilita'  di  identificare  l'interessato  stesso
  tenendo  conto  dei  dati  comunicati  o  diffusi,  e'  tale da far
  ritenere   sproporzionati   i  mezzi  eventualmente  necessari  per
  procedere  all'identificazione  rispetto alla lesione o al pericolo
  di  lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto
  altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.

                               Art. 4
     (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)

   1.   Ai   fini  della  comunicazione  e  diffusione  di  risultati
  statistici,  la  valutazione  del  rischio di identificazione tiene
  conto dei seguenti criteri:
   a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle
  quali  e'  associata  una  frequenza  non  inferiore  a  una soglia
  prestabilita,  ovvero  un'intensita'  data dalla sintesi dei valori
  assunti  da  un  numero  di  unita'  statistiche pari alla suddetta
  soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
   b)  nel  valutare  il valore della soglia si deve tenere conto del
  livello di riservatezza delle informazioni;
   c)  i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non
  sono soggetti alla regola della soglia;
   d)  la  regola  della  soglia puo' non essere osservata qualora il
  risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
  di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
  natura delle variabili associate;
   e)  i  risultati  statistici  relativi  a  una  stessa popolazione
  possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
  tra  loro  o  con  altre  fonti  note  di informazione, che rendano
  possibili eventuali identificazioni;
   f)  si  presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel
  caso  in  cui  tutte  le  unita'  statistiche  di  una  popolazione
  presentino la medesima modalita' di una variabile.

   2.   Nel   programma  statistico  nazionale  sono  individuate  le
  variabili  che  possono  essere  diffuse in forma disaggregata, ove
  cio'   risulti   necessario  per  soddisfare  particolari  esigenze
  conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
   3.  Nella  comunicazione  di  collezioni  campionarie  di dati, il
  rischio   di  identificazione  deve  essere  per  quanto  possibile
  contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
  identificazione  sono  individuati  dall'Istat  che, attenendosi ai
  criteri  di  cui  all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le
  modalita'   di   rilascio   dei  dati  dandone  comunicazione  alla
  Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

                               Art. 5
    (Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)

   1.  I  soggetti  privati  che  partecipano  al  sistema statistico
  nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
  trattano  ulteriormente  dati  sensibili  per  scopi  statistici di
  regola  in  forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.
  6-bis,  comma  1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
  come  introdotto  dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
  successive modificazioni e integrazioni.
   2.  In  casi  particolari  in  cui  scopi  statistici, legittimi e
  specifici,  del  trattamento  di  dati sensibili non possono essere
  raggiunti    senza   l'identificazione   anche   temporanea   degli
  interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo
  e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
   a)  l'interessato  abbia  espresso liberamente il proprio consenso
  sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
   b)  il  titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i
  dati  identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'
  risulti   irragionevole   o   richieda  uno  sforzo  manifestamente
  sproporzionato;
   c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
  anche  sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati
  o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico
  nazionale.

   3.  Il  consenso  e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
  dei  dati  sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali
  interviste  telefoniche  o  assistite  da  elaboratore  che rendano
  particolarmente  gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
  consenso,  purche'  espresso, puo' essere documentato per iscritto.
  In    tal    caso,    la   documentazione   dell'informativa   resa
  all'interessato   e  dell'acquisizione  del  relativo  consenso  e'
  conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

                               CAPO II
               INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

                               Art. 6
                            (Informativa)

   1.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  all'art.  10  della Legge,
  all'interessato  o  alle  persone  presso le quali i dati personali
  dell'interessato   sono   raccolti  per  uno  scopo  statistico  e'
  rappresentata  l'eventualita'  che essi possono essere trattati per
  altri  scopi  statistici,  in  conformita'  a  quanto  previsto dai
  decreti  legislativi  6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
  281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
   2.  Quando  il  trattamento  riguarda  dati personali non raccolti
  presso   l'interessato   e   il   conferimento  dell'informativa  a
  quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
  tutelato,  in  base  a  quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della
  Legge,  l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e'
  incluso   nel  programma  statistico  nazionale  o  e'  oggetto  di
  pubblicita'  con  idonee modalita' da comunicare preventivamente al
  Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
   3.  Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
  alla  persona  presso  la  quale  i  dati sono raccolti puo' essere
  differita  per  la  parte  riguardante  le specifiche finalita', le
  modalita'  del  trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio'
  risulti    necessario    per   il   raggiungimento   dell'obiettivo
  dell'indagine  -  in  relazione  all'argomento  o alla natura della
  stessa  -  e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili. In
  tali  casi,  il  completamento dell'informativa deve essere fornito
  all'interessato  non  appena  vengano  a  cessare  i  motivi che ne
  avevano  ritardato  la  comunicazione,  a meno che cio' comporti un
  impiego   di   mezzi   palesemente   sproporzionato.   Il  soggetto
  responsabile   della   ricerca   deve   redigere   un  documento  -
  successivamente  conservato  per  almeno due anni dalla conclusione
  della  ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano
  i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le
  specifiche  motivazioni  per  le  quali si e' ritenuto di differire
  l'informativa,  la  parte  di  informativa  differita,  nonche'  le
  modalita'  seguite per informare gli interessati quando sono venute
  meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
   4.   Quando   le   circostanze  della  raccolta  e  gli  obiettivi
  dell'indagine  sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
  in  nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
  l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite
  del soggetto rispondente.

                               Art. 7
(Comunicazione  a  soggetti  non facenti parte del sistema statistico
                             nazionale)

   1.  Ai  soggetti  che  non  fanno  parte  del  sistema  statistico
  nazionale  possono  essere  comunicati,  sotto  forma di collezioni
  campionarie,  dati  individuali  privi  di  ogni riferimento che ne
  permetta  il  collegamento  con  gli interessati e comunque secondo
  modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
   2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'
  o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a
  cui  si  applica il codice di deontologia e di buona condotta per i
  trattamenti  di  dati  personali  per scopi statistici e di ricerca
  scientifica  effettuati  fuori dal sistema statistico nazionale, di
  cui  all'articolo  10,  comma  6, del decreto legislativo 30 luglio
  1999,   n.  281  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'
  consentita   nell'ambito  di  specifici  laboratori  costituiti  da
  soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
   a)  i  dati  siano  il  risultato di trattamenti di cui i medesimi
  soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
   b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
   c)  le  norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
  dati   personali,   contenute  anche  nel  presente  codice,  siano
  rispettate  dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla
  base di una preventiva dichiarazione di impegno;
   d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
   e)  non  sia  consentito  l'accesso  ad archivi di dati diversi da
  quello oggetto della comunicazione;
   f)  siano  adottate  misure  idonee  affinche'  le  operazioni  di
  immissione  e  prelievo  di  dati  siano inibite ai ricercatori che
  utilizzano il laboratorio;
   g)  il  rilascio  dei  risultati delle elaborazioni effettuate dai
  ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo
  una  preventiva  verifica,  da  parte  degli addetti al laboratorio
  stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

   3.   Nell'ambito  di  progetti  congiunti,  finalizzati  anche  al
  perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
  che  ha  originato  i  dati,  i  soggetti  del  sistema  statistico
  nazionale  possono comunicare dati personali a ricercatori operanti
  per  conto  di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi
  aventi  finalita'  di  ricerca,  purche'  sia garantito il rispetto
  delle condizioni seguenti:
   a)  i  dati  siano  il  risultato di trattamenti di cui i medesimi
  soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
   b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
   c)  la  comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di
  ricerca  sottoscritti  da  tutti  i  ricercatori che partecipano al
  progetto;
   d)  nei  medesimi  protocolli  siano esplicitamente previste, come
  vincolanti  per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
  norme  in  materia  di  segreto statistico e di protezione dei dati
  personali contenute anche nel presente codice.

   4.  E'  vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
  di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente
  previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati
  oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente
  i dati a terzi.

                               Art. 8
(Comunicazione   dei   dati   tra  soggetti  del  Sistema  statistico
                             nazionale)

   1.   La   comunicazione   di   dati   personali,   privi  di  dati
  identificativi,  tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
  consentita   per   i   trattamenti   statistici,   strumentali   al
  perseguimento    delle   finalita'   istituzionali   del   soggetto
  richiedente,  espressamente  determinati  all'atto della richiesta,
  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi di pertinenza e di non
  eccedenza.
   2.  La  comunicazione  anche  dei  dati  identificativi  di unita'
  statistiche  tra  i  soggetti  del  sistema statistico nazionale e'
  consentita,  previa  motivata richiesta in cui siano esplicitate le
  finalita'  perseguite  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
  1989,  n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per
  gli  enti  di  cui  all'art.  2  del  decreto legislativo medesimo,
  qualora  il  richiedente  dichiari che non sia possibile conseguire
  altrimenti  il  medesimo  risultato  statistico  e,  comunque,  nel
  rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.
   3.  I  dati  comunicati  ai  sensi  dei commi 1 e 2 possono essere
  trattati  dal  soggetto  richiedente, anche successivamente, per le
  sole  finalita'  perseguite  ai  sensi  del  decreto  legislativo 6
  settembre  1989,  n.  322,  ivi  comprese  le  finalita' di ricerca
  scientifica  per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
  medesimo,  nei  limiti  previsti  dal decreto legislativo 30 luglio
  1999,  n.  281,  e  nel rispetto delle misure di sicurezza previste
  dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

                               Art. 9
                      (Autorita' di controllo)

   1.  La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
  cui  all'articolo  12  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
  322  contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del
  presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
  art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

                              CAPO III
                   SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

                               Art. 10

                         (Raccolta dei dati)

   1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella
  selezione  del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
  definizione  dell'organizzazione  e delle modalita' di rilevazione,
  in  modo  da  garantire il rispetto del presente codice e la tutela
  dei   diritti   degli   interessati,   procedendo   altresi'   alla
  designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita'
  di legge.
   2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene
  alle  disposizioni  contenute nel presente codice e alle istruzioni
  ricevute. In particolare:
   a)  rende  nota  la  propria  identita',  la propria funzione e le
  finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
   b)  fornisce  le  informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di
  cui  all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento
  che  consenta  all'interessato  di  rispondere  in  modo adeguato e
  consapevole,  evitando  comportamenti che possano configurarsi come
  artifici o indebite pressioni;
   c)  non  svolge  contestualmente  presso  gli  stessi  interessati
  attivita'  di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo
  espressa autorizzazione;
   d)  provvede  tempestivamente alla correzione degli errori e delle
  inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
   e)  assicura  una  particolare  diligenza  nella  raccolta di dati
  personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.

                               Art. 11
                      (Conservazione dei dati)

   1.  I  dati  personali  possono  essere  conservati anche oltre il
  periodo  necessario  per  il raggiungimento degli scopi per i quali
  sono  stati  raccolti  o  successivamente  trattati, in conformita'
  all'art.  9  della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6
  settembre  1989,  n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,
  in  tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino
  a quando risultino necessari per:
   indagini continue e longitudinali;
   indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
   definizione  di  disegni  campionari  e  selezione  di  unita'  di
     rilevazione;
   costituzione  di  archivi  delle  unita'  statistiche e di sistemi
     informativi;
   altri   casi  in  cui  cio'  risulti  essenziale  e  adeguatamente
     documentato per le finalita' perseguite.
   2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  i  dati identificativi sono
  conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
  differenti  livelli  di accesso, salvo che cio' risulti impossibile
  in  ragione  delle  particolari  caratteristiche  del trattamento o
  comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto
  al diritto tutelato.

                              Art. 12.
                        (Misure di sicurezza)

   1.  Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
  1,  della  Legge  e  di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
  medesimo  articolo,  il  titolare del trattamento determina anche i
  differenti  livelli  di  accesso  ai dati personali con riferimento
  alla  natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti
  nei trattamenti.
   2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
  articoli  3  e  4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
  riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

                               Art. 13
              (Esercizio dei diritti dell'interessato)

   1.  In  caso  di  esercizio  dei  diritti di cui all'art. 13 della
  Legge,   l'interessato   puo'   accedere  agli  archivi  statistici
  contenenti  i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
  la  rettifica  o  l'integrazione,  sempre  che  tale operazione non
  risulti  impossibile  per  la  natura o lo stato del trattamento, o
  comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
   2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
  6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in
  appositi  spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato,
  senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora
  tali  operazioni  non  producano effetti significativi sull'analisi
  statistica  o  sui risultati statistici connessi al trattamento. In
  particolare,  non  si  procede  alla  variazione  se  le  modifiche
  richieste  contrastano  con le classificazioni e con le metodologie
  statistiche  adottate  in  conformita'  alle  norme  internazionali
  comunitarie e nazionali.

                               Art. 14
                        (Regole di condotta)

   1.  I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
  motivi  di  lavoro,  studio  e ricerca abbiano legittimo accesso ai
  dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
  comportamento anche alle seguenti disposizioni:
   a)  i  dati  personali  possono essere utilizzati soltanto per gli
  scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
   b)  i  dati personali devono essere conservati in modo da evitarne
  la  dispersione,  la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla
  legge e alle istruzioni ricevute;
   c)  i  dati  personali e le notizie non disponibili al pubblico di
  cui   si   venga   a  conoscenza  in  occasione  dello  svolgimento
  dell'attivita'  statistica  o  di attivita' ad essa strumentali non
  possono  essere  diffusi,  ne'  altrimenti utilizzati per interessi
  privati, propri o altrui;
   d)   il   lavoro   svolto   deve   essere   oggetto   di  adeguata
  documentazione;
   e)  le  conoscenze professionali in materia di protezione dei dati
  personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle
  metodologie e delle tecniche;
   f)  la  comunicazione  e  la  diffusione  dei risultati statistici
  devono  essere  favorite,  in  relazione  alle esigenze conoscitive
  degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei
  dati personali.

   2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma
  1  sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice,
  anche  quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio
  o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le
  misure  opportune  per garantire la conoscenza di tali disposizioni
  da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
   3.  I  comportamenti  non conformi alle regole di condotta dettate
  dal  presente  codice  devono  essere  immediatamente  segnalati al
  responsabile o al titolare del trattamento.

	        
	      
                             ALLEGATO B

    DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
                    (Artt. da 33 a 36 del codice)

                Trattamenti con strumenti elettronici

Modalita'  tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
  ove  designato  e  dell'incaricato,  in  caso  di  trattamento  con
  strumenti elettronici:

                Sistema di autenticazione informatica

   1.  Il  trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
  consentito  agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
  che  consentano  il  superamento di una procedura di autenticazione
  relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
   2.  Le  credenziali  di autenticazione consistono in un codice per
  l'identificazione  dell'incaricato  associato  a  una parola chiave
  riservata   conosciuta   solamente   dal   medesimo  oppure  in  un
  dispositivo   di   autenticazione   in  possesso  e  uso  esclusivo
  dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
  o  a  una  parola  chiave,  oppure in una caratteristica biometrica
  dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
  o a una parola chiave.
   3.  Ad  ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
  una o piu' credenziali per l'autenticazione.
   4.  Con  le  istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di
  adottare  le  necessarie cautele per assicurare la segretezza della
  componente  riservata della credenziale e la diligente custodia dei
  dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
   5.   La   parola   chiave,  quando  e'  prevista  dal  sistema  di
  autenticazione,  e'  composta  da almeno otto caratteri oppure, nel
  caso  in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero
  di   caratteri  pari  al  massimo  consentito;  essa  non  contiene
  riferimenti   agevolmente   riconducibili   all'incaricato   ed  e'
  modificata  da  quest'ultimo  al primo utilizzo e, successivamente,
  almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
  dati  giudiziari  la  parola  chiave  e' modificata almeno ogni tre
  mesi.
   6.  Il  codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo'
  essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
   7.  Le  credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
  mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per
  soli scopi di gestione tecnica.
   8.  Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
  qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
   9.  Sono  impartite  istruzioni  agli  incaricati per non lasciare
  incustodito  e  accessibile  lo  strumento  elettronico durante una
  sessione di trattamento.
   10.  Quando  l'accesso  ai  dati  e  agli strumenti elettronici e'
  consentito  esclusivamente  mediante uso della componente riservata
  della  credenziale  per  l'autenticazione,  sono impartite idonee e
  preventive  disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
  modalita'   con   le   quali   il   titolare   puo'  assicurare  la
  disponibilita'   di   dati  o  strumenti  elettronici  in  caso  di
  prolungata   assenza   o   impedimento  dell'incaricato  che  renda
  indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita'
  di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
  delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa
  segretezza  e  individuando preventivamente per iscritto i soggetti
  incaricati   della   loro   custodia,   i  quali  devono  informare
  tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
   11.  Le  disposizioni  sul  sistema  di  autenticazione  di cui ai
  precedenti  punti  e  quelle  sul  sistema di autorizzazione non si
  applicano   ai   trattamenti  dei  dati  personali  destinati  alla
  diffusione.

                      Sistema di autorizzazione

   12.   Quando  per  gli  incaricati  sono  individuati  profili  di
  autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un  sistema di
  autorizzazione.
   13.  I  profili  di  autorizzazione,  per ciascun incaricato o per
  classi  omogenee  di  incaricati,  sono  individuati  e configurati
  anteriormente  all'inizio  del  trattamento,  in  modo  da limitare
  l'accesso  ai  soli  dati necessari per effettuare le operazioni di
  trattamento.
   14.  Periodicamente,  e comunque almeno annualmente, e' verificata
  la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
  autorizzazione.

                      Altre misure di sicurezza

   15.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico con cadenza almeno
  annuale  dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
  ai  singoli  incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
  degli  strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere
  redatta  anche  per  classi  omogenee  di  incarico  e dei relativi
  profili di autorizzazione.
   16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
  e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
  penale,  mediante  l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
  aggiornare con cadenza almeno semestrale.
   17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi per elaboratore
  volti  a  prevenire  la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a
  correggerne  difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
  trattamento  di  dati  sensibili  o  giudiziari  l'aggiornamento e'
  almeno semestrale.
   18.   Sono  impartite  istruzioni  organizzative  e  tecniche  che
  prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

               Documento programmatico sulla sicurezza

   19.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
  di  dati  sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
  responsabile,   se  designato,  un  documento  programmatico  sulla
  sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la   distribuzione   dei   compiti   e   delle  responsabilita'
      nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le   misure   da  adottare  per  garantire  l'integrita'  e  la
      disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei
      locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';
19.5. la  descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino
      della  disponibilita'  dei  dati  in  seguito  a  distruzione o
      danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la  previsione  di  interventi  formativi  degli incaricati del
      trattamento,  per  renderli edotti dei rischi che incombono sui
      dati,  delle  misure  disponibili per prevenire eventi dannosi,
      dei   profili   della  disciplina  sulla  protezione  dei  dati
      personali  piu'  rilevanti in rapporto alle relative attivita',
      delle  responsabilita'  che  ne  derivano e delle modalita' per
      aggiornarsi  sulle  misure  minime  adottate  dal  titolare. La
      formazione  e'  programmata  gia'  al  momento dell'ingresso in
      servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
      introduzione   di   nuovi  significativi  strumenti,  rilevanti
      rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
      delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
      personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della
      struttura del titolare;
19.8. per  i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
      vita  sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri
      da  adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
      dagli altri dati personali dell'interessato.

           Ulteriori misure in caso di trattamento di dati
                       sensibili o giudiziari

   20.  I  dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo,   di  cui  all'art.  615-ter  del  codice  penale,  mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
   21.  Sono  impartite  istruzioni  organizzative  e tecniche per la
custodia  e  l'uso  dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati  al  fine  di  evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
   22.  I  supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se  non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi  inutilizzabili, ovvero
possono  essere  riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al
trattamento  degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in
essi  contenute  non  sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
   23.  Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il ripristino
dell'accesso  ai  dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni.
   24.   Gli  organismi  sanitari  e  gli  esercenti  le  professioni
sanitarie  effettuano  il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo
stato  di  salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche  di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice,  anche  al  fine  di  consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi   dati   dagli   altri  dati  personali  che  permettono  di
identificare   direttamente   gli   interessati.   I   dati  relativi
all'identita'  genetica  sono  trattati esclusivamente all'interno di
locali  protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai
soggetti  specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati  all'esterno  dei  locali  riservati  al  loro  trattamento deve
avvenire   in   contenitori   muniti   di   serratura  o  dispositivi
equipollenti;  il  trasferimento  dei  dati in formato elettronico e'
cifrato.

                     Misure di tutela e garanzia

   25.  Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di  soggetti  esterni  alla  propria  struttura,  per provvedere alla
esecuzione   riceve   dall'installatore   una   descrizione   scritta
dell'intervento   effettuato  che  ne  attesta  la  conformita'  alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
   26.  Il  titolare  riferisce,  nella relazione accompagnatoria del
bilancio   d'esercizio,   se   dovuta,   dell'avvenuta   redazione  o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

        Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove   designato,  e  dell'incaricato,  in  caso  di  trattamento  con
strumenti diversi da quelli elettronici:

   27.  Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate
al  controllo  ed  alla  custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento  delle  operazioni  di  trattamento,  degli  atti  e  dei
documenti  contenenti  dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento
periodico  con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito
del  trattamento  consentito  ai  singoli  incaricati, la lista degli
incaricati  puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
   28.  Quando  gli  atti  e  i  documenti  contenenti dati personali
sensibili  o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per  lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono  controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione
in  maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
   29.  L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario
di  chiusura,  sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o
di  incaricati  della  vigilanza,  le  persone  che  vi accedono sono
preventivamente autorizzate.

	        
	      
                             ALLEGATO C)

TRATTAMENTI  NON  OCCASIONALI  EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER
                           FINI DI POLIZIA
                     (Artt. 46 e 53 del codice)

TAVOLA  DI  CORRISPONDENZA  DEI  RIFERIMENTI  PREVIGENTI AL CODICE IN
              MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


====================================================================
ARTICOLATO DEL CODICE                  RIFERIMENTO PREVIGENTE
====================================================================
       Parte I
Disposizioni generali

       Titolo I
  Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 1 (Diritto alla protezione                ---
        dei dati personali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 2 (Finalita'                     cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1                               art. 1. comma 1,
                                      l. 31 dicembre 1996 n. 675
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 3 (Principio di necessita'                ---
        del trattamento dei dati)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
Art. 4 (Definizioni)                  cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
comma 1, lett. a)                     art. 1, comma 2, lett. b),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 1, comma 2, lett. c),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 10, comma 5, d.lg.
                                      30 luglio 1999, n. 281
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              cfr. art. 22, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              cfr. art. 24, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              art. 1, comma 2, lett. d),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                              art. 1, comma 2, lett. e),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h)                              cfr. art. 19 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              art. 1, comma 2, lett. f),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l)                              art. 1, comma 2, lett. g),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m)                              art. 1, comma 2, lett. h),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. n)                              art. 1, comma 2, lett. i),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. o)                              art. 1, comma 2, lett. 1),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. p)                              art. 1, comma 2, lett. a),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. q)                              art. 1, comma 2, lett. m),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2, lett. a)                     cfr. art. 2, par. 2, lett. d),
                                      direttiva del Parlamento
                                      europeo e del Consiglio
                                      n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              cfr. art. 2, lett. e),
                                      direttiva n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. a,
                                      direttiva del Parlamento
                                      europeo e del Consiglio
                                      n. 2002/21/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
                                      direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
                                      direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
                                      direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. a),
                                      direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. h)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. b),
                                      direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
                                      direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. l)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
                                      direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. m)                              cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
                                      direttiva n. 2002758/CE
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a)                     art. 1, comma 1, lett. a),
                                      d.P.R. n. 28 luglio 1999,
                                      n. 318
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 1, lett. b, d.P.R.
                                      n. 318/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4, lett. a)                     art. 1, comma 2, lett. a),
                                      d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 1, comma 2, lett. c),
                                      d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 1, comma 2, lett. b),
                                      d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 5 (Oggetto ed ambito di          cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
        applicazione)
comma 1                               artt. 2, comma 1, e 6,
                                      comma 1, 1. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 2, commi 1 bis, e 1 ter,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               cfr. art. 3, par. 2 (secondo
                                      periodo), dir. 95/46/CE;
                                      art. 3, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 6 (Disciplina del trattamento)            ---
--------------------------------------------------------------------
             Titolo II
         Diritti dell'interessato
--------------------------------------------------------------------
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati    cfr. art. 12, dir. 95/46;
        personali ed altri diritti)   art. 13, comma 1, lett. c),
                                      punto 1 (prima parte)
comma 1                               l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 13, comma 1, lett. b) e
                                      c), punto 1 (seconda parte)
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 13, comma 1, lett. c),
                                      punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 13, comma 1, lett. d) ed
                                      e), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 8 (Esercito dei diritti)
comma 1                               cfr. art. 13, dir. 95/46;
                                      art. 17, comma 1, d.P.R.
                                      n. 501/1998.
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 14, comma 1, lett. a),
                                      b), c), d), e) ed e-bis)
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 14, comma 2, n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 9 (Modalita' di esercizio)
comma 1                               art. 17, comma 3, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 13, comma 4, l.
                                      n. 675/1996; art. 17, comma 4,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 13, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 17, comma 2, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 13, comma 1, c), punto 1
                                      (secondo periodo),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
comma 1                               art. 17, comma 9, d.P.R.
                                      31 marzo 1998, n. 501.
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 17, comma 6, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 17, comma 5, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 13, comma 2, l.
                                      n. 675/1996; art. 17, comma 7,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               art. 17, comma 7, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 9                               art. 17, comma 8, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
           Titolo III
 Regole generali per il trattamento
           dei dati

            Capo I
 Regole per tutti i trattamenti
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Art. 11 (Modalita' del trattamento    cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
         e requisiti dei dati)        art. 9, comma 1, l. n.675/1996
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 12 (Codici di deontologia e      cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
         di buona condotta)           art. 31, comma 1,lett. h),
comma 1                               l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 20, comma 4, d. lg.
                                      28 dicembre 2001, n. 467.
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 20, comma 3, d.lg.
                                      n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 13 (Informativa)                 cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE;
comma 1                               art. 10, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 10, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 10, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 14 (Definizione di profili e     cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE;
         della personalita'
         dell'interessato)
Comma 1                               art. 17, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 2                               art. 17, comma 2,
                                      l. n. 615/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 15 (Danni cagionati per          cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE;
         effetto del trattamento
comma 1                               art. 18, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 9,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 16 (Cessazione del trattamento)  cfr. Art. 19, par. 2,
                                      dir. 95/46/CE
comma 1                               art. 16, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 16, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 17 (Trattamento che presenta     cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE;
         rischi specifici
comma 1                               art. 24-bis, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 24-bis. comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
            Capo II
     Regole ulteriori per i
       soggetti pubblici
--------------------------------------------------------------------
Art. 18 (Principi applicabili a
         tutti i trattamenti effettuati
         da soggetti pubblici)
comma 1                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               cfr. Art. 27, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               cfr. Art. 27, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 19 (Principi applicabili al
         trattamento di dati diversi
         da quelli sensibili e
         giudiziari)
comma 1                               art. 7, par. 1, lett. E),
                                      dir. 95/46/CE;
                                      art. 27, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 27, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 27, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 20 (Principi applicabili al
         trattamento di dati sensibili)
comma 1                               cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
                                      art. 22, comma 3, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 22, comma 3-bis, l.
                                      n. 675/1996; art. 5, comma 5,
                                      d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 22, comma 3, secondo
                                      periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 22, comma 3-bis, l.
                                      n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 21 (Principi applicabili al      cfr. Art. 8, par. 5,
         trattamento di dati          dir. 95/46/CE;
         giudiziari)
comma 1                               art. 24, comma 1,
                                      l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 5, comma 5-bis, d.lg.
                                      11 maggio 1999, n. 135
--------------------------------------------------------------------
Art. 22 (Principi applicabili al
         trattamento di dati sensibili
         e giudiziari)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 2, comma 2, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 3, comma 1, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 3, comma 2, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 3, comma 3, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 3, comma 4, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 3, comma 5, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               art. 23, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9                               art. 4, comma 1, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 10                              art. 4, comma 2, d.lg.
                                      N. 135/1999; art. 3, comma 6,
                                      d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 11                              art. 4, comma 3, d.lg.
                                      N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 12                              art. 1, comma 2, lett. c),
                                      d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
               Capo III
     Regole ulteriori per i privati
       ed enti pubblici economici
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Art. 23 (Consenso)
comma 1                               cfr. art. 7, par. 1, lett. A),
                                      dir. 95/46/CE;
                                      art. 11, comma 1 e 20,
                                      comma 1, lett. a)
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 11, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 11, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               cfr. art. 22, comma 1,
                                      l. n. 673/ 1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere
         effettuato il trattamento
         senza il consenso)           cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE;
comma 1, lett. a)                     artt. 12, comma 1, lett. a) e
                                      20, comma 1, lett. c),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              artt. 12, comma 1, lett. b) e
                                      20, comma 1, lett. a-bis),.
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              artt. 12, comma 1, lett. c) e
                                      20, comma 1, lett. b),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              artt. 12, comma 1, lett. f) e
                                      20, comma 1, lett. e), l.
                                      n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              art. 7, par. 1, lett. d),
                                      dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
                                      lett. g) e 20 comma 1,
                                      lett. f), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              artt. 12, comma 1, lett. h) e
                                      20, comma 1, lett. g), l.
                                      n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g)                              artt. 12, comma 1, lett. h-
                                      bis) e 20, comma 1, lett. h)
                                      ed h-bis), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h)                                         ---
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              artt. 12, comma 1, lett. d)
                                      e 21, comma 4, lett. a),
                                      l. n. 675/1996; art. 7,
                                      comma 4, d.lgs n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 25 (Divieti di comunicazione
         e diffusione)
comma 1                               art. 21 commi 1 e 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 21, comma 4, lett. b),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 26 (Garanzie per i dati
         sensibili)
comma 1                               cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE;
                                      art. 22, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 22, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a)                     art. 22, comma 1 bis,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. b)                     art. 22, comma 1 ter,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 22, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 23, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 27 (Garanzie per i dati          cfr. art. 8, par. 5,
         giudiziari)                  dir. 95/46/CE
comma 1                               art. 24, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
               Titolo IV
      I soggetti che effettuano
            il trattamento
--------------------------------------------------------------------
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 29 (Responsabile del
         trattamento)                 cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1                               art. 8, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 8, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 8, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 8, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 8, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
comma 1                               cfr. art. 17, par. 3,
                                      dir. 95/46/CE;
                                      artt. 8, comma 5, e 19,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 19, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
              Titolo V
    Sicurezza dei dati e dei sistemi
              Capo I
        Misure di sicurezza           cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)       art. 15, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1                               art. 2, comma 1, d.lg.
                                      13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 2, comma 2, d.lg.
                                      13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 2, comma 3, d.lg.
                                      13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
              Capo II
            Misure minime
--------------------------------------------------------------------
Art. 33 (Misure minime)               cfr. art. 15, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 34 (Trattamenti con strumenti             ---
         elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio           ---
         di strumenti elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 36 (Adeguamento)                 cfr. art. 15, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
              Titolo VI
             Adempimenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 37 (Notificazione del            art. 18, dir. 95/46/CE;
         trattamento)
comma 1                               cfr. art. 7, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 28, comma 7, secondo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 38 (Modalita' di notificazione)  art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1                               art. 7, comma 2, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 12, comma 1, primo
                                      periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 12, comma 1, secondo
                                      periodo, d.P.R n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 7, comma 2, secondo
                                      periodo e art. 16, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 12, comma 6, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 39 (Obblighi di comunicazione)   art. 7, par. 1, lett. E),
                                      dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a)                     art. 27, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 40 (Autorizzazioni generali)     art. 41, comma 7,
                                      l. n. 675/1996;
comma 1                               art. 14, comma 1,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 14, comma 2, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 14, comma 3, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 14, comma 4, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 14, comma 5, d.P.R.
                                      n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
              Titolo VII
  Trasferimento dei dati all'estero   cfr. Artt. 25 e 26,
                                      dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 42 (Trasferimenti all'interno
         dell'Unione europea)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 43 (Trasferimenti consentiti
         in Paesi terzi)
alinea del comma 1                    art. 28, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 1                               artt. 28, comma 4, eccetto la
                                      lett. g), e 26, comma 2, l.
                                      n. 675/1996; art. 7, comma 4,
                                      d.lg n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 44 (Altri trasferimenti
consentiti)                           art. 28, comma 4, lett. g),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 45 (Trasferimenti vietati)       art. 28, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
              Parte II
       Disposizioni relative a
          specifici settori
--------------------------------------------------------------------
              Titolo I
  Trattamenti in ambito giudiziario

              Capo I                  cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
         Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)             ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 47 (Trattamenti per ragioni      art. 3, par. 2, (primo
         di giustizia)                periodo) dir. 95/46/CE;
                                      art. 4, comma 1, lett. c) e d)
                                      e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 48 (Banche di dati di uffici
         giudiziari)                           ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)           ---
--------------------------------------------------------------------
              Capo II
              Minori
--------------------------------------------------------------------
Art. 50 (Notizie o immagini relative           ---
         ai minori)
--------------------------------------------------------------------
              Capo III
          Informatica giuridica
--------------------------------------------------------------------
Art. 51 (Principi generali)                    ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 52 (Dati identificativi degli             ---
         interessati)
--------------------------------------------------------------------
              Titolo II               cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
        Trattamenti da parte di
           forze di polizia

                Capo I
            Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 53 (Ambito applicativo e         art. 3, par. 2, (primo
trattamenti)                          periodo) dir. 95/46/CE;
                                      art. 4, comma 1, lett. a) ed
                                      e) e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 54 (Modalita' di trattamento e            ---
         flussi di dati)                          ***
--------------------------------------------------------------------
Art. 55 (Particolari tecnologie)               ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 56 (Tutela dell'interessato)              ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)           ---
--------------------------------------------------------------------
              Titolo III
     Difesa e sicurezza dello Stato   art. 3, dir. 95/46/CE;
              Capo I
          Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Att. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1                               art. 4, commi 1, lett. b) e 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 4, commi 1, lett. e) e
                                      2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 15, comma 4, l.
                                      n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
              Titolo IV
     Trattamenti in ambito pubblico

               Capo I
   Accesso a documenti amministrativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 59 (Accesso a documenti          art. 43, comma 2,
         amministrativi)              l. n. 675/1996; art. 16,
                                      comma 1, lett. c),
                                      d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo    art. 16, comma 2, d.lg.
         stato di salute e la vita    n. 135/1999
         sessuale)
--------------------------------------------------------------------
              Capo II
        Registri pubblici e
         albi professionali
--------------------------------------------------------------------
Art. 61 (Utilizzazione di dati
         pubblici)
comma 1                               art. 20, comma 1, lett. f),
                                      d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
              Capo III
       Stato civile, anagrafi
         e liste elettorali
--------------------------------------------------------------------
Art. 62 (Dati sensibili e             art. 6 d.lg. n. 135/1999
         giudiziari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 63 (Consultazione di atti)                ---
--------------------------------------------------------------------
              Capo IV
       Finalita' di rilevante
        interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione    art. 7, comma 1, d.lg.
         e condizione dello straniero) n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 3, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 7, comma 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 65 (Diritti politici e
         pubblicita' dell'attivita'
         di organi)
comma 1                               art. 8, commi 1 e 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 8, comma 3, d.lg.
                                      n. 135/3999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 8, comma 4, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 8, comma 5, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 8, comma 6, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 66 (Materia tributaria
         e doganale)
comma 1                               art. 10, comma 1, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 67 (Attivita' di controllo
         e ispettive)
comma 1, lett. a)                     art. 11, comma 1, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 11, comma 3, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 68 (Benefici economici
         ed abilitazioni)
comma 1                               art. 13, comma 1, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 13, comma 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 13, comma 3, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e   art. 14, d.lg. n. 135/1999
         riconoscimenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 70 (Volontariato e obiezione di
         coscienza)
comma 1                               art. 15, comma 1, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 15, comma 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie
         e di tutela)
comma 1                               art. 16, comma 1, lett. a) e
                                      b), d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 16, comma 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 72 (Rapporti con enti di culto)  art. 21, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 73 (Altre finalita' in ambito    Provv. Garante n. 1/P/2000
         amministrativo e sociale)    30 dicembre 1999 - 13 gennaio
                                      2000
--------------------------------------------------------------------
              Capo V
    Particolari contrassegni
--------------------------------------------------------------------
Art. 74 (Contrassegni su veicoli               ---
         e accessi a centri storici)
--------------------------------------------------------------------
              Titolo V
        Trattamento di dati
   personali in ambito sanitario

              Capo I
        Principi generali             cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 75 (Ambito applicativo)          art. 1, d.lg. N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 76 (Esercenti professioni
         sanitarie e organismi
         sanitari pubblici)
comma 1                               Art. 23, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               Art. 23, comma 3, (primo
                                      periodo), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
              Capo II
      Modalita' semplificate per
       informativa e consenso
--------------------------------------------------------------------
Art. 77 (Casi di semplificazione)              ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 78 (Informativa del medico di             ---
         medicina generale o del
         pediatra)
--------------------------------------------------------------------
Art. 79 (Informativa da parte di               ---
         organismi sanitari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 80 (Informativa da parte di               ---
         altri soggetti pubblici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 81 (Prestazione del consenso)             ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 82 (Emergenze e tutela della
         salute e dell'incolumita'
         fisica)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               Art. 23, comma 1-quater,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 83 (Altre misure per il                   ---
         rispetto dei diritti degli
         interessati)
--------------------------------------------------------------------
Art. 84 (Comunicazione di dati
         all'interessato)
comma 1                               art. 23, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
              Capo III
         Finalita' di rilevante
          interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 85 (Compiti del Servizio
         sanitario nazionale)
comma 1                               art. 17, comma 1, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 17, comma 2, d.lg.
                                      n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 86 (Altre finalita' di
         rilevante interesse pubblico)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
lett. a)                              art. 18, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 19, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 20, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
              Capo IV
        Prescrizioni mediche
--------------------------------------------------------------------
Art. 87 (Medicinali a carico del       art. 4, comma 2, d.lg.
         Servizio sanitario nazionale) n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 88 (Medicinali non a carico       art. 4, comma 1, d.lg.
         del Servizio sanitario        n. 282/1999
         nazionale)
--------------------------------------------------------------------
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 4, comma 4, d.lg.
                                      n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
              Capo V
          Dati genetici
--------------------------------------------------------------------
Art. 90 (Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo) art. 17, comma 5, d.lg.
                                      n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 4, comma 3, l. n. 52 del
                                      6 marzo 2001
--------------------------------------------------------------------
              Capo VI
         Disposizioni varie
--------------------------------------------------------------------
Art. 91 (Dati trattati mediante carte)         ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 92 (Cartelle cliniche)                    ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 93 (Certificato di assistenza
         al parto)
comma 1                               art. 16, comma 2, d.P.R.
                                      n. 445 del 28 dicembre 2000
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                        ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 94 (Banche di dati, registri              ---
         e schedari in ambito
         sanitario)
--------------------------------------------------------------------
            Titolo VI
            Istruzione

             Capo I
        Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 96 (Trattamento di dati          art. 330-bis, (primo e secondo
         relativi a studenti          periodo) d.lg. n. 297 del
                                      16 aprile 1994
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 330-bis. (terzo periodo),
                                      d.lg. n. 297/1994
--------------------------------------------------------------------
           Titolo VII
 Trattamento per scopi storici,
   statistici o scientifici

           Capo I
      Profili generali                Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13,
                                      par. 2, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 97 (Ambito applicativo)
--------------------------------------------------------------------
Art. 98 (Finalita' di rilevante
         interesse pubblico)          artt. 22 e 23.
                                      d.lg n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 99 (Compatibilita' tra scopi
         e durata del trattamento)
Comma 1                               art. 9, comma 1 bis,
                                      l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 9, comma 1 bis,
                                      l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 16, comma 2,
                                      lett. c-bis), l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 100 (Dati relativi ad attivita'
          di studio e di ricerca)     art. 6, comma 4,
                                      d.lg. n. 204/1998
--------------------------------------------------------------------
            Capo II
 Trattamento per scopi storici
--------------------------------------------------------------------
Art. 101 (Modalita' di trattamento)
comma 1                               art. 7, comma 1,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 2,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 7, comma 3, n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 102 (Codice di deontologia
          e di buona condotta)
comma 1                               art. 6, comma 1,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 5,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 103 (Consultazione di documenti
          conservati in archivi)
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              Capo III
 Trattamento per scopi statistici
           o scientifici
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Art. 104 (Ambito applicativo e dati
          identificativi per scopi
          statistici o scientifici)
comma 1                               art. 10, comma 1,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 5,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 105 (Modalita' di trattamento)
comma 1                               art. 10, comma 3,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 2,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
camma 4                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 106 (Codici di deontologia
          e di buona condotta)
comma 1                               art. 6, comma 1,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 10, comma 6,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 107 (Trattamento di dati
          sensibili)
comma 1                               art. 10, comma 4,
                                      d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 108 (Sistema statistico nazionale)       ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 109 (Dati statistici relativi
          all'evento della nascita)           ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
          epidemiologica)
comma 1                                art. 5, comma 1,
                                       d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 5, comma 2,
                                       d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
          Titolo VIII
 Lavoro e previdenza sociale

            Capo I
      Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 111 (Codice di deontologia
          e di buona condotta)
comma 1                                art. 20, comma 2, lett. b),
                                       d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 112 (Finalita' di rilevante
          interesse pubblico)
comma 1                                art. 9, comma 1,
                                       d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 9, comma 2,
                                       d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
 comma 3                                art. 9, comma 4,
                                       d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
             Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti
       prestatori di lavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 113 (Raccolta di dati e
          pertinenza)                  cfr. art. 8,
                                       l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
              Capo III
 Divieto di controllo a distanza
           e telelavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 114 (Controllo a distanza)        cfr. art. 4, comma 1,
                                       l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Art. 115 (Telelavoro e lavoro
          a domicilio)                 art. 6, l. 2 aprile 1958,
                                       n. 339
comma 1 e 2
--------------------------------------------------------------------
             Capo IV
     Istituti di patronato
     e di assistenza sociale
--------------------------------------------------------------------
Art. 116 (Conoscibilita' di dati
          su mandato dell'interessato)
commi 1 e 2                            art. 12, l. 30 marzo 2001,
                                       n. 152
--------------------------------------------------------------------
           Titolo IX
 Sistema bancario, finanziario
        ed assicurativo

            Capo I
      Sistemi informativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 117 (Affidabilita' e puntualita'
          nei pagamenti)
comma 1                                art. 20, comma 1, lett. e),
                                       d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1                                art. 20, comma 1, lett. d),
                                       d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 119 (Dati relativi al                       ---
          comportamento debitorio)
--------------------------------------------------------------------
Art. 120 (Sinistri)                    art. 2, comma 5-quater 1,
                                       d.l. 28 marzo 2000, n. 70,
                                       conv. Da l. 26 maggio 2000,
                                       n. 137
--------------------------------------------------------------------
            Titolo X
  Comunicazioni elettroniche

             Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
--------------------------------------------------------------------
Art. 121 (Servizi interessati)         cfr. art. 3,
                                       direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 122 (Informazioni raccolte        cfr. art. 5, par. 3,
          nei riguardi, dell'abbonato  direttiva n. 2002/58/CE
          e dell'utente)
--------------------------------------------------------------------
Art. 123 (Dati relativi al traffico)   cfr. art. 6,
                                       direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                                art. 4, comma 1,
                                       d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 4, comma 2,
                                       d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                art. 4, comma 3,
                                       d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                           ----
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                art. 4, comma 4,
                                       d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                art. 4, comma 5,
                                       d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 124 (Fatturazione dettagliata)    ctr. art. 7,
                                       direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                                art. 5, comma 3 (primo
                                       periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                art. 5, comma 1,
                                       d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                art. 5, comma 2,
                                       d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                art. 5, comma 3 (secondo
                                       periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                           ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 125 (Identificazione             cfr. art. 8,
          della linea)                direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                               art. 6, comma 1,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 6, comma 2,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 6, comma 3,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 6, comma 4,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 6, comma 5,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 6, comma 6,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 126 (Dati relativi               cfr. art. 9,
          all'ubicazione)             direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 127 (Chiamate di disturbo        cfr. art. 10,
          e di emergenza)             direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                               art. 7, comma 1,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 7, comma 2,
                                      d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 7, comma 2-bis,
                                      d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 128 (Trasferimento automatico    cfr. art 11,
          della chiamata)             direttiva n. 2002/58/CE
comma 1                               art. 8, comma 1,
                                      d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 129 (Elenchi di abbonati)        cfr. art. 12,
                                      direttiva n. 2002/58/CE
                                      art. 9, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13,
                                      direttiva n. 2002/58/CE
                                      art. 10, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 131 (Informazioni ad abbonati    art. 3, d.lg. 171/1998
          e utenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 132 (Conservazione di dati di    cfr. art. 15,
          traffico per altre          direttiva n. 2002/58/CE
          finalita')
--------------------------------------------------------------------
         Capo II
Internet e reti telematiche
--------------------------------------------------------------------
Art. 133 (Codice di deontologia       art. 20, comma 2, lett. a),
          e di buona condotta)        d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
         Capo III
     Videosorveglianza
--------------------------------------------------------------------
Art. 134 (Codice di deontologia       art. 20, comma 2, lett. g),
          e di buona condotta)        d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
        Titolo XI
   Libere professioni
 e investigazione privata

         Capo I
    Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 135 (Codice di deontologia       art. 22, comma 4, lett. c),
          e di buona condotta)        secondo periodo, l. n.675/1996
--------------------------------------------------------------------
        Titolo XII
Giornalismo ed espressione
 letteraria ed artistica
                                      cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
         Capo I
    Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 136 (Finalita' giornalistiche
          ed altre manifestazioni
          del pensiero)
comma 1, lett. a)                     art. 25, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) e c)                         art. 25, comma 4 bis,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a)                     art. 25, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 25, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 28, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 12, comma 1, lett. e),
                                      l. n. 675/1996; art. 25,
                                      comma 1, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 20, comma 1, lett. d),
                                      e art. 25, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 138 (Segreto professionale)      art. 13, comma 5,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
         Capo II
  Codice di deontologia
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Art. 139 (Codice di deontologia       art. 25, commi 2, 3 e 4,
          relativo ad attivita'       l. n. 675/1996
          giornalistiche)
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        Titolo XIII
     Marketing diretto

         Capo I
    Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 140 (Codice di deontologia       art. 20, comma 2, lett. c),
          e di buona condotta)        d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
        Parte III
 Tutela dell'interessato
        e sanzioni
--------------------------------------------------------------------
        Titolo I
 Tutela amministrativa
   e giurisdizionale

         Capo I
 Tutela dinanzi al Garante            Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE

        Sezione I
    Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 141 (Forme di tutela)                        ---
--------------------------------------------------------------------
        Sezione II
 Tutela amministrativa
--------------------------------------------------------------------
Art. 142 (Proposizione dei reclami)               ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3,
                                      l. n. 675/1996; art. 31,
                                      comma 1, lett. c) e l),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 144 (Segnalazioni)                          ---
--------------------------------------------------------------------
       Sezione III
Tutela alternativa a quella
       giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1                               art. 29, comma 1, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 1, secondo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 29, comma 2, secondo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1                               art. 29, comma 2, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 2, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                         ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a)                     art. 18, comma 1, lett. a),
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 18, comma 1, lett. c),
                                      - seconda parte -
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. c)                              art. 18, comma 1, lett. d),
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. d)                              art. 18, comma 1, lett. c),
                                      - prima parte -
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              art. 18, comma 1, lett. b),
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
alinea del comma 2                    art. 18, comma 1, lett. e),
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. a), b) e c)                     art. 18, comma 3,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 18, comma 4,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 18, comma 2,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 18, alinea del comma 1,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso)
comma 1                               art. 19, comma 1,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 18, comma 5,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 149 (Procedimento relativo al
          ricorso)
comma 1                               art. 20, comma 1,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 20, comma 2,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               Art. 29, comma 3,
                                      l. n. 675/1996;
                                      art. 20, comma 3,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 20, comma 4,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 20, comma 5,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 20, comma 8,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               Art. 29, comma 6-bis,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 150 (Provvedimenti a seguito
          del ricorso)
comma 1                               art. 29, comma 5,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 29, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 20, comma 6,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 20, comma 11,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 151 (Opposizione)
comma 1                               art. 29, comma 6,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
          Capo II
  Tutela giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 152 (Autorita' giudiziaria
          ordinaria)
comma 1                               art. 29, comma 8,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 8                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 9                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 10                                     ---
--------------------------------------------------------------------
comma 11                                     ---
--------------------------------------------------------------------
comma 12                              art. 29, comma 7, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 13                              art. 29, comma 7, secondo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 14                                     ---
--------------------------------------------------------------------
       Titolo II
      L'Autorita'

         Capo I                       cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la protezione
   dei dati personali
--------------------------------------------------------------------
Art. 153 (Il Garante)
comma 1                               art. 30, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 30, comma 3, primo e
                                      terzo periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 30, comma 3, secondo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 30, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 30, comma 5,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 30, comma 6,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 33, (prima fase),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1                    art. 31, alinea,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. a)                              art. 31, comma 1, lett. b),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b)                              art. 31, comma 1, lett. d),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. C)                              art. 31, comma 1, lett. c),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. D)                              art. 31, comma 1, lett. e)
                                      ed l), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e)                              art. 31, comma 1, lett. h),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f)                              art. 31, comma 1, lett. m),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. G)                                          ---
--------------------------------------------------------------------
lett. H)                              art. 31, comma 1, lett. i),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i)                              art. 31, comma 1, lett. g),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l)                              art. 31, comma 1, lett. a),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m)                              art. 31, comma 1, lett. n),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 31, comma 1, lett. o),
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 31, commi 5 e 6,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 31, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                         ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 40, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------


********DA QUI *******

        Capo II
  L'Ufficio del Garante
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Art. 155 (Principi applicabili)
comma 1                               art. 33, comma 1-sexies,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1                               art. 33, comma 1, ultimo
                                      periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                        ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 33, commi 1-bis e
                                      1-quater, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 33, comma 1-ter,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 33, comma 1-quinquies,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                         ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7                               art. 33, comma 4,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 8                               art. 33, comma 6,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9                               art. 33, comma 6 bis,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 10                              art. 33, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
        Capo III
 Accertamenti e controlli
--------------------------------------------------------------------
Art. 157 (Richiesta di informazioni
          e di esibizione di documenti)
comma 1                               art. 32, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1                               art. 32, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 32, comma 2,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 32, comma 3,
                                      l. n. 675/1996; art. 15,
                                      comma 1, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 159 (Modalita')
comma 1                               art. 15, commi 6, e 7, secondo
                                      periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 32, comma 4,
                                      l. n. 675/1996;
                                      art. 15, comma 5,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 15, commi 2, e 7, primo
                                      periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 15, commi 4,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5                               art. 15, comma 8,
                                      d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6                               art. 32, comma 5,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1                               art. 32, comma 6, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 32, comma 6, secondo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3                               art. 32, comma 7, primo e
                                      secondo periodo,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4                               art. 32, comma 7, terzo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                          ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                          ---
--------------------------------------------------------------------
        Titolo III
         Sanzioni

          Capo I                      cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
 Violazioni amministrative
--------------------------------------------------------------------
Art. 161 (Omessa o inidonea
          informativa all'interessato)
comma 1                               art. 39, comma 2, primo
                                      periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1                               art. 16, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                               art. 39, comma 2, secondo
                                      periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 163 (Omessa o incompleta
          notificazione)
comma 1                               art. 34, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 164 (Omessa informazione o
          esibizione al Garante)
comma 1                               art. 39, comma 1,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 165 (Pubblicazione del
          provvedimento del
          Garante)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1                               art. 39, comma 3,
                                      l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
        Capo II
    Illeciti penali
--------------------------------------------------------------------
Art. 167 (Trattamento illecito di    art. 35, comma 1,
          dati                       l. n. 675/1996; art. 11, d.lg.
comma 1                              n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2                              art. 35,comma 2,
                                     l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni
          e notificazioni al Garante)
comma 1                              art. 37-bis, comma 1,
                                     l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1                              art. 36, comma 1,
                                     l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2                              art. 36, comma 2,
                                     l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 170 (Inosservanza di
          provvedimenti del
          Garante)
comma 1                              art. 37, comma 1,
                                     l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 171 (Altre fattispecie)               ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1                              art. 38, comma 1,
                                     l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
            Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
       transitorie e finali

             Capo I
   Disposizioni di modifica
--------------------------------------------------------------------
Art. 173 (Convenzione di applicazione        ---
          dell'Accordo di Schengen)
--------------------------------------------------------------------
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite        ---
          giudiziarie)
--------------------------------------------------------------------
Art. 175 (Forze di Polizia)                  ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 176 (Soggetti pubblici)                 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 177 (Disciplina anagrafica,
          dello stato civile e
          delle liste elettorali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 178 (Disposizioni in materia
         sanitaria)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                              art. 4, comma 5, d.lg.
                                     N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 179 (Altre modifiche)                   ---
--------------------------------------------------------------------
            Capo II
   Disposizioni transitorie
--------------------------------------------------------------------
Art. 180 (Misure di sicurezza)
--------------------------------------------------------------------
Art. 181 (Altre disposizioni
          transitorie)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4                              art. 13, comma 5, d.P.R.
                                     n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma5                                       ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6                                      ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 182 (Ufficio del Garante)               ---
--------------------------------------------------------------------
           Capo III
          Abrogazioni
--------------------------------------------------------------------
Art. 183 (Norme abrogate)                    ---
--------------------------------------------------------------------
           Capo IV
        Norme finali
--------------------------------------------------------------------
Art. 184 (Attuazione di direttive
          europee)
comma 1                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2                                      ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3                              art. 43, comma 2, secondo
                                     periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 185 (Allegazione dei codici             ---
          di deontologia e di
          buona condotta)
--------------------------------------------------------------------
Art. 186 (Entrata in vigore)                 ---

	        
	      
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