Della costruzione dell'aeromobile

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione

Parte II 
Della navigazione aerea

Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile

Titolo primo
Della costruzione dell'aeromobile

Art. 848 - Dichiarazione di costruzione

Chi imprende la costruzione in Italia o all’estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all’articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al ministro per l’aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori.

Della dichiarazione è presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il ministero per l’aeronautica.


Art. 849 - Denuncia della costruzione all’ENAC

Oltre a far la dichiarazione di cui all’articolo precedente, il costruttore, entro dieci giorni dall’inizio dei lavori, deve denunciare all’ENAC l’intrapresa costruzione dell’aeromobile, presentando il relativo progetto. Del pari devono essere denunciate, prima del loro inizio, le modificazioni e le riparazioni da eseguirsi sull’aeromobile.



Art. 850 - Controllo tecnico sulle costruzioni

Il controllo tecnico sulle costruzioni è esercitato dall’ENAC , nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi e regolamenti.


Art. 851 - Sospensione della costruzione per ordine dell’autorità

Il ministro per l’aEroNautica può in ogni tempo ordinare la sospensione della costruZiOne, per la quale non siano state fatte la dichiarazione o la denuncia previste negli articoli 848 e 849. Può altresì ordinare la sospensione della costruzione che venga diretta da persona non munita della prescritta abilitazione, ovvero che a giudizio dell’ENAC   non risulti condotta secondo le regole della buona tecnica, o per la quale non siano osservate le prescrizioni dei regolamenti.


Art. 852 - Forma del contratto di costruzione

Il contratto di costruzione dell’aeromobile, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullità.


Art. 853 - Pubblicità del contratto di costruzione

Il contratto di costruzione dell’aeromobile deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. In mancanza, l’aeromobile si considera, fino a prova contraria, costruito per conto dello stesso costruttore.

Eseguita la trascrizione, le modifiche e la revoca del contratto non hanno effetto verso i terzi che a qualsiasi titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull’aeromobile in costruzione, se non sono trascritte nel registro predetto.


Art. 854 - Forma del titolo, documenti da consegnare ed esecuzione della trascrizione

Per quanto riguarda la forma del titolo da trascrivere, si applica il disposto dell’articolo 867 primo comma.

Per quanto riguarda i documenti da consegnare all’ufficio e l’esecuzione della trascrizione nel registro delle costruzioni si applicano gli articoli 253, 870.


Art. 855 - Responsabilità del costruttore

L’azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità e i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell’opera.

Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio.


Art. 856 - Norme applicabili al contratto di costruzione

Per quanto non è disposto nel presente capo si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.


Art. 857 - Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di aeromobili in costruzione

Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell’articolo 864.

Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalità previste negli articoli 867, 868, 870.


(Art. 858 - Collaudo dell’aeromobile) 

Art. 859 - Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale
L’autorità alla quale è richiesta l’iscrizione dell’aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d’immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.


(art. 860 - Costruzione degli alianti libratori)