Racclta normativa
Indice del Codice della privacy
PARTE III TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
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Art. 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato puo' rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non e' possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti
di cui all'articolo 7 secondo le modalita' e per conseguire gli
effetti previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II TUTELA AMMINISTRATIVA
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Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile
dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle
disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste,
nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed e'
presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca
in allegato la documentazione utile al fini della sua valutazione e
l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di
comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con
strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e'
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero
il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il
titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento
che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure
quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare,
vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o piu' interessati;
d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettivita'.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la
complessita' degli accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati
anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se e' avviata un'istruttoria preliminare e anche prima
della definizione del procedimento.
SEZIONE III TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
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Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, e' stata gia' adita
l'autorita' giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo'
essere proposto solo dopo che e' stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo,
ovvero e' stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie
per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso,
il termine per l'integrale riscontro e' di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso e' proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del
responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del
pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso e' sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso e' unita, altresi', la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso e' rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione
e' autenticata. L'autenticazione non e' richiesta se la
sottoscrizione e' apposta presso l'Ufficio del Garante o da un
procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la
procura e' conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di
procedura civile, ovvero con firma digitale in conformita' alla
normativa vigente.
5. Il ricorso e' validamente proposto solo se e' trasmesso con
plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalita'
relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del
ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148
(Inammissibilita' del ricorso)
1. Il ricorso e' inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147,
commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal
procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai
sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua
presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato
perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui e' possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o
manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato al titolare entro
tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare
entro dieci giorni dal suo ricevimento la facolta' di comunicare al
ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito e' comunicato al titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel
ricorso.
2. In caso di adesione spontanea e' dichiarato non luogo a
provvedere. Se il ricorrente lo richiede, e' determinato in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facolta' di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito
di cui al comma 1 e' trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo
responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonche' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente puo' precisare la domanda nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni
formulate dal titolare.
5. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
una o piu' perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il
contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed e'
comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il
provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese
della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di
fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi e'
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 150, comma 2, puo' essere prorogato per un periodo non
superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre
di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo
146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della
comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e
cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure
necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un
termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a
rigetto.
3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal
Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso il
domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo'
essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o
telefax.
5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se
necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di
altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II TUTELA GIURISDIZIONALE
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Art. 152
(Autorita' giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione
delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali
o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorita'
giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove
risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi dell'articolo 143, il ricorso e' proposto entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine
il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,
sentite le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in parte con
ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il
grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice puo' emanare i provvedimenti necessari con
decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza
di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica
o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio
entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno
della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno
di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla
discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono
depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il
giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza
del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E),
quando e' necessario anche in relazione all'eventuale atto del
soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la
domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II L'AUTORITA'
CAPO I IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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Art. 153 (12)
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
2. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato
della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi' un vice
presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.((12))
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennita' non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di cui
all'articolo 156.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio
2008, n. 31, ha stabilito che nelle more dell'approvazione della
legge di riordino delle autorita' indipendenti, la durata in carica
del presidente e dei membri del Garante per la protezione dei dati
personali di cui al presente articolo, comma 4, e' equiparata a
quella del presidente e dei membri delle autorita' istituite con la
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249,
con decorrenza dalla data del decreto di nomina.
Inoltre ha stabilito che tali incarichi non sono rinnovabili.
Art. 154 (14)
Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita' al presente codice,
ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformita' alla notificazione, anche
in caso di loro cessazione (( e con riferimento alla conservazione
dei dati di traffico ));
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli interessati o dalle associazioni che li
rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi
dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi
normativi richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative
finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e
sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
2000, che istituisce l"Eurodac" per il confronto delle impronte
digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di
Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle
persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita'
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorita' amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,
il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra autorita', prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse; puo' richiedere, altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorita'.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del Garante e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine,
l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
CAPO II L'UFFICIO DEL GARANTE
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Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di
vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si
applicano altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel
limite di cento unita'.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19,
comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.
Nelle more della piu' generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorita' amministrative indipendenti, al personale
e' attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del
personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in deroga
alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme gia'
versate nella contabilita' speciale, nonche' l'individuazione dei
casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge
secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al
presente comma e' corrisposta un'indennita' pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o
dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo,
sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal
Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della
retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio puo' assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero
non superiore a venti unita' ivi compresi i consulenti assunti con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non piu' di
due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque
unita', nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di
polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III ACCERTAMENTI E CONTROLLI
|
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo'
richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di dati, archivi o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo
del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati
personali.
2. I controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze,
sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del
responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo
dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza
ritardo, al piu' tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando e' documentata l'indifferibilita'
dell'accertamento.
Art. 159
(Modalita)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento,
puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad
operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e'
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto
gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo e' assente o non e' designato, agli incaricati. Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal
responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito
anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e
III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di
legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza
dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti
sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e
di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente
designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita'
nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare
collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi e' richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti,
documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o
di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III SANZIONI
CAPO I VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
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Art. 161 (16)
Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((
da seimila euro a trentaseimila euro )).
Art. 162 (16) (18)
Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati personali e' punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro.
2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da mille euro a seimila euro.
2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in
violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle
disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da ((diecimila euro)) a centoventimila euro. Nei casi di cui
all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di
misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo
154, comma 1, lettere c) e d), e' altresi' applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma
da trentamila euro a centottantamila euro.
((2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme
previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento
e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.))
Art. 162-bis (14) (16)
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico
1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui
all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (( . . . )).
Art. 163 (16)
Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie incomplete, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma (( da ventimila euro a centoventimila euro ))
(( . . . )).
Art. 164 (16)
Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e 157 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma (( da diecimila euro a sessantamila euro )).
Art. 164-bis (16)
(( Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate ))
(( 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163
e 164 e' di minore gravita', avuto altresi' riguardo alla natura
anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e
massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari
a due quinti.
2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli
162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in
relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento
in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero
quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo
e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in
misura pari al doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate
fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione
delle condizioni economiche del contravventore. ))
Art. 165 (16)
Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli (( del presente Capo )) puo'
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto,
in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. ((
La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. ))
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le
sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, e' il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli
articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in
applicazione dell'articolo 129, e' punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarne per se' o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di
quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26,
27 e 45, e' punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168
(Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara
o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169 (16)
Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'articolo 33 e' punito con l'arresto sino a due anni ((
. . . )).
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, e' impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso di particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato e' ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al (( quarto del massimo della sanzione stabilita per
la violazione amministrativa )). L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il
pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22,
23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150,
commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 e' punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice
importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI DI MODIFICA
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Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione,
e' cosi' modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2. Le
richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2,
della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 e' soppresso;
c) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "11. 1. L'autorita'
di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante
per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad
esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non e'
possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base
degli elementi forniti dall'autorita' di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 e' abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il
secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su
cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.".
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "puo' sempre eseguire" a "destinatario," sono
sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola
mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se cio' non e' possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" e' sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in
busta chiusa e sigillata".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77,
l'atto e' notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo
della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli
affari esteri per la consegna alla persona alla quale e' diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: ",e mediante" fino alla fine del
periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile
dopo le parole: "maggiore celerita'" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignita'".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui al primo comma,
se non e' eseguita in mani proprie del destinatario o mediante
servizio postale, e' effettuata in busta chiusa e sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso e' omessa
l'indicazione del debitore".
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile
le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da:
"informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle generalita' del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e' inserito il seguente: "Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le
informazioni strettamente necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'atto e' notificato
per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola
mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e'
possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione
al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati
non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le
indicazioni strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le
parole: "e' scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite
dalle seguenti: "e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se la copia del
decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne
fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma
3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in
busta chiusa, del deposito".
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attivita' amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per
le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e' oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi
di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53,
comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente codice, in sede di
applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne e' verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate
nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' precedente ne da'
notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere
all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati
in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al
richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le
determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla
richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione
dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima
dei dati medesimi.".
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le
seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale,
amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di
giudizio.".
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' le vigenti modalita' di
finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonche' la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto.".
6. La denominazione: "Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa e' sostituita
dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione".
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune puo' utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilita' anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. L'accesso
alle informazioni non e' consentito nei confronti della madre che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 e' consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse
personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d)
ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, il quinto comma e' sostituto dal seguente: "Le
liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita' di
applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e
passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le
parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati
personali".
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di
AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di
AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, e' tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei
diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato, nonche' della
relativa dignita'.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanita'"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali
per uso umano, e' inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso
tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalita' atte ad
escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72
del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali
registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e' acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179 (2)
Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta'
morale;".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in
fine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati
personali".
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 ))
CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE
|
Art. 180
Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il (( 31
marzo 2006. ))
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione
delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalita' tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime
ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti
in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al piu' tardi entro
il (( 30 giugno 2006. ))
Art. 181 (1) (3) (4) (9) (10) (11)
Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio
2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di
dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e
21, comma 2, e' effettuata, ove mancante, entro il (( 28 febbraio
2007 ));
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), e'
adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro
il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro
il 30 giugno 2004;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 81, CONVERTITO CON L.
26 MAGGIO 2004, N. 138;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, e'
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281,
restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente
codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), e' effettuata in
sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno
2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e' effettuata
sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata
in vigore del presente codice solo su diretta richiesta
dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante
rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto
cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo
ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a),
possono proseguire l'attivita' di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita'
istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) puo' individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle
disponibilita' di organico, del personale appartenente ad
amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso
l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla
data di pubblicazione del presente codice;
b) puo' prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilita' di
organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio
del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il
Garante di almeno un anno.
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o
restano, altresi', abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanita' 18
maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in
materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di
assistenza al parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanita' 27
ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi
dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della
legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice
di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini
di conservazione dei dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n.
675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni
del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in
allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e gia' pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del
presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il
1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli
156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla
medesima data si osservano altresi' i termini in materia di ricorsi
di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica
BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie
CASTELLI, Ministro della giustizia
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
FRATFINI, Ministro degli affari esteri
GASPARRI, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A)
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, secondo il quale il trattamento dei dati personali
nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato
sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale
codice e' applicabile anche all'attivita' dei pubblicisti e dei
praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti temporaneamente i
dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione
occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di
pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice
di deontologia e' adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove
l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio
della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il
Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto
termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del
Consiglio nazionale dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il
quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine
alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta' e
dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il
Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice
elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante
con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il
Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della
legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una
revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi modificato con
il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare
alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo
stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al
Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneita' delle misure e degli accorgimenti a
garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del
codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale
dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n.
675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*.
Art. 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti
fondamentali della persona con il diritto dei cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto
condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero,
attuate nell'ambito dell'attivita' giornalistica e per gli scopi
propri di tale attivita', si differenziano nettamente per la loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad
opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e
dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/1996.
Art. 2 (Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi
personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni
di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende
note la propria identita', la propria professione e le finalita'
della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita'
o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione
informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale
attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi
dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n.
675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al
pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza
dell'archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti
previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano
altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al
quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i
diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13,
comma 5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il
tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua
professione.
Art. 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora
si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel
rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche
invasive.
Art. 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze,
anche in conformita' al dovere di rettifica nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge.
Art. 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale
ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonche' dati atti a rivelare le condizioni di salute e la
sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione
su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialita'
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri
soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, e' fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Art. 6
(Essenzialita' dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando
l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione
dell'originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi
particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei
protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalita', il giornalista non
pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ne'
fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalita' del minore si estende, tenuto
conto della qualita' della notizia e delle sue componenti, ai fatti
che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre
considerato come primario rispetto al diritto di critica e di
cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse
pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di
diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovra' farsi carico
della responsabilita' di valutare se la pubblicazione sia davvero
nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti
stabiliti dalla "Carta di Treviso".
Art. 8
(Tutela della dignita' delle persone)
1. Salva l'essenzialita' dell'informazione, il giornalista non
fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti
coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignita' della persona,
ne' si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la
rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini
di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende ne' produce
immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che cio' sia necessario per segnalare abusi.
Art. 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista e'
tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione
per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali.
Art. 10
(Tutela della dignita' delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignita', il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie
nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare
dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e sempre nel rispetto della
dignita' della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini
sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o
identificabile.
2. La pubblicazione e' ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialita' dell'informazione e nel rispetto della dignita'
della persona se questa riveste una posizione di particolare
rilevanza sociale o pubblica.
Art. 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si
applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale e' ammesso nell'esercizio del diritto
di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.
Art. 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attivita' pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n.
69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro.
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5
aprile 2001, n.80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta
destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base
al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al Garante
entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla
redazione del codice e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della
Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilita'
degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione
ebraica, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane,
dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Societa' per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto
storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea, della Societa'
per gli studi di storia delle istituzioni, della Societa' italiana
delle storiche, dell'istituto romano per la storia d'Italia dal
fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti
Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere
la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo
medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e
sottoscritto in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h)
della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 7 del decreto
legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in
allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2001
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*.
preambolo
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse:
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la
legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati, in
considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali
trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 - ha
esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette
finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai
sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n.
675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30
luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale,
oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
essenziale per la liceita' del trattamento dei dati (art. 31, comma
1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281).
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine,
la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli
Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono
considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio
1999, n. 135).
5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal
Garante, nel rispetto del principio di rappresentativita' dei
soggetti pubblici e privati interessati. Il codice e' espressione
delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi
comprese le societa' scientifiche, ed e' volto ad assicurare
l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla
rappresentazione di fatti storici con i diritti e le liberta'
fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996,
n. 675).
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge,
individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita'
di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in
materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281).
7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata
ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del
Consiglio d'Europa;
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea;
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli
archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli
archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale
di deontologia degli archivisti approvato nel congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche'
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identita' personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme
dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti
per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresi', principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati
personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti
di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle
definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia
di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle
disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
altresi':
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita'
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI
TRATTAMENTI
Art. 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per
il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n.
281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello
ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di
trasparenza della attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.
Art. 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti.
A tal fine, operano in conformita' con i principi, i criteri
metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi
ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo
delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrita' degli archivi e l'autenticita' dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei documenti
agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28
luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni,
sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione,
dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in
presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la
consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli
originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5 (Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare
il principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L'archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce
l'attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento
delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla
consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati,
per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la
struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per
concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei
soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in
particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il
responsabile e gli incaricati del trattamento, nonche' i rapporti
con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Art. 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui
l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei
alla propria attivita' professionale, e' soggetto alle stesse
regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i
dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attivita'.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.
Art. 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli
interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione
dei dati, garantendone la conservazione secondo modalita' che
assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla
documentazione successivamente acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996,
in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad
un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a
disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti
fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole
consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia
interesse in relazione a dati personali che riguardano persone
decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
dell'interesse e valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo
esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una
informativa semplificata che renda nota almeno l'identita' e
l'attivita' svolta dall'intervistatore nonche' le finalita' della
raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta
comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del
relativo consenso manifestato dagli intervistati.
Capo III
REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI
RELATIVI TRATTAMENTI
Art. 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto
dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune
per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e
della dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n.
281.
Art. 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.
675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo
la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di
Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli
atti di archivio riservati istituita presso il Ministero
dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti
di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente
presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in
relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le
modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di
presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'
rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i
diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non
diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei
nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai
fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare
attenzione e' prestata al principio della pertinenza e
all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere
facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e
di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le
notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla
loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il
principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare
riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,
anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere
i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se
gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima
diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Art. 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare il presente
codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,
le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte
degli utenti e' comunicata agli organi competenti per il rilascio
delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del
decorso dei termini di legge, ed e' considerata ai fini del
rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione
competente, secondo il proprio ordinamento, puo' altresi' escludere
temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono
essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di
documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1
e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di
condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni di competenza.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
A.3 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI
DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA
EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16
agosto 1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e
la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta
destinati a contribuire, in funzione delle specificita' settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,
verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche
e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6,
comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati
al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca
scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di
ricerca scientifica;
Visto altresi' l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6,
del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba
essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di
deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati
personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la
sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi
statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in
base al principio di rappresentativita' a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti
pubblici e privati, societa' scientifiche ed associazioni
professionali hanno manifestato la volonta' di partecipare alla
redazione dei codici e fra i quali e' stato conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri,
da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi
economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
Considerato che il testo del codice e' stato oggetto di ampia
consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto
modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e
delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati
partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del
Sistema statistico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica
nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT,
su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento
dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo
stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorita' n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche
separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art.
6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve
disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di
fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione
statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli
approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento
dei dati personali;
Constatata la conformita' del codice alle leggi e ai regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei
dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h)
della legge n. 675/1996, nonche' agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del
decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per
i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi
e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 31 luglio 2002
IL PRESIDENTE
IL RELATORE
IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE*.
Preambolo
Il presente codice e' volto a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati
dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte
dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio
della collettivita', si svolga nel rispetto dei diritti, delle
liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate,
in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto
all'identita' personale.
Il codice e' sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10,
comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si
applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito
del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle
finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione e' effettuata ispirandosi alle pertinenti
fonti e documenti internazionali in materia di attivita' statistica
e, in particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18
dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18,
adottata il 30 settembre 1997;
f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio
dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice
sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialita' e di
non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in
particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici
di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici
o sulla base di finanziamenti pubblici.
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al
sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma
statistico nazionale o per la produzione di informazione
statistica, in conformita' ai rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma
appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i
relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico
nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie
adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti
legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e
loro successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel presente
codice.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni
elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di
seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini medesimi, si intende inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento
effettuato per finalita' di indagine statistica o di produzione,
conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione
del programma statistico nazionale o per effettuare informazione
statistica in conformita' agli ambiti istituzionali dei soggetti di
cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il
trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un
fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di
caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una
rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni
presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti
conoscibili da chiunque;
d) "unita' statistica", l'entita' alla quale sono riferiti o
riferibili i dati trattati.
Art. 3
(Identificabilita' dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego
di mezzi ragionevoli, e' possibile stabilire un'associazione
significativamente probabile tra la combinazione delle modalita'
delle variabili relative ad una unita' statistica e i dati
identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori
informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o
diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad un
soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive
possibilita' di pervenire in modo illecito alla sua
identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al
software di controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione
dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato puo'
ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in
termini di probabilita' di identificare l'interessato stesso
tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, e' tale da far
ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per
procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo
di lesione dei diritti degli interessati che puo' derivarne, avuto
altresi' riguardo al vantaggio che se ne puo' trarre.
Art. 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene
conto dei seguenti criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalita' alle
quali e' associata una frequenza non inferiore a una soglia
prestabilita, ovvero un'intensita' data dalla sintesi dei valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta
soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non
sono soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora il
risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla
natura delle variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti
tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano
possibili eventuali identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel
caso in cui tutte le unita' statistiche di una popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove
cio' risulti necessario per soddisfare particolari esigenze
conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il
rischio di identificazione deve essere per quanto possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di
identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai
criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le
modalita' di rilascio dei dati dandone comunicazione alla
Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.
Art. 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico
nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o
trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di
regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art.
6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e
specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere
raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli
interessati, per garantire la legittimita' del trattamento medesimo
e' necessario che concorrano i seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i
dati identificativi gia' al momento della raccolta, salvo che cio'
risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente
sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante,
anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati
o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico
nazionale.
3. Il consenso e' manifestato per iscritto. Qualora la raccolta
dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalita' quali
interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano
particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il
consenso, purche' espresso, puo' essere documentato per iscritto.
In tal caso, la documentazione dell'informativa resa
all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
CAPO II
INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Art. 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge,
all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali
dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico e'
rappresentata l'eventualita' che essi possono essere trattati per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dai
decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n.
281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti
presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della
Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento e'
incluso nel programma statistico nazionale o e' oggetto di
pubblicita' con idonee modalita' da comunicare preventivamente al
Garante il quale puo' prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa
alla persona presso la quale i dati sono raccolti puo' essere
differita per la parte riguardante le specifiche finalita', le
modalita' del trattamento cui sono destinati i dati, qualora cio'
risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo
dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della
stessa - e purche' il trattamento non riguardi dati sensibili. In
tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito
all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne
avevano ritardato la comunicazione, a meno che cio' comporti un
impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto
responsabile della ricerca deve redigere un documento -
successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione
della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano
i diritti di cui all'art. 13 della Legge - in cui siano indicate le
specifiche motivazioni per le quali si e' ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonche' le
modalita' seguite per informare gli interessati quando sono venute
meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi
dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere
in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato puo' essere data anche per il tramite
del soggetto rispondente.
Art. 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico
nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico
nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni
campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne
permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo
modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di universita'
o ad istituti o enti di ricerca o a soci di societa' scientifiche a
cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di
cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, e'
consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da
soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei
dati personali, contenute anche nel presente codice, siano
rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla
base di una preventiva dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da
quello oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinche' le operazioni di
immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che
utilizzano il laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai
ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo
una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio
stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al
perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento
che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico
nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti
per conto di universita', altre istituzioni pubbliche e organismi
aventi finalita' di ricerca, purche' sia garantito il rispetto
delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi
soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di
ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al
progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come
vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le
norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali contenute anche nel presente codice.
4. E' vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati
di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente
previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati
oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente
i dati a terzi.
Art. 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico
nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati
identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
consentita per i trattamenti statistici, strumentali al
perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto
richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non
eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unita'
statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale e'
consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le
finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca scientifica per
gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo,
qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel
rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessita'.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le
sole finalita' perseguite ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalita' di ricerca
scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo
medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Autorita' di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del
presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente
art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.
CAPO III
SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA
Art. 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione,
in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela
dei diritti degli interessati, procedendo altresi' alla
designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalita'
di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene
alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni
ricevute. In particolare:
a) rende nota la propria identita', la propria funzione e le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di
cui all'art. 6 del presente codice, nonche' ogni altro chiarimento
che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e
consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come
artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di piu' titolari, salvo
espressa autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati
personali di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis della legge.
Art. 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il
periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformita'
all'art. 9 della Legge e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni,
in tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino
a quando risultino necessari per:
indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualita' e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unita' di
rilevazione;
costituzione di archivi delle unita' statistiche e di sistemi
informativi;
altri casi in cui cio' risulti essenziale e adeguatamente
documentato per le finalita' perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono
conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne
differenti livelli di accesso, salvo che cio' risulti impossibile
in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato.
Art. 12.
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma
1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del
medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i
differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento
alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti
nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Art. 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della
Legge, l'interessato puo' accedere agli archivi statistici
contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento,
la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non
risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in
appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato,
senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora
tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi
statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In
particolare, non si procede alla variazione se le modifiche
richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie
statistiche adottate in conformita' alle norme internazionali
comunitarie e nazionali.
Art. 14
(Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per
motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai
dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio
comportamento anche alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli
scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne
la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla
legge e alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento
dell'attivita' statistica o di attivita' ad essa strumentali non
possono essere diffusi, ne' altrimenti utilizzati per interessi
privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata
documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati
personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle
metodologie e delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici
devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive
degli utenti, purche' nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma
1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice,
anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio
o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le
misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni
da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate
dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al
responsabile o al titolare del trattamento.
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
una o piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero
di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e'
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre
mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo'
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per
soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e'
consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata
della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la
disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita'
di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa
segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla
diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per
classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere
redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a
correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e'
almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita'
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la
disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino
della disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita',
delle responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione e' programmata gia' al momento dell'ingresso in
servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della
struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la
custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al
trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in
essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni
sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno di
locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai
soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve
avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e'
cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla
esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta
dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del
bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate
al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione
in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario
di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o
di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
ALLEGATO C)
TRATTAMENTI NON OCCASIONALI EFFETTUATI IN AMBITO GIUDIZIARIO O PER
FINI DI POLIZIA
(Artt. 46 e 53 del codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
====================================================================
ARTICOLATO DEL CODICE RIFERIMENTO PREVIGENTE
====================================================================
Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 1 (Diritto alla protezione ---
dei dati personali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 2 (Finalita' cfr. art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 1. comma 1,
l. 31 dicembre 1996 n. 675
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 3 (Principio di necessita' ---
del trattamento dei dati)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
Art. 4 (Definizioni) cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
comma 1, lett. a) art. 1, comma 2, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 10, comma 5, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281
--------------------------------------------------------------------
lett. d) cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e) cfr. art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f) art. 1, comma 2, lett. d),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g) art. 1, comma 2, lett. e),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h) cfr. art. 19 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i) art. 1, comma 2, lett. f),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l) art. 1, comma 2, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m) art. 1, comma 2, lett. h),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. n) art. 1, comma 2, lett. i),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. o) art. 1, comma 2, lett. 1),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. p) art. 1, comma 2, lett. a),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. q) art. 1, comma 2, lett. m),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2, lett. a) cfr. art. 2, par. 2, lett. d),
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. b) cfr. art. 2, lett. e),
direttiva n. 2002/58/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. c) cfr. art. 2, par. 1, lett. a,
direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio
n. 2002/21/Ce
--------------------------------------------------------------------
lett. d) cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. e) cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. f) cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
direttiva n. 2002/21/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. g) cfr. art. 2, par. 2, lett. a),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. h) cfr. art. 2, par. 2, lett. b),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. i) cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. l) cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
lett. m) cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
direttiva n. 2002758/CE
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a) art. 1, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 28 luglio 1999,
n. 318
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 1, lett. b, d.P.R.
n. 318/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. d) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. e) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. f) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. g) ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4, lett. a) art. 1, comma 2, lett. a),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 1, comma 2, lett. c),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 1, comma 2, lett. b),
d. lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 5 (Oggetto ed ambito di cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
applicazione)
comma 1 artt. 2, comma 1, e 6,
comma 1, 1. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 2, commi 1 bis, e 1 ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 cfr. art. 3, par. 2 (secondo
periodo), dir. 95/46/CE;
art. 3, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 6 (Disciplina del trattamento) ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo II
Diritti dell'interessato
--------------------------------------------------------------------
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati cfr. art. 12, dir. 95/46;
personali ed altri diritti) art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte)
comma 1 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 13, comma 1, lett. b) e
c), punto 1 (seconda parte)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 13, comma 1, lett. c),
punti 2, 3 e 4 l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 13, comma 1, lett. d) ed
e), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 8 (Esercito dei diritti)
comma 1 cfr. art. 13, dir. 95/46;
art. 17, comma 1, d.P.R.
n. 501/1998.
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 14, comma 1, lett. a),
b), c), d), e) ed e-bis)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 14, comma 2, n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 9 (Modalita' di esercizio)
comma 1 art. 17, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 13, comma 4, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 13, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 17, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 13, comma 1, c), punto 1
(secondo periodo),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
comma 1 art. 17, comma 9, d.P.R.
31 marzo 1998, n. 501.
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 17, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 17, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 13, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 17, comma 7,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8 art. 17, comma 7, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 9 art. 17, comma 8, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Regole generali per il trattamento
dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 11 (Modalita' del trattamento cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
e requisiti dei dati) art. 9, comma 1, l. n.675/1996
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 12 (Codici di deontologia e cfr. art. 27, dir. 95/46/CE;
di buona condotta) art. 31, comma 1,lett. h),
comma 1 l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 20, comma 4, d. lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 20, comma 3, d.lg.
n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 13 (Informativa) cfr. Art. 10, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 10, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 10, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 10, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 14 (Definizione di profili e cfr. Art. 15, dir. 95/46/CE;
della personalita'
dell'interessato)
Comma 1 art. 17, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 2 art. 17, comma 2,
l. n. 615/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 15 (Danni cagionati per cfr. Art. 23, dir. 95/46/CE;
effetto del trattamento
comma 1 art. 18, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 9,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 16 (Cessazione del trattamento) cfr. Art. 19, par. 2,
dir. 95/46/CE
comma 1 art. 16, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 17 (Trattamento che presenta cfr. Art. 20, dir. 95/46/CE;
rischi specifici
comma 1 art. 24-bis, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 24-bis. comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Regole ulteriori per i
soggetti pubblici
--------------------------------------------------------------------
Art. 18 (Principi applicabili a
tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 cfr. Art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 19 (Principi applicabili al
trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e
giudiziari)
comma 1 art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE;
art. 27, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 27, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 20 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili)
comma 1 cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 3, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996; art. 5, comma 5,
d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 22, comma 3, secondo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 22, comma 3-bis, l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 21 (Principi applicabili al cfr. Art. 8, par. 5,
trattamento di dati dir. 95/46/CE;
giudiziari)
comma 1 art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 5, comma 5-bis, d.lg.
11 maggio 1999, n. 135
--------------------------------------------------------------------
Art. 22 (Principi applicabili al
trattamento di dati sensibili
e giudiziari)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 3, comma 1, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 3, comma 2, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 3, comma 3, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 3, comma 4, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 3, comma 5, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 8 art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9 art. 4, comma 1, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 10 art. 4, comma 2, d.lg.
N. 135/1999; art. 3, comma 6,
d. lg. N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 11 art. 4, comma 3, d.lg.
N. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 12 art. 1, comma 2, lett. c),
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Regole ulteriori per i privati
ed enti pubblici economici
--------------------------------------------------------------------
Art. 23 (Consenso)
comma 1 cfr. art. 7, par. 1, lett. A),
dir. 95/46/CE;
art. 11, comma 1 e 20,
comma 1, lett. a)
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 11, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 11, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 cfr. art. 22, comma 1,
l. n. 673/ 1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 24 (Casi nei quali puo' essere
effettuato il trattamento
senza il consenso) cfr. Art. 7, dir. 95/46/CE;
comma 1, lett. a) artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) artt. 12, comma 1, lett. b) e
20, comma 1, lett. a-bis),.
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c) artt. 12, comma 1, lett. c) e
20, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. d) artt. 12, comma 1, lett. f) e
20, comma 1, lett. e), l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e) art. 7, par. 1, lett. d),
dir. 95/46; artt. 12, comma 1,
lett. g) e 20 comma 1,
lett. f), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f) artt. 12, comma 1, lett. h) e
20, comma 1, lett. g), l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. g) artt. 12, comma 1, lett. h-
bis) e 20, comma 1, lett. h)
ed h-bis), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. h) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. i) artt. 12, comma 1, lett. d)
e 21, comma 4, lett. a),
l. n. 675/1996; art. 7,
comma 4, d.lgs n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 25 (Divieti di comunicazione
e diffusione)
comma 1 art. 21 commi 1 e 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 21, comma 4, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 26 (Garanzie per i dati
sensibili)
comma 1 cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE;
art. 22, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 22, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. a) art. 22, comma 1 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3, lett. b) art. 22, comma 1 ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 22, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 23, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 27 (Garanzie per i dati cfr. art. 8, par. 5,
giudiziari) dir. 95/46/CE
comma 1 art. 24, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento
--------------------------------------------------------------------
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 29 (Responsabile del
trattamento) cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1 art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 8, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 8, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 8, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 8, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
comma 1 cfr. art. 17, par. 3,
dir. 95/46/CE;
artt. 8, comma 5, e 19,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 19, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo V
Sicurezza dei dati e dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza cfr. art. 17, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 31 (Obblighi di sicurezza) art. 15, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1 art. 2, comma 1, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 2, comma 2, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 2, comma 3, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Misure minime
--------------------------------------------------------------------
Art. 33 (Misure minime) cfr. art. 15, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 34 (Trattamenti con strumenti ---
elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio ---
di strumenti elettronici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 36 (Adeguamento) cfr. art. 15, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Adempimenti
--------------------------------------------------------------------
Art. 37 (Notificazione del art. 18, dir. 95/46/CE;
trattamento)
comma 1 cfr. art. 7, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 28, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 13, commi 1, 2, 3, 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 38 (Modalita' di notificazione) art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1 art. 7, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 12, comma 1, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 12, comma 1, secondo
periodo, d.P.R n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 7, comma 2, secondo
periodo e art. 16, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 12, comma 6, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 39 (Obblighi di comunicazione) art. 7, par. 1, lett. E),
dir. 95/46/CE
comma 1, lett. a) art. 27, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 40 (Autorizzazioni generali) art. 41, comma 7,
l. n. 675/1996;
comma 1 art. 14, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 14, comma 2, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 14, comma 3, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 14, comma 4, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 14, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero cfr. Artt. 25 e 26,
dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 42 (Trasferimenti all'interno
dell'Unione europea)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 43 (Trasferimenti consentiti
in Paesi terzi)
alinea del comma 1 art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 1 artt. 28, comma 4, eccetto la
lett. g), e 26, comma 2, l.
n. 675/1996; art. 7, comma 4,
d.lg n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 44 (Altri trasferimenti
consentiti) art. 28, comma 4, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 45 (Trasferimenti vietati) art. 28, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Parte II
Disposizioni relative a
specifici settori
--------------------------------------------------------------------
Titolo I
Trattamenti in ambito giudiziario
Capo I cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 46 (Titolari dei trattamenti) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 47 (Trattamenti per ragioni art. 3, par. 2, (primo
di giustizia) periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. c) e d)
e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 48 (Banche di dati di uffici
giudiziari) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 49 (Disposizioni di attuazione) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Minori
--------------------------------------------------------------------
Art. 50 (Notizie o immagini relative ---
ai minori)
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Informatica giuridica
--------------------------------------------------------------------
Art. 51 (Principi generali) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 52 (Dati identificativi degli ---
interessati)
--------------------------------------------------------------------
Titolo II cfr. Art. 3, dir. 95/46/CE
Trattamenti da parte di
forze di polizia
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 53 (Ambito applicativo e art. 3, par. 2, (primo
trattamenti) periodo) dir. 95/46/CE;
art. 4, comma 1, lett. a) ed
e) e comma 2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 54 (Modalita' di trattamento e ---
flussi di dati) ***
--------------------------------------------------------------------
Art. 55 (Particolari tecnologie) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 56 (Tutela dell'interessato) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 57 (Disposizioni di attuazione) ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato art. 3, dir. 95/46/CE;
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Att. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1 art. 4, commi 1, lett. b) e 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 4, commi 1, lett. e) e
2, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 15, comma 4, l.
n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Trattamenti in ambito pubblico
Capo I
Accesso a documenti amministrativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 59 (Accesso a documenti art. 43, comma 2,
amministrativi) l. n. 675/1996; art. 16,
comma 1, lett. c),
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo art. 16, comma 2, d.lg.
stato di salute e la vita n. 135/1999
sessuale)
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Registri pubblici e
albi professionali
--------------------------------------------------------------------
Art. 61 (Utilizzazione di dati
pubblici)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. f),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Stato civile, anagrafi
e liste elettorali
--------------------------------------------------------------------
Art. 62 (Dati sensibili e art. 6 d.lg. n. 135/1999
giudiziari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 63 (Consultazione di atti) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Finalita' di rilevante
interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione art. 7, comma 1, d.lg.
e condizione dello straniero) n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 7, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 65 (Diritti politici e
pubblicita' dell'attivita'
di organi)
comma 1 art. 8, commi 1 e 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 8, comma 3, d.lg.
n. 135/3999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 8, comma 4, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 8, comma 5, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 8, comma 6, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 66 (Materia tributaria
e doganale)
comma 1 art. 10, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 67 (Attivita' di controllo
e ispettive)
comma 1, lett. a) art. 11, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 11, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 68 (Benefici economici
ed abilitazioni)
comma 1 art. 13, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 13, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 13, comma 3, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e art. 14, d.lg. n. 135/1999
riconoscimenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 70 (Volontariato e obiezione di
coscienza)
comma 1 art. 15, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 15, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 71 (Attivita' sanzionatorie
e di tutela)
comma 1 art. 16, comma 1, lett. a) e
b), d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 16, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 72 (Rapporti con enti di culto) art. 21, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 73 (Altre finalita' in ambito Provv. Garante n. 1/P/2000
amministrativo e sociale) 30 dicembre 1999 - 13 gennaio
2000
--------------------------------------------------------------------
Capo V
Particolari contrassegni
--------------------------------------------------------------------
Art. 74 (Contrassegni su veicoli ---
e accessi a centri storici)
--------------------------------------------------------------------
Titolo V
Trattamento di dati
personali in ambito sanitario
Capo I
Principi generali cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 75 (Ambito applicativo) art. 1, d.lg. N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 76 (Esercenti professioni
sanitarie e organismi
sanitari pubblici)
comma 1 Art. 23, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 Art. 23, comma 3, (primo
periodo), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Modalita' semplificate per
informativa e consenso
--------------------------------------------------------------------
Art. 77 (Casi di semplificazione) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 78 (Informativa del medico di ---
medicina generale o del
pediatra)
--------------------------------------------------------------------
Art. 79 (Informativa da parte di ---
organismi sanitari)
--------------------------------------------------------------------
Art. 80 (Informativa da parte di ---
altri soggetti pubblici)
--------------------------------------------------------------------
Art. 81 (Prestazione del consenso) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 82 (Emergenze e tutela della
salute e dell'incolumita'
fisica)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 Art. 23, comma 1-quater,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 83 (Altre misure per il ---
rispetto dei diritti degli
interessati)
--------------------------------------------------------------------
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
comma 1 art. 23, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Finalita' di rilevante
interesse pubblico
--------------------------------------------------------------------
Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale)
comma 1 art. 17, comma 1, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 17, comma 2, d.lg.
n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 86 (Altre finalita' di
rilevante interesse pubblico)
comma 1
--------------------------------------------------------------------
lett. a) art. 18, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 19, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 20, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Prescrizioni mediche
--------------------------------------------------------------------
Art. 87 (Medicinali a carico del art. 4, comma 2, d.lg.
Servizio sanitario nazionale) n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 88 (Medicinali non a carico art. 4, comma 1, d.lg.
del Servizio sanitario n. 282/1999
nazionale)
--------------------------------------------------------------------
Art. 89 (Casi particolari)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 4, comma 4, d.lg.
n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo V
Dati genetici
--------------------------------------------------------------------
Art. 90 (Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo) art. 17, comma 5, d.lg.
n. 135/1999
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 4, comma 3, l. n. 52 del
6 marzo 2001
--------------------------------------------------------------------
Capo VI
Disposizioni varie
--------------------------------------------------------------------
Art. 91 (Dati trattati mediante carte) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 92 (Cartelle cliniche) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 93 (Certificato di assistenza
al parto)
comma 1 art. 16, comma 2, d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 94 (Banche di dati, registri ---
e schedari in ambito
sanitario)
--------------------------------------------------------------------
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) art. 12, d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 96 (Trattamento di dati art. 330-bis, (primo e secondo
relativi a studenti periodo) d.lg. n. 297 del
16 aprile 1994
comma 1
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 330-bis. (terzo periodo),
d.lg. n. 297/1994
--------------------------------------------------------------------
Titolo VII
Trattamento per scopi storici,
statistici o scientifici
Capo I
Profili generali Cfr. artt. 6, 11, par. 2, 13,
par. 2, dir. 95/46/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 97 (Ambito applicativo)
--------------------------------------------------------------------
Art. 98 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico) artt. 22 e 23.
d.lg n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 99 (Compatibilita' tra scopi
e durata del trattamento)
Comma 1 art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 9, comma 1 bis,
l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 16, comma 2,
lett. c-bis), l. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 100 (Dati relativi ad attivita'
di studio e di ricerca) art. 6, comma 4,
d.lg. n. 204/1998
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Trattamento per scopi storici
--------------------------------------------------------------------
Art. 101 (Modalita' di trattamento)
comma 1 art. 7, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 2,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 7, comma 3, n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 102 (Codice di deontologia
e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 5,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 103 (Consultazione di documenti
conservati in archivi)
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Trattamento per scopi statistici
o scientifici
--------------------------------------------------------------------
Art. 104 (Ambito applicativo e dati
identificativi per scopi
statistici o scientifici)
comma 1 art. 10, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 5,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 105 (Modalita' di trattamento)
comma 1 art. 10, comma 3,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 2,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
camma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 106 (Codici di deontologia
e di buona condotta)
comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 10, comma 6,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 107 (Trattamento di dati
sensibili)
comma 1 art. 10, comma 4,
d.lg. n. 281/1999
--------------------------------------------------------------------
Art. 108 (Sistema statistico nazionale) ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 109 (Dati statistici relativi
all'evento della nascita) ----
--------------------------------------------------------------------
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed
epidemiologica)
comma 1 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 5, comma 2,
d.lg. n. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
Titolo VIII
Lavoro e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 111 (Codice di deontologia
e di buona condotta)
comma 1 art. 20, comma 2, lett. b),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 112 (Finalita' di rilevante
interesse pubblico)
comma 1 art. 9, comma 1,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 9, comma 2,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 9, comma 4,
d.lg. n. 135/1999
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Annunci di lavoro e dati riguardanti
prestatori di lavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 113 (Raccolta di dati e
pertinenza) cfr. art. 8,
l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Divieto di controllo a distanza
e telelavoro
--------------------------------------------------------------------
Art. 114 (Controllo a distanza) cfr. art. 4, comma 1,
l. 20 maggio 1970, n. 300
--------------------------------------------------------------------
Art. 115 (Telelavoro e lavoro
a domicilio) art. 6, l. 2 aprile 1958,
n. 339
comma 1 e 2
--------------------------------------------------------------------
Capo IV
Istituti di patronato
e di assistenza sociale
--------------------------------------------------------------------
Art. 116 (Conoscibilita' di dati
su mandato dell'interessato)
commi 1 e 2 art. 12, l. 30 marzo 2001,
n. 152
--------------------------------------------------------------------
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario
ed assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
--------------------------------------------------------------------
Art. 117 (Affidabilita' e puntualita'
nei pagamenti)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. e),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1 art. 20, comma 1, lett. d),
d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Art. 119 (Dati relativi al ---
comportamento debitorio)
--------------------------------------------------------------------
Art. 120 (Sinistri) art. 2, comma 5-quater 1,
d.l. 28 marzo 2000, n. 70,
conv. Da l. 26 maggio 2000,
n. 137
--------------------------------------------------------------------
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi di comunicazione elettronica
--------------------------------------------------------------------
Art. 121 (Servizi interessati) cfr. art. 3,
direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 122 (Informazioni raccolte cfr. art. 5, par. 3,
nei riguardi, dell'abbonato direttiva n. 2002/58/CE
e dell'utente)
--------------------------------------------------------------------
Art. 123 (Dati relativi al traffico) cfr. art. 6,
direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 4, comma 1,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 4, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 4, comma 3,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ----
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 4, comma 4,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 4, comma 5,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 124 (Fatturazione dettagliata) ctr. art. 7,
direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 5, comma 3 (primo
periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 5, comma 1,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 5, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 5, comma 3 (secondo
periodo), d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 125 (Identificazione cfr. art. 8,
della linea) direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 6, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 6, comma 2,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 6, comma 3,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 6, comma 4,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 6, comma 5,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 6, comma 6,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 126 (Dati relativi cfr. art. 9,
all'ubicazione) direttiva n. 2002/58/CE
--------------------------------------------------------------------
Art. 127 (Chiamate di disturbo cfr. art. 10,
e di emergenza) direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 7, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 7, comma 2,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 7, comma 2-bis,
d.lg. n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 128 (Trasferimento automatico cfr. art 11,
della chiamata) direttiva n. 2002/58/CE
comma 1 art. 8, comma 1,
d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 129 (Elenchi di abbonati) cfr. art. 12,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 130 (Comunicazioni indesiderate) cfr. art. 13,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 10, d.lg. n. 171/1998;
--------------------------------------------------------------------
Art. 131 (Informazioni ad abbonati art. 3, d.lg. 171/1998
e utenti)
--------------------------------------------------------------------
Art. 132 (Conservazione di dati di cfr. art. 15,
traffico per altre direttiva n. 2002/58/CE
finalita')
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Internet e reti telematiche
--------------------------------------------------------------------
Art. 133 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. a),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Videosorveglianza
--------------------------------------------------------------------
Art. 134 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. g),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Titolo XI
Libere professioni
e investigazione privata
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 135 (Codice di deontologia art. 22, comma 4, lett. c),
e di buona condotta) secondo periodo, l. n.675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo XII
Giornalismo ed espressione
letteraria ed artistica
cfr. Art. 9, dir. 95/46/CE
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 136 (Finalita' giornalistiche
ed altre manifestazioni
del pensiero)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) e c) art. 25, comma 4 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 28, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 12, comma 1, lett. e),
l. n. 675/1996; art. 25,
comma 1, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 20, comma 1, lett. d),
e art. 25, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 138 (Segreto professionale) art. 13, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Codice di deontologia
--------------------------------------------------------------------
Art. 139 (Codice di deontologia art. 25, commi 2, 3 e 4,
relativo ad attivita' l. n. 675/1996
giornalistiche)
--------------------------------------------------------------------
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 140 (Codice di deontologia art. 20, comma 2, lett. c),
e di buona condotta) d.lg. n. 467/2001
--------------------------------------------------------------------
Parte III
Tutela dell'interessato
e sanzioni
--------------------------------------------------------------------
Titolo I
Tutela amministrativa
e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante Cfr. art. 22, dir. 95/46/CE
Sezione I
Principi generali
--------------------------------------------------------------------
Art. 141 (Forme di tutela) ---
--------------------------------------------------------------------
Sezione II
Tutela amministrativa
--------------------------------------------------------------------
Art. 142 (Proposizione dei reclami) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 143 (Procedimento per i reclami) art. 21, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 31,
comma 1, lett. c) e l),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 144 (Segnalazioni) ---
--------------------------------------------------------------------
Sezione III
Tutela alternativa a quella
giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 145 (Ricorsi)
comma 1 art. 29, comma 1, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 1, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 29, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1 art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 147 (Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a) art. 18, comma 1, lett. a),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 18, comma 1, lett. c),
- seconda parte -
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. c) art. 18, comma 1, lett. d),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. d) art. 18, comma 1, lett. c),
- prima parte -
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. e) art. 18, comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
alinea del comma 2 art. 18, comma 1, lett. e),
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
lett. a), b) e c) art. 18, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 18, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 18, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 18, alinea del comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 148 (Inammissibilita' del ricorso)
comma 1 art. 19, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 18, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 149 (Procedimento relativo al
ricorso)
comma 1 art. 20, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 20, comma 2,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 Art. 29, comma 3,
l. n. 675/1996;
art. 20, comma 3,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 20, comma 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 20, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 20, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 8 Art. 29, comma 6-bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 150 (Provvedimenti a seguito
del ricorso)
comma 1 art. 29, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 29, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 20, comma 6,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 20, comma 11,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 151 (Opposizione)
comma 1 art. 29, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Tutela giurisdizionale
--------------------------------------------------------------------
Art. 152 (Autorita' giudiziaria
ordinaria)
comma 1 art. 29, comma 8,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 8 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 9 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 10 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 11 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 12 art. 29, comma 7, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 13 art. 29, comma 7, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Comma 14 ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo II
L'Autorita'
Capo I cfr. Art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la protezione
dei dati personali
--------------------------------------------------------------------
Art. 153 (Il Garante)
comma 1 art. 30, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 30, comma 3, primo e
terzo periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 30, comma 3, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 30, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 30, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 30, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 33, (prima fase),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1 art. 31, alinea,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. a) art. 31, comma 1, lett. b),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. b) art. 31, comma 1, lett. d),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. C) art. 31, comma 1, lett. c),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. D) art. 31, comma 1, lett. e)
ed l), l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. e) art. 31, comma 1, lett. h),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. f) art. 31, comma 1, lett. m),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. G) ---
--------------------------------------------------------------------
lett. H) art. 31, comma 1, lett. i),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. i) art. 31, comma 1, lett. g),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. l) art. 31, comma 1, lett. a),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
lett. m) art. 31, comma 1, lett. n),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 31, comma 1, lett. o),
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 31, commi 5 e 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 31, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 40, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
********DA QUI *******
Capo II
L'Ufficio del Garante
--------------------------------------------------------------------
Art. 155 (Principi applicabili)
comma 1 art. 33, comma 1-sexies,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1 art. 33, comma 1, ultimo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 33, commi 1-bis e
1-quater, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 33, comma 1-ter,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 33, comma 1-quinquies,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 7 art. 33, comma 4,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 8 art. 33, comma 6,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 9 art. 33, comma 6 bis,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 10 art. 33, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo III
Accertamenti e controlli
--------------------------------------------------------------------
Art. 157 (Richiesta di informazioni
e di esibizione di documenti)
comma 1 art. 32, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 32, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 32, comma 3,
l. n. 675/1996; art. 15,
comma 1, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
Art. 159 (Modalita')
comma 1 art. 15, commi 6, e 7, secondo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 32, comma 4,
l. n. 675/1996;
art. 15, comma 5,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 15, commi 4,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 5 art. 15, comma 8,
d.P.R. n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 6 art. 32, comma 5,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 160 (Particolari accertamenti)
comma 1 art. 32, comma 6, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 32, comma 6, secondo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 32, comma 7, primo e
secondo periodo,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 32, comma 7, terzo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Titolo III
Sanzioni
Capo I cfr. Art. 24, dir. 95/46/CE
Violazioni amministrative
--------------------------------------------------------------------
Art. 161 (Omessa o inidonea
informativa all'interessato)
comma 1 art. 39, comma 2, primo
periodo, l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1 art. 16, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 39, comma 2, secondo
periodo l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 163 (Omessa o incompleta
notificazione)
comma 1 art. 34, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 164 (Omessa informazione o
esibizione al Garante)
comma 1 art. 39, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 165 (Pubblicazione del
provvedimento del
Garante)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1 art. 39, comma 3,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Illeciti penali
--------------------------------------------------------------------
Art. 167 (Trattamento illecito di art. 35, comma 1,
dati l. n. 675/1996; art. 11, d.lg.
comma 1 n. 171/1998
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 35,comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 168 (Falsita' nelle dichiarazioni
e notificazioni al Garante)
comma 1 art. 37-bis, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1 art. 36, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
comma 2 art. 36, comma 2,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del
Garante)
comma 1 art. 37, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Art. 171 (Altre fattispecie) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 172 (Pene accessorie)
comma 1 art. 38, comma 1,
l. n. 675/1996
--------------------------------------------------------------------
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni di modifica
--------------------------------------------------------------------
Art. 173 (Convenzione di applicazione ---
dell'Accordo di Schengen)
--------------------------------------------------------------------
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite ---
giudiziarie)
--------------------------------------------------------------------
Art. 175 (Forze di Polizia) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 176 (Soggetti pubblici) ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 177 (Disciplina anagrafica,
dello stato civile e
delle liste elettorali)
--------------------------------------------------------------------
Art. 178 (Disposizioni in materia
sanitaria)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 art. 4, comma 5, d.lg.
N. 282/1999
--------------------------------------------------------------------
comma 4 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 5 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 179 (Altre modifiche) ---
--------------------------------------------------------------------
Capo II
Disposizioni transitorie
--------------------------------------------------------------------
Art. 180 (Misure di sicurezza)
--------------------------------------------------------------------
Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
comma 1 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 2 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 3 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 4 art. 13, comma 5, d.P.R.
n. 501/1998
--------------------------------------------------------------------
comma5 ---
--------------------------------------------------------------------
comma 6 ---
--------------------------------------------------------------------
Art. 182 (Ufficio del Garante) ---
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Capo III
Abrogazioni
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Art. 183 (Norme abrogate) ---
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Capo IV
Norme finali
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Art. 184 (Attuazione di direttive
europee)
comma 1 ---
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comma 2 ---
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comma 3 art. 43, comma 2, secondo
periodo, l. n. 675/1996
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Art. 185 (Allegazione dei codici ---
di deontologia e di
buona condotta)
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Art. 186 (Entrata in vigore) ---
Codice della privacy