La Suprema Corte è intervenuta ancora una volta sul tema della delibazione della sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio concordatario. Con la sentenza n. 10657 del maggio 2010 la Corte ha escluso che possa essere delibata la sentenza ecclesiastica che dispone l'annullamento di un matrimonio concordatario
in presenza di una riserva mentale con cui uno dei coniugi, di fatto non accogliendo il principio dell'indissolubilità del matrimonio, abbia sempre manifestato il proprio favore nei confronti del divorzio. La Corte ha ritenuto che non potesse assumere rilevanza il fatto che in coniugi in occasione del dell'esito referendario sul divorzio avessero partecipato ad un brindisi per festeggiare il risultato favorevole. Nel caso in esame non è stata fornita la prova del fatto che la moglie fosse a conoscenza della riserva. I giudici di merito prima e la cassazione poi, con la sentenza
indicata ,hanno ritenuto che non potesse fare ingresso nel nostro ordinamento giuridico un pronuncia basata su questi assunti, per tali motivi hanno respinto la relativa richiesta di delibazione dal momento che dagli atti del processo "rotale" non era dato evincere la prova della effettiva conoscenza o della possibilità di conoscenza da parte della moglie della riserva mentale del marito sulla indissolubilità del matrimonio concordatario.

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