Del regime amministrativo delle navi

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo V
Del regime amministrativo delle navi

Capo I
Dell' ammissione della nave alla navigazione

Sezione I
Dell' individuazione della nave
  Art. 136 - Navi e galleggianti

Per nave s' intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.


Art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione

Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.

Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.

Agli effetti dell' iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione.


Art. 138 - Stazzatura nella repubblica

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali è obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l' ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è depositato presso l' ufficio del porto d' iscrizione della nave.


Art. 139 - Stazzatura all' estero

Il ministro dei trasporti può autorizzarE la stazzatura all' estero delle Navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella Repubblica.

La staZzatura all' esterO può, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, essere eseguita secondo il metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente eseguita in via deFinitiva in un pOrto della Repubblica, entro il termine stabilito dal reGoLamento.


Art. 140 - Nome delle navi maggiori

Le navI mAggiori soNo contraddIstinte da un nome.

Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.

L' imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all' approvazione del ministro dei trasporti.

Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.


Art. 141 - Numero e nome delle navi minori e dei galleggianti

Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.

Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nome.

Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.


Art. 142 - Indicazione dei segni di individuazione sullo scafo

Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l' indicazione del luogo dell' ufficio di iscrizione devono essere segnati sullo scafo nei modi stabiliti dal regolamento

Sezione II
Dei requisiti di nazionalità
 
Art. 143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l' iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146:
a) le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati, a persone fisiche,  giuridiche o enti italiani o di altri Pesi dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitarii quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichairazione di armatore.


(Art. 144 - Stranieri e società equiparati )


Art. 145 - Navi iscritte in registri stranieri

Non possono ottenere l' iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino già iscritte in un registro straniero.

Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l' iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

Per l' istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l' attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all' articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti.


Sezione III
Dell'iscrizione della nave e dell'abilitazione alla navigazione.

Art. 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate, ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi.

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.


Art. 147 - Designazione di rappresentante

Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui è l' ufficio di iscrizione della nave, deve designare un rappresentante ivi residente presso il quale, nei confronti dell' autorità marittima, si intende domiciliato.

Nello stesso caso, l' autorità marittima e quella preposta all' esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di galleggiante.

  (Art. 148 - Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere)

 
Art. 149 - Abilitazione delle navi alla navigazione

Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall' atto di nazionalità e dalla licenza.

A tale effetto l' atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.


Art. 150 - Atto di nazionalità

L' atto di nazionalità è rilasciato in nome del Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all' articolo 148, dal console che ne ha ricevuto l' iscrizione.

L' atto di nazionalità enuncia il nome, il tipo e le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome del proprietario, l' ufficio di immatricolazione.


Art. 151 - Rinnovazione dell' atto di nazionalità

L' atto di nazionalità deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche principali della nave.


Art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio

Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza, alle navi di nuova costruzione  o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provveisorio per le navi provenienti da registro straniero piò essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorità marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalità, o documento equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti è anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalità o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potra' essere superiore a sessanta giorni e dovra' riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara' rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorita' marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali.

Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all' estero dagli uffici consolari.

Le autorità predette fissano la durata della validità del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell' atto di nazionalità. In ogni caso la durata non può essere superiore ad un anno.

 
Art. 153 - Licenza delle navi minori e dei galleggianti

La licenza è rilasciata dall' autorità che tiene il registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.

La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del galleggiante, il nome del proprietario e l' ufficio d' iscrizione, nonché, nel caso previsto nell' articolo 141, il nome.

Nei casi previsti nel primo comma dell' articolo precedente alle navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme stabilite dal regolamento.


Art. 154 - Rinnovazione della licenza

In caso di mutamento del proprietario, nonché di cambiamento del numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto nell' articolo 141.


Art. 155 - Uso della bandiera

Le navi abilitate alla navigazione a norma dell' articolo 149 inalberano la bandiera italiana.


Sezione IV
Della dismissione di bandirea e della cancellazione dai registri

Art. 156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera esospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione

1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.

2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.

3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.

4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della fideiussione.

6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.

9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.

10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita'.


Art. 157 - Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro

1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro ( dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.

3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di perdita della cittadinanza.

4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera secondo le procedure indicate nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave
 

Art. 158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai diciotto carati

Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si trovano nelle condizioni prescritte nell' articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.

La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l' eccedenza si è verificata.

Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l' ufficio d' iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l' eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all' eccedenza.


Art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai diciotto carati

Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma.

 
Art. 160 - Demolizione volontaria della nave

Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave deve farne dichiarazione all' ufficio di iscrizione, se la nave si trova nella Repubblica, o all' autorità consolare, se si trova all' estero, consegnando i documenti di bordo. L' autorità provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste nell' articolo 156.

Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti reali, o di garanzia sulla nave, l' autorizzazione può essere data solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze disposte dall' autorità marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio e per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la salvaguardia degli interessi dei creditori.

Tuttavia la demolizione può essere senz' altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall' ispettorato compartimentale e all' estero dall' autorità consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalità previste nel quarto e quinto comma dell' articolo 156.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro caso.


Art. 161 - Riparazione o demolizione per ordine dell' autorità o d'ufficio

Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia più adatta all' uso cui è destinata, l' ufficio d' iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l' esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.

Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l' autorità ordina la demolizione fissando un termine per eseguirla.

Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l' autorità predetta fa eseguire la demolizione d' ufficio a spese del proprietario stesso.


Art. 162 - Perdita presunta

Trascorsi quattro mesi dal giorno dell' ultima notizia se si tratta di nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi negli altri casi, la nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l' ultima notizia.


Art. 163 - Cancellazione della nave dal registro d' iscrizione

La nave è cancellata dal registro d' iscrizione quando:
  • a) è perita o si presume perita;
  • b) è stata demolita;
  • c) ha perduto i prescritti requisiti di nazionalità;
  • d) è stata iscritta in un registro straniero, salvo il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

La nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando ne è stata effettuata l' iscrizione nei registri delle navi minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte, rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione interna e in quelli delle navi marittime.

All' atto della cancellazione l' autorità ritira i documenti di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli articoli precedenti.


Capo II
Della navigabilità della nave

Art. 164 - Condizioni di navigabilità

La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta all' impiego al quale è destinata.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
  • a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
  • b) galleggiabilità, stabilità e linea di massimo carico;
  • c) organi di propulsione e di governo;
  • d) condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi degli equipaggi.

Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo, nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di prevenzione e di estinzione degli incendi.

Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì disciplinati i servizi di bordo.

L' esistenza dei requisiti e delle dotazioni è fatta constare con i documenti previsti dalle norme predette.

 
Art. 165 - Visite ed ispezioni

Sull' osservanza delle prescrizioni indicate nell' articolo precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e quelle preposte all' esercizio della navigazione interna, e all' estero le autorità consolari. Dette autorità provvedono che siano eseguite, a spese dell' armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilità della nave o il funzionamento dei suoi organi.

Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell' equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.


Art. 166 - Attribuzioni del Registro e dell' ispettorato compartimentale per l' accertamento della navigabilità

Alle visite ed ispezioni per l' accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a), b), c) dell' articolo 164, nonché all' assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

L' ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.


Art. 167 - Classificazione delle navi

Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiano navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da regolamenti.

Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di navi per le quali la classificazione è obbligatoria.


Art. 168 - Efficacia probatoria dei certificati

I certificati ed ogni altra attestazione tecnica rilasciata dal Registro o dall' ispettorato compartimentale fanno fede sino a prova contraria.


Capo III
Dei documenti di bordo

Art. 169 - Carte, libri e altri documenti

Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l' atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
  • a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilità; i certificati di bordo libero e di galleggiabilità; i certificati di visita;
  • b) i documenti doganali e sanitari;
  • c) il giornale nautico;
  • d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.

Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.

Per i pescherecci d'altura il libro di bordo nautico, parte I, l'inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca.


Art. 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio

Il ruolo di equipaggio deve contenere:
  • 1) il nome della nave;
  • 2) il nome dell' armatore;
  • 3) l' indicazione del rappresentante dell' armatore nominato ai sensi dell' articolo 267;
  • 4) l' indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
  • 5) l' elenco delle persone dell' equipaggio con l' indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
  • 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave.


Art. 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio

Sul ruolo di equipaggio si annotano:
  • 1) i contratti di assicurazione della nave;
  • 2) le visite del Registro navale italiano per l' accertamento della navigabilità;
  • 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
  • 4) i dati relativi all' arrivo e alla partenza della nave;
  • 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
  • 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell' esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.


Art. 172 - Annotazioni sulla licenza

Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell' articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.

Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di cui all' articolo 171. Le annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.


Art. 172 bis - Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco

1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell' ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l' autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

2. L' autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:
  • a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell' articolo 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura;
  • b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.

3. L' armatore deve comunque comunicare giornalmente all' autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell' equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

4. Copia della nota, vistata dall' autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

5. L' armatore può essere autorizzato dall' istituto assicuratore a tenere un' unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi.


Art. 173 - Giornale nautico

Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:
  • a) inventario di bordo;
  • b) giornale generale e di contabilità;
  • c) giornale di navigazione;
  • d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.


Art. 174 - Contenuto del giornale nautico

Nell' inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.

Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l' equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonché gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell' esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.

Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.

Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l' indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.

Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle acque dove si effettua la pesca, la quantità complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.


Art. 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico

Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.

Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del giornale radiotelegrafico.


Art. 176 - Libri di bordo delle navi minori

Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell' inventario di bordo.

Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell' inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalità stabilite dal regolamento.


Art. 177 - Norme per la tenuta dei libri di bordo

Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.


Art. 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave

Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all' esercizio della nave fanno prova anche a favore dell' armatore], quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l' armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.